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Acconti d’imposta per il 2017

  • di Luigi Mondardini

    In scadenza il secondo acconto non rateizzabile.

    Giovedì 30 novembre  scade il termine per il versamento della seconda o unica rata degli acconti Irpef, Ires, Irap e di diverse altre imposte.
     
    Il calcolo dell’importo da pagare dipende sia dalla tipologia d’imposta sia da quella di contribuente; una volta determinato l’acconto , questo dovrà essere versato per intero, senza la possibilità di rateizzare la somma, concessa in occasione del pagamento della prima rata.
     
    Due i criteri attraverso i quali procedere al calcolo dell’acconto: 
     
    - metodo storico, dove il calcolo viene effettuato sulla base dell’imposta dovuta per l’anno precedente (2016), al netto di detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto risultanti dalla relativa dichiarazione dei redditi; 
     
    - metodo previsionale, in questo caso  il calcolo viene effettuato sulla base dell’imposta presumibilmente dovuta per l’anno in corso (2017), considerando, quindi, i redditi che il contribuente ipotizza di realizzare nonché gli oneri deducibili/detraibili che dovrebbero essere sostenuti e i crediti d’imposta spettanti. 
     
    In generale, la misura dell’acconto deve essere determinata in base a quanto dichiarato in Redditi Pf 2017:
     
    - in pratica, il contribuente deve riprendere la sua dichiarazione e leggere il risultato evidenziato nel rigo RN34 (differenza): su questo importo deve essere applicata una determinata percentuale normativamente prestabilita che, per il 2017, è fissata al 100%.
     
     
    - Tuttavia se l’importo indicato nel rigo RN34 non supera 52 euro oppure nell’anno precedente non sono stati conseguiti redditi e, quindi, non è stata presentata la dichiarazione, non è dovuto l’acconto.
     
     
    - Se l’importo risultante dal rigo RN34 è pari o superiore a 52 euro, ma non superiore a 258 euro, l’acconto deve essere versato in un’unica soluzione entro il prossimo 30 novembre.
     
    - Qualora, invece, l’importo risultante dal rigo RN34 è superiore a 258 euro, l’acconto deve essere versato in due rate: la prima, stabilita nella misura del 40%, andava pagata entro il 30 giugno scorso, in corrispondenza del saldo 2016, ovvero nel termine del 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40% ; la seconda, il restante 60%, entro il prossimo 30 novembre. 
     
     
    Il ricorso al metodo previsionale, può essere una scelta  vantaggiosa, ma sicuramente più incerta: espone il contribuente  al rischio di errore, con il conseguente versamento di un acconto in misura inferiore rispetto a quanto realmente dovuto e la successiva applicazione di sanzioni e interessi sulla differenza non versata ( salvo poi utilizzo del ravvedimento operoso).
     
     
    Per il versamento, entro il 30 novembre, deve essere utilizzato il modello di pagamento F24, nel quale va indicato il codice tributo 4034 (Irpef - acconto seconda rata o acconto in unica soluzione).
     
     
    Anche i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono procedere al versamento.
     
    Se viene utilizzato il metodo storico, per il calcolo dell’acconto dovuto bisogna fare riferimento al rigo RN17 del modello Redditi Sc 2017 o al rigo RN28 del modello Redditi Enc 2017 .
     
    L’acconto non è dovuto se gli importi indicati in tali righi  non supera i 21 euro.
     
    I versamenti di acconto Ires sono effettuati in due rate salvo che il versamento della prima rata non superi 103 euro. 
     
    Il 40% dell’acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo (60%) alla scadenza della seconda, cioè entro il prossimo 30 novembre.
     
    Per la determinazione dell’acconto Ires, non si può tener conto, nella misura del 70%, delle ritenute sugli interessi, premi e altri frutti dei titoli, scomputate per il periodo d’imposta precedente.
     
    I soggetti Ires, in sede di compilazione del modello F24, devono indicare il codice tributo 2002 (Ires acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione).
     
     
    Il versamento in acconto dell’Irap deve essere effettuato secondo le stesse regole stabilite per le imposte sui redditi.
     
    Il codice tributo da utilizzare per il pagamento, entro il prossimo 30 novembre, della seconda rata (o, nei casi previsti, dell’acconto in unica soluzione) e da indicare sul modello F24 è il 3813.
     
     
    RB12 è il rigo del modello Redditi Pf riservato all’acconto della cedolare secca, l’imposta sui canoni derivanti dalla locazione di immobili a uso abitativo che sostituisce l’Irpef e le relative addizionali, nonché l’imposta di registro e di bollo sui contratti di locazione.
     
    Per stabilire se è dovuto o meno l’acconto relativo alla cedolare secca per il 2017 bisogna controllare l’importo indicato nel rigo RB11, colonna 3, (“Totale imposta cedolare secca”). Se questo importo non supera 52 euro, l’acconto non è dovuto; se, invece, è superiore, è dovuto l’acconto nella misura del 95% del suo ammontare.
     
    Per quanto riguarda modalità e termini di versamento si applicano le regole previste per l’Irpef; per il pagamento con F24 della seconda rata si utilizza il codice tributo 1841.
     
     
    All’appuntamento di giovedì 30 novembre sono chiamati anche coloro che si avvalgono del regime agevolato per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità , coloro che aderiscono al regime forfetario agevolato .
     
    La scadenza del 30 novembre interessa anche altri tributi, come l’Ivie e l’Ivafe, rispettivamente, le addizionali e le maggiorazioni all’Irpef e/o all’Ires.
     
     
     

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