Il bonus mobili è stato prorogato nuovamente, ed è valido per tutto il 2016.
In caso di ristrutturazione della casa la legge concede un bonus per gli acquisti di mobili ed elettrodomestici. In sostanza il bonus mobili è una detrazione Irpef per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all'arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione.
L'agevolazione , prorogata anche quest'anno dalla Legge di Stabilità 2016, consente di godere di una agevolazione consistente nella detrazione spettante per un ammontare di spesa non superiore a 10mila Euro da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, a coloro che acquistano mobili ed elettrodomestici per l'arredo dell'abitazione soggetta ad interventi di ristrutturazione.
I soggetti che possono fruire del bonus sono pertanto coloro che hanno effettuato un intervento di ristrutturazione edilizia.
Il bonus è valido per le spese sostenute dal 6.6.2013 fino al 31.12.2016;e possono avvalersi dell'agevolazione “sia i contribuenti che sostengono spese per interventi di ristrutturazione dell’immobile nel 2016 sia i contribuenti che hanno sostenuto tali spese in anni precedenti, a decorrere dal 2012”.
La detrazione spetta nella misura del 50%, nel limite massimo di spesa di 10mila euro per unità immobiliare, indipendentemente dall’importo delle spese per i lavori di ristrutturazione, e va ripartita in 10 rate annuali.
In particolare l’importo massimo di 10mila euro è riferito alla singola unità immobiliare, comprese le pertinenze; nonché alla parte comune dell’immobile, oggetto di ristrutturazione.
In tal caso la detrazione può essere usufruita per l’acquisto di beni agevolabili destinati all’arredamento delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.).
Se il contribuente effettua interventi edilizi agevolabili su più unità immobiliari la detrazione è “riconosciuta più volte”.
Il limite massimo di spesa agevolabile ( 10 mila Euro ) deve essere calcolato considerando le spese sostenute nel corso dell’intero arco temporale di vigenza dell’agevolazione, anche nel caso di successivi e distinti interventi edilizi che abbiano interessato l’unità immobiliare.
Per quanto riguarda i beni agevolabili, essi consistono in :
• mobili nuovi che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione (si veda elenco contenuto nella circolare 29/E/2013 l'Agenzia)
• grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica A + e forni con classe energetica A. L’acquisto è comunque agevolato per gli elettrodomestici privi di etichetta, a condizione che per essi non ne sia stato ancora previsto l’obbligo. Per individuare degli elettrodomestici l'Agenzia fa riferimento all’allegato 1B, D.Lgs. n. 151/2005.
La detrazione spetta a condizione che sia collegata alla realizzazione di uno dei seguenti interventi:
• manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti. Pertanto la semplice “ manutenzione ordinaria” su singoli appartamenti non dà diritto al bonus;
• ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza;
• restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro sei mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile;
• manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali. In questo caso la detrazione spetta solo per l'acquisto di mobili da destinare all'arredo delle parti comuni, come appartamento del portiere, guardiole, lavatoi ecc ….
Per usufruire del bonus mobili è necessario, inoltre, che:
• pagamenti: le spese per la ristrutturazione siano state pagate, almeno in parte, a partire dal 26.6.2012;
• lavori: la data di inizio lavori preceda quella in cui si acquistano i mobili/elettrodomestici, mentre non è fondamentale che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile;
• documentazione: l'acquisto sia documentato da fattura, dalla quale risulta la tipologia di beni acquistati;
• bonifico: la spesa deve avvenire con bonifico, in cui sia indicato: causale versamento, codice fiscale di chi fruisce della detrazione, partita Iva o codice fiscale del venditore.
Nella Circolare 7/E/2016 l’Agenzia ammette la possibilità di utilizzare il bonifico “ordinario”, senza ritenuta operata da banca/Poste , superando quanto sostenuto in precedenza nella Circolare n. 29/E, nella quale era stato precisato che i soggetti interessati dovevano “eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati”.
E' ammesso anche l'acquisto con carta di credito o bancomat, in tal caso la data del pagamento corrisponde al giorno di utilizzo della carta. Non è invece consentito l'assegno e nemmeno i contanti.