>

Accertamento , riduzione delle sanzioni, le strade possibili

  • di Luigi Mondardini

    Il nostro ordinamento prevede diversi di istituti deflattivi.

    Quattro sono i momenti in cui si articola il procedimento tributario:

    -         il  controllo fiscale

    -         la redazione del processo verbale di constatazione

    -         l’emanazione dell’avviso di accertamento

    -         l’eventuale proposizione del ricorso da parte del contribuente.

    Emesso l’atto impositivo,  il contribuente potrà avvalersi di vari strumenti per definire la propria posizione:

    -         l’istituto  dell’autotutela

    Nel caso in cui il contribuente si accorga  che la pretesa dell’Amministrazione finanziaria contiene  un errore e dunque illegittima ,  lo stesso può richiedere la correzione o l’annullamento dell’atto presentando domanda in autotutela.

    L’autotutela rappresenta il tipico potere della Pubblica Amministrazione di rettificare o annullare l’atto impositivo.

     

    -         l’acquiescenza

    Se il contribuente ritiene corretta la pretesa del fisco  può rinunciare ad esperire azioni giudiziali ottenendo comunque la riduzione a 1/3 delle sanzioni amministrative.

     

    -         l’accertamento con adesione

    -         la definizione agevolata delle sanzioni

    Solo mediante l’accertamento con adesione, il reclamo e la conciliazione, con il contraddittorio con l’Ufficio ,  il contribuente può effettuare la rideterminazione del tributo attraverso. Tra i principali vantaggi dell’accertamento con adesione rientra certamente la possibilità di beneficiare della riduzione delle sanzioni a 1/3 del minimo edittale.

    Con l’accertamento con adesione il contribuente può presentare apposita istanza chiedendo all’Ufficio la formulazione di una proposta di accertamento ai fini dell’eventuale definizione.

    La presentazione dell’istanza sospende per un periodo di novanta giorni il termine per la proposizione del ricorso.

    Nell’atto di adesione  devono essere “indicati, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute”.

    Per il perfezionamento della procedura i versamenti dovuti dovranno essere corrisposti:

    -         in una  unica soluzione

    -         oppure  in forma rateale  con un massimo 8 o 16 rate trimestrali, a seconda se la pretesa superi o meno i 50.000 Euro

    entro il termine di venti giorni dalla data di redazione dell’atto.

    -         il reclamo e la  conciliazione (giudiziale ed extragiudiziale)

    Per le vertenze di valore non superiore a 20.000 Euro, è obbligatorio  l’istituto del reclamo/mediazione .

    Il ricorso proposto dal contribuente produce automaticamente gli effetti del reclamo e non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica dell’atto, termine entro il quale deve concludersi la procedura amministrativa.

    In caso di buon esito della procedura si prevede  che “le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge”.

    Mediante  l’istituto della conciliazione ( giudiziale o extragiudiziale)  il contribuente può beneficiare di una riduzione delle sanzioni amministrative che saranno dovute nella misura del 40% del minimo previsto dalla legge.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Ti potrebbe anche interessare:

    Novità flash

    venerdì 08 aprile 2022 ISTAT Febbraio 2022martedì 19 gennaio 2021 ISTAT :Indice del mese di DICEMBRE 2020martedì 19 maggio 2020 ISTAT aprile 2020domenica 15 marzo 2020 Proroga dei versamenti del 16 marzoVai all'archivio

    Quesito del giorno

    venerdì 08 aprile 2022 Locazioni stipulate dai giovani: detrazioni
    venerdì 08 aprile 2022 Detrazione Edilizia: la cessione a terzi
    lunedì 04 aprile 2022 Fattura elettronica: le sanzioni
    lunedì 04 aprile 2022 Bonus verde: proroga
    domenica 03 aprile 2022 Bonus facciate: proroga
    Vai all'archivio

    Link