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A breve l’acconto IVA

  • di Luigi Mondardini

    Entro il 27 dicembre deve essere versato l’acconto IVA per il 2017.

    Per la determinazione si possono usare  tre metodi di calcolo alternativi:

    -        il metodo storico;

    -        il metodo previsionale;

    -        il metodo della liquidazione intermedia o analitica al 20 dicembre.

     

    Il calcolo dell’acconto mediante il metodo storico prevede che il versamento da effettuare sia pari all’88% della base di riferimento (saldo a debito) ottenuta da uno o più righi della dichiarazione Iva 2017 presentata per l’anno 2016.

    Occorre fare riferimento:

    -        per i contribuenti mensili: rigo VH12 (saldo a debito liquidazione Dicembre 2016);

    -        per i contribuenti con liquidazione mensile “posticipata”: rigo VH12 (saldo a debito liquidazione Dicembre 2016 sulla base delle operazioni di Novembre 2016);

    -        per i contribuenti trimestrali “speciali” (es.: autotrasportatori, distributori di carburante): rigo VH12 (saldo a debito liquidazione 4° trimestre 2016);

    -        per i contribuenti trimestrali (per opzione) che chiudono la dichiarazione IVA con saldo annuale a debito: righi VL38 – VL36 + VH13;

    -        per i contribuenti trimestrali (per opzione) che chiudono la dichiarazione IVA con saldo annuale a credito: righi VH13 – VL33.

     

    Se si opta per il metodo previsionale, si deve  procedere ad una stima delle operazioni che verranno effettuate fino alla chiusura del periodo di riferimento.

    Si deve conoscere  gli importi delle fatture che saranno emesse e ricevute entro la fine dell’anno.

    Essendo un calcolo basato su una stima, si potrebbe commettere un errore ed essere sanzionato per carente versamento a titolo di acconto, con conseguente applicazione della sanzione ordinaria del 30% sugli importi dovuti e non versati.

     

    Il metodo della liquidazione analitica o intermedia consiste, invece, nel calcolare l’acconto dovuto sulla base di una apposita liquidazione dell’imposta  che tiene conto dell’IVA relativa a operazioni annotate nel registro IVA delle fatture emesse (o dei corrispettivi) e nel registro IVA degli acquisti nel periodo:  01.12.2017 – 20.12.2017, per il contribuente mensile; 01.10.2017 – 20.12.2017, per il contribuente trimestrale; operazioni poste in essere fino al 20.12.2017, ma non ancora fatturate o registrate.

    Va considerato, infine, anche il riporto del saldo a credito (o del debito non superiore a € 25,82) relativo alla liquidazione del periodo precedente (novembre 2017 o terzo trimestre 2017).

     

    L’acconto IVA non può essere rateizzato e dovrà essere versato (solo se di importo pari o superiore a € 103,29) mediante modello F24 entro il prossimo 27 dicembre, esclusivamente in via telematica.


    Si ricorda che sarà necessario indicare il metodo utilizzato per il calcolo dell'acconto nella prossima dichiarazione IVA, indicando nel quadro VH - al rigo VH13, il relativo codice.

     

     

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