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16 marzo : versamento saldo annuale IVA 2015

  • di Luigi Mondardini

    I termini di versamento possono peraltro differire.

    Dipende se  la dichiarazione viene presentata in forma autonoma o unificata.
     
    Il contribuente tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA autonoma deve obbligatoriamente effettuare il versamento dell’IVA annuale entro il 16 marzo.
     
    E’ in ogni caso possibile  rateizzare quanto dovuto in rate di pari importo che devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza, con ultima rata da versarsi non oltre il 16 novembre (minimo di 2 e massimo di 9 rate).
     
    Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile: pertanto la seconda rata (18/04/2016) deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata (16/05/2016) dello 0,66%, la quarta (16/06/2016) dello 0,99% e così via.
     
    Il contribuente tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA in forma unificata può effettuare il versamento dell’IVA annuale secondo una delle seguenti modalità:
     
    a) in un’unica soluzione entro il 16 marzo;
     
    b) in un’unica soluzione entro la scadenza del saldo delle imposte risultanti dal modello Unico, con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi;
     
    c) rateizzando l’importo a decorrere dal 16 marzo, con la maggiorazione dello 0,33% mensile per l’ammontare di ogni rata successiva alla prima;
     
    d) rateizzando l’importo dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello Unico, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33%mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.
     
    Il numero delle rate dipende dalla scelta del contribuente e dalla data in cui si versa la prima rata; in ogni caso la rateizzazione deve concludersi entro il mese di novembre.
     
    In caso di dichiarazione presentata in forma unificata, si deve distinguere tra persone fisiche/società di persone e società di capitali, in merito alle scadenze del versamento.
     
    Persone fisiche e società di persone devono effettuare il versamento del saldo delle imposte dovute entro il 16 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, con possibilità di differirlo entro il trentesimo giorno successivo al 16 giugno con una maggiorazione dello 0,40%.
     
    Di conseguenza il versamento dell’IVA annuale relativa al 2015 può essere effettuato alle seguenti scadenze con le relative maggiorazioni (fatta salva la possibilità di rateizzare l’importo):
     
    entro il 16 marzo → senza alcuna maggiorazione a titolo di interessi;
    dal 17 marzo al 16 aprile → con maggiorazione dello 0,40%;
    dal 17 aprile al 16 maggio → con maggiorazione dello 0,80%;
    dal 17 maggio al 16 giugno → con maggiorazione dello 1,20%;
    dal 17 giugno al 16 luglio → con maggiorazione dello 0,40% sull’importo maggiorato del 1,20%.
     
    Per i soggetti Ires l’individuazione del termine entro cui effettuare il versamento del saldo delle imposte dovute dipende dalla data di chiusura dell’esercizio e dalla data di approvazione del bilancio.
     
    Infatti, se il bilancio viene approvato nei termini ordinari, ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta, ovvero entro il trentesimo giorno successivo a tale data con una maggiorazione dello 0,40%.
     
    Se, invece, il bilancio non viene approvato nei termini ordinari, e quindi è possibile la proroga per la sua approvazione entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, ovvero entro il trentesimo giorno successivo a tale data con una maggiorazione dello 0,40%.
     
    Da ultimo, nel caso in cui il bilancio non venga approvato, bisogna distinguere le diverse situazioni che si possono venire a creare: 
     
    - se l’approvazione doveva avvenire nei termini ordinari (entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio), il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del sesto mese successivo alla chiusura del periodo di imposta; 
     
    - se l’approvazione poteva invece avvenire nel maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, il versamento va fatto entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.
     
     
     

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