>

A fine gennaio la stampa dei registri contabili

  • di Luigi Mondardini

    Conservazione per tutti i libri e documenti contabili.

    Sono esclusi i registri IVA degli acquisti e delle vendite tenuti con sistemi elettronici .
     
    La conservazione delle scritture contabili, da eseguirsi mediante la stampa su supporto analogico oppure, in caso di conservazione elettronica, con l’apposizione del riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione, è stata interessata da alcune novità.
     
    Il primo aspetto d’interesse riguarda il termine entro cui procedere alla conservazione.
     
    Per qualsiasi registro contabile tenuto con sistemi meccanografici, occorre procedere alla trascrizione su supporti cartacei entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
     
    Alternativamente, entro lo stesso termine, deve essere concluso il processo di conservazione elettronica di cui all’art. 3 del DM 17 giugno 2014.
     
    Solitamente  considerando il termine del 30 settembre per la presentazione della dichiarazione dei redditi , la conservazione analogica o elettronica dovrebbe concludersi entro il 30 dicembre dello stesso anno.
     
    Peraltro  quest’anno il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è stato prorogato al 31 ottobre 2017; ciò comporta il conseguente rinvio al 31 gennaio 2018 del termine di conservazione.
     
    Un secondo aspetto d’interesse riguarda la semplificazione introdotta per la tenuta dei registri IVA delle vendite e degli acquisti mediante sistemi elettronici, che  si considera regolare anche qualora non si sia provveduto alla trascrizione degli stessi su supporti cartacei entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.
     
    Tale agevolazione è subordinata al fatto che in sede di accesso, ispezione o verifica, risultino rispettate le seguenti condizioni:
     
    - i registri IVA siano aggiornati sui supporti elettronici;
    - gli stessi possano essere stampati con immediatezza a seguito di richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.
     
    L’obbligo di conservazione risulta, di fatto, assorbito dalla tenuta in modalità elettronica , infatti, in assenza di controlli, tali registri potrebbero non dover essere più stampati.
     
    In  assenza di una specifica previsione, la nuova disposizione deve ritenersi efficace a decorrere dal 6 dicembre 2017, data di entrata in vigore della L. n. 172/2017 di conversione del DL n. 148/2017. 
     
    Pertanto, al di fuori delle ipotesi in cui la stampa dei registri sia richiesta in sede di controllo da parte degli organi procedenti, non sussisterebbe l’obbligo di stampare i registri IVA elettronici relativi al 2016 entro il termine del 31 gennaio.
     
    Infine in base al principio del favor rei ai fini sanzionatori secondo cui “salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile”, per i registri IVA elettronici che avrebbero dovuto essere stampati (o conservati elettronicamente) prima del 6 dicembre 2017, l’omissione dell’adempimento non dovrebbe comportare più l’irrogazione della sanzione per irregolare tenuta della contabilità (di cui all’art. 9 del DLgs. 471/97).
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Ti potrebbe anche interessare:

    Novità flash

    venerdì 08 aprile 2022 ISTAT Febbraio 2022martedì 19 gennaio 2021 ISTAT :Indice del mese di DICEMBRE 2020martedì 19 maggio 2020 ISTAT aprile 2020domenica 15 marzo 2020 Proroga dei versamenti del 16 marzoVai all'archivio

    Quesito del giorno

    venerdì 08 aprile 2022 Locazioni stipulate dai giovani: detrazioni
    venerdì 08 aprile 2022 Detrazione Edilizia: la cessione a terzi
    lunedì 04 aprile 2022 Fattura elettronica: le sanzioni
    lunedì 04 aprile 2022 Bonus verde: proroga
    domenica 03 aprile 2022 Bonus facciate: proroga
    Vai all'archivio

    Link