Agevolazione anche per immobili non abitazioni principali.
Il 110% subisce parecchie modifiche nel corso dei lavori parlamentari , in attesa del voto sugli emendamenti.
In evidenza la possibilità di ottenere il superbonus sulle seconde case unifamiliari e da parte delle Onlus.
Altra importante modifica: i lavori per ’isolamento termico (“cappotti” e simili) possono essere realizzati anche in singole unità immobiliari in edifici plurifamiliari che abbiano accessi al’esterno indipendenti.
In pratica se nelle villette bifamiliari o trifamiliari una sola famiglia vuol farsi ’isolamento termico, lo può fare se la casa è funzionalmente indipendente” e ha un ingresso autonomo.
Non più necessario quindi il vincolo che vedeva la necessità del’unanimità (nelle bifamiliari) o della maggioranza dei due terzi dei millesimi (nelle trifamiliari); ora ciascuno potrà “isolarsi” in autonomia, purché (come per gli edifici interi) ’involucro sia isolato per almeno il 25% ella superficie disperdente lorda.
Quindi si calcolerà la parte di facciata o di tetto corrispondente al’unità interessata.
Limiti di spesa per ’isolamento termico relativi alle singole unità immobiliari condominiali:
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condomìni da due a otto unità immobiliari: possono spendere sino a 40mila euro per unità (20mila se si sostituisce il vecchio impianto con la caldaia a condensazione);
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per quelli da nove unità in su scende a 30mila euro (15mila per la caldaia a condensazione).
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Per gli edifici unifamiliari o plurifamiliari (sempre con accesso autonomo dal’esterno) il tetto è di 50mila euro per unità immobiliare.
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Per la sostituzione del’impianto con caldaia a condensazione o pompa di calore i limiti sono di 20mila (edifici da una a otto unità) e 15 mila euro (dalle nove in su).
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per gli edifici unifamiliari (o plurifamiliari con le caratteristiche di autonomia di cui sopra) il tetto di spesa è di 30mila euro a unità.
Per gli immobili soggetti a vincolo qualunque intervento di efficientamento energetico (quelli al 65%) sale al 110% di detrazione anche senza effettuare gli interventi “trainanti” se sono resi impossibili dal vincolo stesso.
Ammessa al 110% anche la demolizione con ricostruzione se l’edificio , a fine lavori, rispetta i requisiti del raggiungimento di almeno due classi energetiche in più rispetto al’edificio precedente .
L’ecobonus al 110% potrà poi riguardare anche altre due unità immobiliari (al netto degli interventi sulle parti comuni degli edifici) di proprietà di persone fisiche.
Quindi, anche una seconda casa composta da una o due unità immobiliari dello stesso proprietario.