Possibile la dichiarazione integrativa con sanzioni ridotte.
Occorre partire dalla distinzione tra errori rilevabili in sede di controllo automatico o formale e quelli invece non ravvisabili dagli stessi.
Sono tipici errori “non” rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale l’omessa o errata indicazione di redditi, l’errata determinazione dei redditi, l’indicazione di indebite detrazioni d’imposta o di deduzioni dall’imponibile.
Sono viceversa errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, gli errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e/o delle imposte; l’indicazione in misura superiore a quella spettante di oneri deducibili o detraibili (ad esempio, spese mediche o contributi previdenziali); ritenute d’acconto e/o crediti d’imposta.
Partendo dalla distinzione suindicata, si precisa che:
- per la prima tipologia di errori la presentazione della dichiarazione integrativa entro il 29 dicembre comporta l’applicazione della sanzione in misura ridotta , ossia euro 250 ridotta ad 1/9 pari ad euro 27,78 , aggiungendo a tali importi la sanzione per omesso versamento, se lo stesso è dovuto, anch’esso ravvedibile.
- Oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, le violazioni consistenti in errori non rilevabili mediante controlli automatizzati e formali, integrano la violazione di infedele dichiarazione, per la quale , dal 1° gennaio 2016, è prevista una sanzione compresa tra il novanta e il centoottanta per cento della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato, con applicazione delle riduzioni previste dell’articolo 13 del D.lgs. 472 del 1997, a seconda di quando interviene il ravvedimento.
- In caso di dichiarazione integrativa/sostitutiva presentata nei primi novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario, o anche successivamente, per correggere errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, la sanzione configurabile è solo quella per omesso versamento pari al 30% di ogni importo non versato e non trova applicazione la sanzione di euro 258, oggi euro 250.
- Rimane ferma la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso.