Ultimo giorno utile per i contribuenti obbligati alla presentazione telematica della dichiarazione dei redditi e per coloro che, pur non obbligati, hanno scelto tale modalità e che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello
Redditi PF 2017 entro il termine del 31 ottobre 2017, per regolarizzare l'omissione mediante ravvedimento operoso.
Ultimo giorno utile per gli eredi delle persone decedute nel 2016 o entro il 31 maggio 2017 che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello
Redditi PF 2017 entro il termine del 31 ottobre 2017, per regolarizzare l'omissione mediante ravvedimento operoso.
Ultimo giorno utile per le società di persone ed enti equiparati che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello
Redditi SP 2017 entro il termine del 31 ottobre 2017, per regolarizzare l'omissione mediante ravvedimento operoso.
Ultimo giorno utile per i soggetti Ires con esercizio coincidente con l'anno solare che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello
Redditi SC 2017 entro il termine del 31 ottobre 2017, per regolarizzare l'omissione mediante ravvedimento operoso.
Ultimo giorno utile per gli enti pubblici e privati diversi dalle società, compresi i trust, soggetti all’Ires, nonché società ed enti non residenti soggetti all’Ires che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello
Redditi ENC 2017 entro il termine del 31 ottobre 2017, per regolarizzare l'omissione mediante ravvedimento operoso.
I soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti e i soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti, con esercizio coincidente con l’anno solare che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello
CNM 2017 entro il termine del 31 ottobre 2017, per regolarizzare l'omissione mediante ravvedimento operoso.
Tutti gli interessati devono trasmettere le dichiarazioni, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel. Ai fini della regolarizzazione è necessario effettuare anche il versamento della sanzione ridotta, ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate.
La sanzione deve essere versata con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, indicando il codice tributo
8911.