Semplificazioni solo dal 2018.
In sede di conversione del DL “Milleproroghe” arrivano nuove modifiche relative ai modelli INTRASTAT.
Da un lato rimane, ancora per l’anno d’imposta 2017, l’obbligo di presentare i modelli INTRA-2 bis per gli acquisti intracomunitari e INTRA-2 quater per le prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi UE.
Dall’altro dall’anno d’imposta 2018 vengono annunciate semplificazioni nel contenuto, prevedendo tra l’altro l’abolizione dell’obbligo di presentare i modelli INTRA-1 quater e INTRA-2 quater per le prestazioni di servizi rese e ricevute con controparti UE.
Annullate le previsioni del DL 193/2016 che aveva eliminato l’obbligo di presentazione dei modelli INTRA acquisti, con effetti dal 1° gennaio 2017.
Pertanto si ripristinano fino al 31 dicembre 2017 (quindi per l’intero anno d’imposta 2017), gli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizio ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell’Unione europea.
Per il 27 febbraio 2017, termine di presentazione dei modelli relativi al mese di gennaio, quindi, dovranno essere presentati i modelli INTRA-2 per gli acquisti, auspicando che, per questo invio, venga riconosciuta la non sanzionabilità relativa ad eventuali errori od omissioni, anche se sarebbe più ragionevole uno slittamento del termine al 27 marzo, in coincidenza con l’invio degli elenchi per il mese di febbraio.
Misure di semplificazione degli obblighi di comunicazione INTRA, nonché del contenuto dei modelli stessi, con effetti solo dal 1° gennaio 2018.
Pertanto per l’anno d’imposta 2017 emerge il seguente quadro:
- confermato l’obbligo di presentazione per le cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis) e per le prestazioni di servizi rese (modello INTRA-1 quater);
- ripristinato l’obbligo di presentazione per gli acquisti intracomunitari, sia per la parte fiscale sia per la parte statistica (modello INTRA-2 bis), nonché per le prestazioni di servizi ricevute (modello INTRA-2 quater);
Le novità risulterebbero applicabili già dalla presentazione degli INTRA relativi al mese di gennaio 2017.
Per il 2018, invece sono aboliti gli obblighi di presentazione dei modelli relativi alle prestazioni di servizi rese e ricevute (modelli INTRA-1 quater e INTRA-2 quater); saranno inoltre ridotte le informazioni relative alla parte statistica dei modelli relativi agli scambi intracomunitari di beni (modelli INTRA-1 bis e INTRA 2-bis).