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15 ottobre : scelta tra sconto in fattura o cessione del credito

  • di Luigi Mondardini

    Superbonus del 110%: tre modi diversi o combinazione degli stessi.

    L’art. 121 del decreto rilancio (Dl 34/2020) stabilisce che i soggetti che sostengono le spese per interventi agevolati, negli anni 2020 e 2021,  in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante possono optare:

     

    1) per lo sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, d’intesa con i fornitori stessi; questi  ultimi recuperano  sotto forma di credito d’imposta l’importo pari alla detrazione spettante;

     

    2)  per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, ivi compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.


    La possibilità di tale opzione riguarda :

     

    • gli interventi che danno luogo alla detrazione del 110%;
    • gli altri lavori di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, per la sicurezza sismica degli immobili, per il recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, per l’installazione di impianti fotovoltaici; per l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
       

     

    A decorrere dal 15 ottobre 2020, la scelta tra sconto in fattura o cessione del credito in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione, dovrà essere comunicato telematicamente all’Agenzia delle Entrate, con un modello che è stato appositamente predisposto con un provvedimento dell’8 agosto 2020.

     

    Utilizzo diretto della detrazione.

     

    L’utilizzo diretto nella propria dichiarazione dei redditi, prevede che il contribuente che ha sostenuto le spese per interventi, sia quelli  trainanti che trainati ,  usufruisca dell’agevolazione sotto forma di detrazione di imposta pari al 110% della spesa sostenuta da ripartire in 5 anni.

     

    Il beneficio scatta solo se il contribuente ha “capienza” , ossia  per ciascuno dei 5  anni, un’imposta lorda da ridurre.

    In effetti la quota annuale della detrazione che eccede l’imposta lorda non può essere utilizzata in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi d’imposta successivi né essere chiesta a rimborso.


    Si supponga di effettuare lavori per realizzare il cappotto termico ad un edificio unifamiliare per 30.000 Euro; la detrazione a cui si  avrà diritto sarà di euro 33.000 da ripartire in 5 anni e dunque si potrà portare in detrazione euro 6.600  a partire dalla dichiarazione per il 2020 da presentare nel 2021, sino alla dichiarazione per il 2024 da presentare nel 2025.

     

    Perché  si abbia un beneficio dall’utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione è necessario che per ogni anno l’imposta lorda autoliquidata sia uguale o superiore a euro 6.600 .

     

    Se, per esempio, l’imposta lorda autoliquidata per il periodo di imposta 2021 è di euro 5.000, si verrà a perdere l’importo della detrazione eccedente l’imposta, ossia euro 1.600 che non si  potrà né chiedere a rimborso, né utilizzarla nel periodo di imposta successivo.

     

    Da ciò ne consegue che:

     

    • il superbonus nella forma della detrazione di imposta non è usufruibile da coloro che possiedono soltanto redditi assoggettati a tassazione separata
    • redditi soggetti a imposta sostitutiva come coloro che aderiscono al regime forfettario ; costoro  possono optare o per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

     

    Anche per usufruire della detrazione fiscale del 110% è necessario che le spese per l’esecuzione degli interventi vengano effettuate con bonifico bancario o postale cosiddetto “parlante”, da cui risulti :

     

    • la causale del versamento
    • il codice fiscale del beneficiario della detrazione
    • il numero di partita Iva, ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
    • su tali bonifici gli istituti di credito applicheranno, all’atto dell’accredito al beneficiario, un ritenuta di acconto, attualmente dell’8%

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