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30.000 Euro : rimborsi IVA trimestrali senza visto

  • di Luigi Mondardini

    Provvedimento n. 59279 del 28 marzo 2017.

    L’Agenzia delle Entrate ha approvato le nuove istruzioni per la compilazione del modello TR, impiegato dai soggetti  IVA per la richiesta di rimborso o l’utilizzo in compensazione “orizzontale” del credito IVA emergente su base trimestrale.
     
    Ora è possibile avvalersi del modello TR, senza apposizione del visto di conformità o rilascio della garanzia patrimoniale, per ottenere il rimborso delle eccedenze di credito IVA di importo inferiore o pari a 30.000 euro relative al primo trimestre 2017 (o, comunque, riportate dalla dichiarazione annuale).
     
    E’ stato dunque incrementato da 15.000 euro a 30.000 euro la soglia per l’esecuzione dei rimborsi IVA (sia annuali sia trimestrali) senza obbligo di specifiche formalità.
     
    Con l’aggiornamento delle istruzioni relative al modello TR viene  prevista la nuova soglia anche per i rimborsi trimestrali, già a partire dal modello relativo al primo trimestre 2017, da presentarsi entro il 2 maggio 2017 .
     
    Al riguardo, si ricorda che, ai fini del rimborso, il limite di 30.000 euro deve intendersi riferito alla somma delle richieste effettuate nell’anno solare, dunque conteggiando sia gli importi derivanti dal modello TR sia quelli derivanti dalla dichiarazione annuale.
     
    Altra novità riguarda l’estensione dell’esonero dalla presentazione della garanzia, al di sopra dei 30.000 euro, a due nuove categorie di soggetti:
     
    - a coloro che  hanno aderito al regime di adempimento collaborativo previsto dagli artt. 3 e ss. di cui al DLgs. 128/2015;
    - ai soggetti “minori” individuati dall’art. 5 del DM 4 agosto 2016 che, avendo esercitato l’opzione per il regime di trasmissione telematica delle fatture, si avvalgono del programma di assistenza di cui all’art. 4 comma 1 del DLgs. 127/2015 (si tratta della generalità degli esercenti arti e professioni, delle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata ex art. 18 del DPR 600/73 e, limitatamente ai primi tre anni di attività, delle imprese che superano i limiti di ricavi di cui al medesimo art. 18 del DPR 600/73).
     

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