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Accertamento registro: non utilizzabile ai fini IRPEF

  • di Luigi Mondardini

    Per determinare le plusvalenze non basta il valore dichiarato.

    Ai sensi dell’. 5, comma 3 del D.Lgs. n. 147/2015  l'Amministrazione finanziaria non può utilizzare il valore accertato ai fini del registro per determinare plusvalenze imponibili su immobili e aziende ai fini delle imposte dirette.

    Il valore accertato ai fini del registro rappresenta solo un semplice  indizio che necessita ulteriori mezzi di prova. Non scatta alcun automatismo.

    In particolare: “…… per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro…………….”.

    Tali elementi potranno essere utilizzati in sede di accertamento,  non  peraltro costituendo  una presunzione sufficiente a sostenere un 'maggior corrispettivo' rilevante ai fini delle imposte dirette, dal momento che  l'accertamento, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, di un maggior corrispettivo delle cessioni di immobili e di aziende non può fondarsi soltanto sul valore di mercato, a differenza di quanto avviene ai fini dell'imposta di registro.

    Nel caso degli immobili, a rettifica dei corrispettivi dichiarati  potrà avvenire in presenza di ulteriori elementi quali:

    -         le tariffe di vendita pubblicizzate;

    -         le differenze tra i prezzi praticati per analoghe tipologie di immobili

    -         l'insufficienza del corrispettivo a garantire un utile adeguato;

    -         il raffronto tra i prezzi indicati nei contratti preliminari e quelli risultanti dai rogiti definitivi;

    -         le dichiarazioni degli acquirenti.

     

    Per le cessioni di azienda ,gli Uffici delle entrate dovranno  ricercare altri elementi idonei a corroborare tale presunzione , come ad esempio  gli importi dei finanziamenti concessi agli acquirenti e le risultanze delle indagini finanziarie.

    Aumentano quindi gli strumenti probatori utilizzabili da entrambe le parti.

    Così potranno essere utilizzati i dati  desumibili dalle scritture contabili, da precedenti atti di compravendita non oggetto di accertamento in rettifica, dalle movimentazioni finanziarie effettivamente intercorse e  anche da perizie…..

    Anche il ricorso alla così detta  'antieconomicità' della gestione aziendale   dovrà essere fatta oggetto di approfondita  indagine e verifica da parte dell'A.F.

     

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