Trasmissione dei dati relativi al 3° trimestre
Il D.L. 193/2016 (art. 21 bis) collegato alla Legge di Stabilità 2017, ha introdotto l’obbligo trimestrale della comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni IVA periodiche, a partire dal 1° gennaio 2017.
L’invio telematico deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del 2° mese successivo a ogni trimestre, ciò indipendentemente dalle liquidazioni IVA mensili ovvero trimestrali.
Per quanto riguarda il terzo trimestre 2017 (per i mensili i dati delle liquidazioni di Luglio-Agosto-Settembre, per i trimestrali i dati della liquidazione del Terzo trimestre), il termine ultimo per l'invio è il 30 Novembre 2017.
L’obbligo di comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva riguarda i soggetti passivi Iva:
- imprese individuali, i professionisti
- studi associati, società di persone, di capitali
- soggetti esteri che si sono identificati direttamente in Italia o che operano in tale ambito mediante il rappresentante fiscale, le stabili organizzazioni.
Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della Dichiarazione annuale IVA (ad esempio, soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti), all'effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, soggetti minimi/forfetari). sempreché, nel corso dell'anno, non vengano meno le condizioni di esonero.
L’Agenzia delle entrate ha inoltre incluso tra i soggetti esonerati anche coloro che nel trimestre di riferimento non hanno effettuato nè operazioni attive e nè passive, salvo l’ipotesi in cui non devono riportare un credito del mese o del trimestre precedente.
Si ricorda che l’invio della nuova comunicazione deve avvenire anche nel caso di liquidazione con eccedenza a credito, trimestralmente, a prescindere dalla periodicità delle liquidazioni periodiche del contribuente (mensili o trimestrali);