>

Unico con ritardo: le sanzioni

  • di Luigi Mondardini

    Termine scaduto il 30 settembre per la presentazione della dichiarazione dei redditi .

    E’ tempo di rimediare  ad eventuali errori commessi nel modello inviato, ma anche di poter sanare l’eventuale mancato invio entro il suddetto termine.

    In caso di omissione dell’invio del modello entro il 30 settembre, è stabilito che  “sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo”

    Quindi non è considerata omessa, bensì “tardiva” e dunque valida  la dichiarazione trasmessa entro il 29/12 dello stesso anno.

    In questo caso occorre versare  contestualmente la  sanzione  che è :

    -         pari  ad 1/10 di quella minima prevista in caso di omessa presentazione, ossia 1/10 di 250 euro (25 euro).

    -         Se dal modello tardivo dovessero scaturire imposte da versare che non sono state versate alle scadenze ordinarie (16 giugno, 18 luglio, 30 novembre, ecc.) occorrerà provvedere anche al relativo pagamento con possibilità di applicare il ravvedimento operoso.

    -         Qualora, invece, dalla tardiva dovesse scaturire un credito d’imposta, il contribuente dovrà limitarsi a versare la sanzione di 25 euro, fermo restando la possibilità che per il predetto credito ne sia chiesto il rimborso o l’utilizzo in compensazione. 

    La sanzione per tardiva dichiarazione va versata con F24 utilizzando come codice tributo “8911” ed indicando come anno di riferimento quello in cui la violazione è stata commessa (ossia 2016). 

    La Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) ha anticipato al 1° gennaio di quest’anno l’applicazione della disposizione che prevede  “salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro 30 giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta della metà”.

    Pertanto,  in caso di Modello Unico/2016 non presentato entro il 30 settembre scorso, ma entro i 30 giorni successivi , ossia il 30/10  ( quest’anno  31/10), la sanzione applicabile per la “tardività” non sarà 1/10 di 250 euro, bensì 1/10 di 125 (ossia 12,50 euro).

    Se invece il modello tardivo viene  presentato oltre il 31/10 ma entro il 29/12, la sanzione tornerebbe ad essere di 25 euro. 



     

     

     

     

     

Ti potrebbe anche interessare:

    Novità flash

    venerdì 08 aprile 2022 ISTAT Febbraio 2022martedì 19 gennaio 2021 ISTAT :Indice del mese di DICEMBRE 2020martedì 19 maggio 2020 ISTAT aprile 2020domenica 15 marzo 2020 Proroga dei versamenti del 16 marzoVai all'archivio

    Quesito del giorno

    venerdì 08 aprile 2022 Locazioni stipulate dai giovani: detrazioni
    venerdì 08 aprile 2022 Detrazione Edilizia: la cessione a terzi
    lunedì 04 aprile 2022 Fattura elettronica: le sanzioni
    lunedì 04 aprile 2022 Bonus verde: proroga
    domenica 03 aprile 2022 Bonus facciate: proroga
    Vai all'archivio

    Link