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2022 rivalutazione quote e terreni

  • di Luigi Mondardini

    Ma costa di più!

    Riaperti i termini per la rivalutazione dei valori dei terreni e delle partecipazioni, tuttavia l'aliquota dell'imposta sostitutiva passa dall'11% della precedente versione al 14%.

    La possibilità di rideterminare i valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili o con destinazione agricola, si riferisce ai beni posseduti alla data del 1° gennaio 2022.

    Possono beneficiare della rideterminazione i soggetti che non detengono i beni rivalutabili nell’ambito di un’attività di impresa, tra cui  persone fisiche, in relazione ad operazioni che non rientrano nell’esercizio di attività commerciali.

    Con la rivalutazione, si ridurranno (o azzereranno) le eventuali plusvalenze generate in sede di cessione dei beni rivalutati, potendo calcolare l’eventuale plusvalenza tassabile - ai sensi dell’art. 67 TUIR - sul valore rideterminato in base di un’apposita perizia giurata di stima, in luogo del costo fiscalmente rilevante dei medesimi beni.

    Quanto costa la rivalutazione?

    La rivalutazione è riconosciuta a fronte del pagamento di un’imposta sostitutiva del 14%, il cui versamento può avvenire, ai sensi dell’art. 2, comma 2, D.L. n. 282/2002:

    - in un’unica soluzione entro il 15 giugno 2022; oppure

    - in tre rate annuali di pari importo a decorrere sempre dalla data del 15 giugno 2022.

    Resta invariata la percentuale degli interessi applicabili, in caso di scelta per il versamento rateale dell'imposta dovuta, fissata nella misura del 3% annuo sulle rate successive alla prima, da corrispondere contestualmente alla rata in scadenza.

    Come si deve procedere per la rivalutazione:

    Occorre  una perizia giurata da un professionista abilitato con riferimento al valore dei beni alla data del 1° gennaio 2022, entro il 15 giugno 2022;  versare l’imposta sostitutiva del 14%;  indicare nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui la rivalutazione è stata eseguita (2022) i dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni e/o dei terreni.

    Si ricorda che l'aliquota del 14% si applica sull'intero valore di perizia e non solo sull’incremento per effetto della rivalutazione .

    La perizia, unitamente ai dati identificativi del perito e al codice fiscale del titolare del bene o della società periziata, nonché alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, devono essere conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta dell'Amministrazione finanziaria.

    Le disposizioni sulla rivalutazione permettono al contribuente che aveva già effettuato una precedente rivalutazione e che voglia nuovamente beneficiare della possibilità di rideterminare il valore dei medesimi beni,  di detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione, l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata, ovvero chiederne il rimborso.

    La convenienza a  rivalutare nel 2022 al 14%

    In caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni e di terreni non edificabili acquistati da non più di cinque anni, su richiesta della parte venditrice resa al notaio, sulle plusvalenze realizzate è possibile chiedere l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi pari al 26%.

    Allo stesso modo, la legge di Bilancio 2018 è intervenuta sul regime di tassazione delle plusvalenze realizzate a seguito di cessione di partecipazioni, da parte di soggetti non imprenditori prevedendo, nell’ipotesi di cessione di qualsiasi tipologia di partecipazione, l’applicazione di un’imposta sostitutiva con aliquota del 26% .

    Dunque, a decorrere dal 1° gennaio 2019 qualsiasi cessione di partecipazione (qualificata e non) plusvalente viene tassata mediante applicazione di un’imposta sostitutiva pari al 26%.

    Pertanto, il soggetto interessato a cedere dovrà valutare se l'impatto fiscale è maggiore:

    a) applicando il 14% al valore di vendita, ovvero

    b) applicando il 26% alla differenza tra il valore di vendita e il valore di carico.

    Si rammenta, inoltre che  in caso di successiva cessione delle partecipazioni rivalutate, se il valore di perizia dovesse essere superiore al prezzo di cessione, la minusvalenza non potrà assumere rilevanza fiscale per il contribuente.

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