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27 dicembre: termine per restare sotto “soglia”

  • di Luigi Mondardini

    Oltre all’importo di 250.000 euro può scattare la sanzione penale

    L’art. 10-ter del DLgs. 74/2000 individua il termine per la penale rilevanza dell’omesso versamento IVA in quello previsto in relazione all’acconto IVA per il periodo di imposta successivo, ossia il 27 dicembre di ogni anno.
     
    L’eventuale omissione di tale versamento può comportare la sanzione penale della reclusione da sei mesi a due anni, allorché si tratti di un ammontare superiore a 250.000 euro per ciascun periodo di imposta.
     
    Il delitto si perfeziona  quando il contribuente non versi entro il 27 dicembre di un determinato anno il debito IVA risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente, per un importo superiore alla citata soglia (tra l’altro, notevolmente innalzata dal DLgs. 158/2015).
     
    Secondo l’orientamento maggioritario, affinché l’omesso versamento dell’IVA acquisisca rilevanza penale, è necessario che il soggetto attivo presenti la dichiarazione annuale IVA sulla cui base risulti debitore di somme superiori alla citata soglia.
     
    L’omesso versamento IVA potrà essere oggetto della causa di non punibilità introdotta dal nuovo art. 13 del DLgs. 74/2000:  la condotta descritta non sarà penalmente sanzionata quando il contribuente versi integralmente le somme dovute all’Erario,
    comprese le sanzioni amministrative e gli interessi maturati, prima della dichiarazione dell’apertura del dibattimento di primo grado. 
     
    L’integrale pagamento degli importi dovuti può anche avvenire “a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso”.
     
    La condotta omissiva deve essere accompagnata dall’elemento soggettivo del dolo generico, caratterizzato dalla consapevolezza dell’esistenza dell’obbligo di versare l’IVA esposta a debito nella dichiarazione e dalla relativa volontaria omissione.
     
    Oltre al contribuente tenuto al versamento, è possibile ipotizzare il coinvolgimento di soggetti ulteriori (ad esempio, il dipendente o il professionista chiamati ad effettuare il versamento) attraverso i principi dettati in materia di concorso di persone nel reato (art. 110 c.p).
     
    A fronte dell’omesso versamento è possibile per il giudice ordinare il sequestro preventivo finalizzato alla confisca sia diretta che per equivalente ex art. 12-bis del DLgs. 74/2000.
     

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