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21 febbraio: comunicazione Enea

  • di Luigi Mondardini

    Obbligatoria per diversi interventi.

    A partire dal periodo di imposta 2018, i contribuenti che hanno posto in essere:

    -  interventi di recupero edilizio

    - di messa in sicurezza di immobili sotto il profilo antisismico 

    - di acquisto di mobili e grandi elettrodomestici connessi con un intervento di ristrutturazione immobiliare

    sono tenuti entro i 90 giorni dalla conclusione dell’intervento ad una nuova comunicazione da effettuarsi nei confronti dell’ENEA.

    Deve trattarsi di  lavori realizzati dal contribuente dai quali  derivi anche un miglioramento del rendimento energetico dell’immobile e/o l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

    Per gli interventi la cui data di fine lavori o collaudo, nel caso in cui l’intervento lo preveda, sia compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 21 novembre 2018 (incluso), il termine dei 90 giorni decorre a partire dal 21 novembre 2018.

    In questo caso, quindi, la comunicazione dovrà essere trasmessa all’ENEA entro il prossimo 21 febbraio 2019 (termine prorogato di 2 giorni il 14/02/2019).

     

    La comunicazione  è obbligatoria per:

    • interventi di coibentazione delle strutture edilizie (interventi di riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati con l’esterno, i vani freddi e il terreno; interventi di riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e coperture che delimitano gli ambienti riscaldati con l’esterno e i vani freddi; interventi di riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati con l’esterno, i vani freddi e il terreno);
    • interventi di riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi delimitanti gli ambienti riscaldati con l’esterno e i vani freddi;
    • installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti.
    • sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto;
    • sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto;
    • installazione di pompe di calore per la climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto;
    • sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto;
    • microcogeneratori (Pe<50kWe), scaldacqua a pompa di calore e generatori di calore a biomassa;
    • installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze;
    • installazione di sistemi di termoregolazione e di building automation;
    • installazione di impianti fotovoltaici (potenza massima 20 kW).

    Invece, per i lavori ultimati successivamente al 21 novembre 2018 e, in generale, a regime, l’invio dovrà sempre avvenire entro il termine dei 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.

     

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