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Acconto IVA. Determinazione.

  • di Luigi Mondardini

    Metodo storico, previsionale o effettivo.

    Quello storico è il metodo più comunemente usato .
     
    La determinazione dell’acconto IVA è pari all’88% di quanto dovuto l’anno precedente in relazione alla periodicità IVA adottata dal contribuente (mensile o trimestrale). 
     
    Applicando il metodo storico, quindi, i contribuenti che erano a credito nell’ultimo periodo IVA dell’anno precedente, non devono versare l’acconto, anche se la liquidazione dell’ultimo mese/trimestre dell’anno in corso dovesse chiudere a debito.
     
    La base di calcolo per i contribuenti corrisponde:
     
    - per i mensili all’IVA versata per il mese di dicembre dell’anno precedente, al lordo dell’acconto, emergente dalla liquidazione di dicembre dell’anno precedente.
     
    - Per i  contribuenti trimestrali, invece, corrisponde all’ IVA versata a saldo o per il 4° trimestre dell’anno precedente, al lordo dell’acconto, emergente dalla dichiarazione annuale dell’anno precedente. Per i contribuenti trimestrali, inoltre, è necessario escludere dalla base di calcolo il valore degli interessi applicati in sede di dichiarazione annuale.
     
    In ogni caso, l’eventuale versamento IVA, effettuato in relazione all’adeguamento agli studi di settore e/o ai parametri, non influenza in alcun modo il calcolo dell’acconto IVA.
     
    Nell’ipotesi in cui da un anno all’altro dovesse variare la periodicità delle liquidazioni IVA, la base di calcolo dell’acconto, secondo il metodo storico, dovrebbe essere così determinata: 
     
    - i contribuenti passati da trimestrali a mensili devono prendere come base di riferimento, su cui calcolare l’88%, un terzo (1/3) dell’imposta a debito emergente dalla dichiarazione annuale dell’anno precedente; 
     
    - i contribuenti passati da mensili a trimestrali devono prendere come base di riferimento, su cui calcolare l’88%, la somma delle liquidazioni effettuate nell’ultimo trimestre dell’anno precedente.
     
    Metodo previsionale: l’acconto viene commisurato all’88% del debito IVA che si stima sia dovuto in relazione al mese di dicembre dell’anno corrente (contribuenti mensili) ovvero al saldo IVA annuale dell’anno corrente (contribuenti trimestrali), ovvero al IV trimestre dell’anno corrente (contribuenti trimestrali speciali).
     
    Applicando il metodo previsionale, quindi, i contribuenti che prevedono di chiudere a credito l’ultimo mese/trimestre dell’anno in corso, non sono tenuti a versare l’acconto IVA, anche se nello stesso periodo dell’anno precedente erano a debito. 
     
    Affinché l’adozione del metodo previsionale non comporti l’irrogazione di sanzioni, è necessario che, a consuntivo, l’acconto versato non risulti inferiore all’88% di quanto effettivamente dovuto in relazione al debito realmente emerso rispettivamente per il mese di dicembre/quarto trimestre/dichiarazione IVA dell’anno corrente
     
    Con il metodo “ effettivo” l’acconto viene commisurato al 100% del debito IVA che emerge dall’effettuazione di un’apposita liquidazione IVA al 20 dicembre, la quale deve tener conto delle operazioni effettuate dal 01.12 al 20.12, per i contribuenti mensili; delle operazioni effettuate dal 01.10 al 20.12, per i contribuenti trimestrali.
     
    Applicando quest’ultimo metodo, quindi, il contribuente si troverà a dover effettuare una liquidazione IVA “atipica”, nella quale dovrà preoccuparsi di far confluire non solo l’IVA sulle operazioni attive fatturate ma anche quella sulle operazioni attive effettuate sino alla data 20.12 non ancora fatturate.
     
     
     
     
     
     
     
     
     

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