>

Accertamento detrazione del 36%: nell’anno di sostenimento

  • di Luigi Mondardini

    Lo dice la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia

    Con la sentenza 128/2/17 la commissione precisa che le spese di ristrutturazione devono essere disconosciute nell’anno di sostenimento, poiché va contestata in origine la sussistenza dei presupposti.

    Pertanto  in mancanza di un accertamento in tal senso è legittima la detrazione dei decimi negli esercizi successivi e la pretesa dell’ufficio risulta infondata.

    Il caso affrontato si riferisce a  quello di un  contribuente che ha  impugnato  una cartella di pagamento derivante da un controllo formale (ex articolo 36-ter, Dpr 600/73) .

    L’Agenzia aveva disconosciuto il diritto di detrazione del 36% delle spese di ristrutturazione; in particolare veniva recuperata la quota di 1/10 detratta nell’esercizio controllato, considerando che le opere eseguite anni prima si riferissero a un ampliamento per sopraelevazione di un fabbricato esistente e non al recupero dello stesso, e quindi fossero interventi non rientranti nell’agevolazione.

    La tesi del contribuente era quella che l’ufficio non potesse  disconoscere la detrazione dei decimi detratti negli anni successivi al primo, ormai divenuto definitivo.

    Secondo il collegio emiliano ( che ha accolto  ricorso)  qualora l’Agenzia voglia contestare la legittimità della detrazione sulle ristrutturazioni deve notificare un avviso di accertamento, facendo riferimento al periodo di imposta in cui i costi sono stati sostenuti; è necessario disconoscere i presupposti che hanno determinato il diritto alla detrazione e ciò anche quando la stessa viene frazionata in più anni.

    Altrimenti per ogni annualità l’ufficio potrebbe adottare comportamenti diversi, creando così irragionevoli disparità di trattamento della medesima fattispecie.

    In altre parole, l’eventuale disconoscimento della detraibilità delle spese di ristrutturazione va effettuato attraverso un motivato avviso di accertamento in riferimento al primo esercizio, ossia contestando a monte il presupposto di tale detrazione.

    In definitiva  in mancanza di un accertamento relativo al periodo di sostenimento delle spese, le rate detratte negli esercizi successivi sono legittime e l’ufficio non può contestare

     

Ti potrebbe anche interessare:

    Novità flash

    venerdì 08 aprile 2022 ISTAT Febbraio 2022martedì 19 gennaio 2021 ISTAT :Indice del mese di DICEMBRE 2020martedì 19 maggio 2020 ISTAT aprile 2020domenica 15 marzo 2020 Proroga dei versamenti del 16 marzoVai all'archivio

    Quesito del giorno

    venerdì 08 aprile 2022 Locazioni stipulate dai giovani: detrazioni
    venerdì 08 aprile 2022 Detrazione Edilizia: la cessione a terzi
    lunedì 04 aprile 2022 Fattura elettronica: le sanzioni
    lunedì 04 aprile 2022 Bonus verde: proroga
    domenica 03 aprile 2022 Bonus facciate: proroga
    Vai all'archivio

    Link