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600 Euro anche per i professionisti

  • di Luigi Mondardini

    Sono i lavoratori autonomi iscritti alle Casse di previdenza private.

    Recentemente, con l’emanazione di uno specifico Decreto, il Ministero del Lavoro e il MEF hanno riconosciuto l’indennità per il mese di marzo 2020 pari a € 600 anche ai lavoratori autonomi iscritti alle Casse di previdenza private.

    L’indennità in esame viene attinta dall’apposito “Fondo per il reddito di ultima istanza” istituito dal c.d. “Decreto Cura Italia”.

    Anche l’indennità in esame non concorre alla formazione del reddito del percipiente.

    Per  poter beneficiare della indennità  è necessario possedere un reddito complessivo 2018 non superiore a determinati importi.

    L’indennità in esame va richiesta alla propria Cassa previdenziale dall’1.4 al 30.4.2020.

    Condizioni di accesso all’indennità

    L’indennità per il mese di marzo pari a € 600 è riconosciuta ai lavoratori autonomi che hanno percepito un reddito complessivo 2018 (assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a cedolare secca, compresi quelli per le locazioni brevi):

    • non superiore a € 35.000 e con la propria attività limitata dai Provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza “coronavirus”;

     

    • compreso tra € 35.000 e € 50.000 e hanno cessato / ridotto / sospeso la propria attività in conseguenza dell’emergenza “coronavirus”.

     

    Per riduzione / sospensione dell’attività si deve intendere la comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019.

    Il reddito è determinato in base al principio di cassa quale differenza tra i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività (tale previsione non appare applicabile ai contribuenti forfetari per i quali il reddito è determinato sulla base delle specifiche percentuali).

    Al fine della verifica del predetto riferimento reddituale non assume rilevanza soltanto il reddito di lavoro autonomo, ma è necessario considerare la somma di tutti i redditi conseguiti. Sul punto, si pone la questione di tale verifica da parte dei contribuenti forfetari per i quali il reddito assoggettato all’imposta sostitutiva non concorre alla formazione del reddito complessivo desumibile dal mod. REDDITI 2019.

    Per accedere all’indennità in esame non è più  necessario essere in regola con gli obblighi contributivi previsti per il 2019.

    Il  soggetto interessato per accedere all’indennità in esame deve presentare un’apposita domanda a partire dall’1.4.2020 alla propria Cassa previdenziale.

    È onere della singola Cassa previdenziale  verificare la regolarità della domanda e  erogare l’indennità al richiedente.

    Nell’ambito della  domanda il soggetto interessato deve fornire una dichiarazione, attestante la sussistenza delle seguenti condizioni:  

    - essere un lavoratore autonomo / libero professionista, non pensionato;

    - non percepire il reddito di cittadinanza / un’indennità prevista dal DL n. 18/2020;  

    - non aver presentato domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria;

    - aver percepito nel 2018 un reddito non superiore ai predetti importi;

    - aver chiuso la partita IVA nel periodo 23.2 - 31.3.2020 ovvero aver subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, ovvero in caso di reddito complessivo 2018 inferiore a € 35.000 che l’attività sia stata limitata dai Provvedimenti restrittivi emanati in seguito all’emergenza “coronavirus”.

    Alla domanda in esame va allegata la fotocopia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale.

    Nella stessa dovranno essere indicate le coordinate bancarie / postali per l’accreditamento dell’indennità.

     

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