I contribuenti tenuti a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad essi equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2017, Redditi Persone Fisiche 2017, Redditi SP 2017 e Irap 2017), devono regolarizzare, mediante ravvedimento, il versamento della
seconda o unica rata di acconto Irpef e Irap relativo all'anno 2017, non effettuato o effettuato in misura insufficiente entro il 30 novembre 2017, con la maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo. Il versamento va eseguito tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel, oppure ricorrendo ai servizi di
internet banking messi a disposizione da banche, Poste italiane e agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle entrate, tranne nel caso di modello F24 di titolare di partita Iva con utilizzo di crediti in compensazione) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita Iva possono versare anche con modello F24 cartaceo presso banche, Poste italiane e agenti della riscossione, se non utilizzano crediti in compensazione. Questi i codici tributo da indicare:
- 4034 Irpef acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione
- 8901 sanzione pecuniaria Irpef
- 1989 interessi sul ravvedimento - Irpef
- 3813 Irap acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione
- 8907 sanzione pecuniaria Irap
- 1993 interessi sul ravvedimento - Irap
- 4004 addizionale all’Irpef - art. 31, c. 3, d.l.185/2008 ("tassa etica") – acconto seconda rata o in unica soluzione
- 1794 imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - acconto seconda rata o in unica soluzione
- 8913 sanzioni pecuniarie imposte sostitutive delle imposte sui redditi
- 1992 interessi sul ravvedimento imposte sostitutive
- 1791 imposta sostitutiva sul regime forfetario - acconto seconda rata o in unica soluzione – art. 1, c. 64, legge 190/2014
- 4045 imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinato dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
- 8908 sanzione pecuniaria altre imposte II.DD.
- 4048 imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - acconto seconda rata o acconto in unica soluzione.
La regolarizzazione della
seconda o unica rata dell'acconto Ires e Irap relativo all'anno 2017 può riguardare anche i
soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare. Nell’F24 vanno indicati i seguenti codici tributo:
- 2002 Ires - acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
- 8918 sanzione pecuniaria - Ires
- 1990 interessi sul ravvedimento - Ires
- 3813 Irap acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione
- 8907 sanzione pecuniaria Irap
- 1993 interessi sul ravvedimento - Irap
- 2005 addizionale Ires - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 ("tassa etica") - acconto seconda rata o in unica soluzione
- 2014 addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas - art. 3, c. 2, legge 7/2009 - acconto seconda rata o in unica soluzione
- 2019 maggiorazione Ires - acconto seconda rata o in unica soluzione (per le società che si qualificano "di comodo").