Scadenziario

  • martedì 02 gennaio 2018

    Imposta di registro - Contratti di locazione

    casa legoI titolari di contratti di locazione e affitto devono versare l’imposta di registro relativa a contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 1° dicembre 2017. In caso di registrazione telematica, il pagamento è contestuale alla registrazione. La scadenza non riguarda i contratti di locazione abitativa per i quali si è scelto il regime della  "cedolare secca".
    Il versamento va effettuato, tramite il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 Elide). I titolari di partita Iva devono pagare necessariamente con modalità telematiche; i non titolari di partita Iva possono pagare con modalità telematiche oppure presso banche, agenzie postali, agenti della riscossione, utilizzando i seguenti codici tributo:
    • 1500    locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per prima registrazione
    • 1501    locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per annualità successive
    • 1502    locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per cessioni di contratto
    • 1503    locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per risoluzione del contratto
    • 1504    locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per proroghe del contratto
    • 1505    locazione e affitto di beni immobili - Imposta di bollo
    • 1506    locazione e affitto di beni immobili – Tributi speciali e compensi
    • 1507    locazione e affitto di beni immobili – Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione
    • 1508    locazione e affitto di beni immobili – Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione
    • 1509    locazione e affitto di beni immobili – Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi
    • 1510    locazione e affitto di beni immobili – Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.
  • martedì 02 gennaio 2018

    Eredi - Presentazione dichiarazione dei redditi

    Gli eredi delle persone decedute tra l'1 marzo e il 30 giugno 2017 devono provvedere alla presentazione, in formato cartaceo, della dichiarazione dei redditi per conto del de cuius e della scelta per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef.
  • martedì 02 gennaio 2018

    Eredi - Versamenti imposte

    Gli eredi delle persone decedute successivamente al 28 febbraio 2017 che presentano le dichiarazioni per conto del de cuius devono provvedere al versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, senza alcuna maggiorazione, e dell’Iva relativa al 2016 risultante dalla dichiarazione annuale del soggetto deceduto, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16 marzo – 16 giugno 2017. Il versamento va eseguito tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel, oppure ricorrendo ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste italiane e agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle entrate, tranne nel caso di modello F24 di titolare di partita Iva con utilizzo di crediti in compensazione) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita Iva possono versare anche con modello F24 cartaceo presso banche, Poste italiane e agenti della riscossione, se non utilizzano crediti in compensazione. Questi i principali codici tributo da utilizzare:
    • 4001     Irpef - saldo
    • 3800     Irap - saldo
    • 3801     addizionale regionale Irpef    
    • 3844     addizionale comunale Irpef - autotassazione – saldo    
    • 1683     contributo di solidarietà di cui all’art. 2, comma 2, del Dl n. 138/2011 determinato in sede di dichiarazione annuale dei redditi
    • 4041     imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato
    • 4043     imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato
    • 4200     acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata    
    • 1100     imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate    
    • 6099     versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale    
    • 4040     imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio
    • 1842     imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – saldo
    • 1792     imposta sostitutiva sul regime forfetario - saldo
    • 1795     imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - saldo.
  • martedì 02 gennaio 2018

    Versamenti da dichiarazioni - Ravvedimento

    I contribuenti tenuti a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad essi equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2017, Redditi Persone Fisiche 2017, Redditi SP 2017 e Irap 2017), devono regolarizzare, mediante ravvedimento, il versamento della seconda o unica rata di acconto Irpef e Irap relativo all'anno 2017, non effettuato o effettuato in misura insufficiente entro il 30 novembre 2017, con la maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo.  Il versamento va eseguito tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel, oppure ricorrendo ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste italiane e agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle entrate, tranne nel caso di modello F24 di titolare di partita Iva con utilizzo di crediti in compensazione) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita Iva possono versare anche con modello F24 cartaceo presso banche, Poste italiane e agenti della riscossione, se non utilizzano crediti in compensazione. Questi i codici tributo da indicare:
    • 4034    Irpef acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione
    • 8901    sanzione pecuniaria Irpef
    • 1989    interessi sul ravvedimento - Irpef
    • 3813    Irap acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione
    • 8907    sanzione pecuniaria Irap
    • 1993    interessi sul ravvedimento - Irap
    • 4004    addizionale all’Irpef - art. 31, c. 3, d.l.185/2008 ("tassa etica") – acconto seconda rata o in unica soluzione
    • 1794    imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - acconto seconda rata o in unica soluzione
    • 8913   sanzioni pecuniarie imposte sostitutive delle imposte sui redditi
    • 1992   interessi sul ravvedimento imposte sostitutive
    • 1791   imposta sostitutiva sul regime forfetario - acconto seconda rata o in unica soluzione – art. 1, c. 64, legge 190/2014
    • 4045    imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinato dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
    • 8908    sanzione pecuniaria altre imposte II.DD.
    • 4048    imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - acconto seconda rata o acconto in unica soluzione.
    La regolarizzazione della seconda o unica rata dell'acconto Ires e Irap relativo all'anno 2017 può riguardare anche i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare. Nell’F24 vanno indicati i seguenti codici tributo:
    • 2002    Ires - acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
    • 8918    sanzione pecuniaria - Ires
    • 1990    interessi sul ravvedimento - Ires
    • 3813    Irap acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione
    • 8907    sanzione pecuniaria Irap
    • 1993    interessi sul ravvedimento - Irap
    • 2005    addizionale Ires - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 ("tassa etica") - acconto seconda rata o in unica soluzione
    • 2014    addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas - art. 3, c. 2, legge 7/2009 - acconto seconda rata o in unica soluzione
    • 2019    maggiorazione Ires - acconto seconda rata o in unica soluzione (per le società che si qualificano "di comodo").
  • martedì 02 gennaio 2018

    Cedolare secca - Ravvedimento

    I locatori, persone fisiche, proprietari o titolari di diritti reali di godimento di unità immobiliari abitative locate, che hanno scelto il regime della cedolare secca, devono regolarizzare, mediante ravvedimento, il versamento della seconda o unica rata dell'imposta sostitutiva dovuta a titolo di acconto per l'anno 2017, non effettuata o effettuata in misura insufficiente entro il 30 novembre 2017, con la maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online"  dell'Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste italiane e agenti della riscossione convenzionati) oppure tramite intermediario abilitato; i non titolari di partita Iva possono versare anche con modello F24 cartaceo presso banche, Poste italiane e agenti della riscossione convenzionati, qualora non utilizzino crediti in compensazione.
    Questi i codici tributo da indicare:
    • 1841   imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali nonche delle imposte di registro e di bollo sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione
    • 8913   sanzioni pecuniarie imposte sostitutive delle imposte sui redditi
    • 1992    interessi sul ravvedimento imposte sostitutive.
  • martedì 02 gennaio 2018

    Soggetti che corrispondono pensioni – Comunicazioni

    I soggetti che corrispondono redditi di pensione di importo non superiore a 18.000 euro annui, compresi gli enti e gli organismi pubblici e le Amministrazioni centrali dello Stato, devono inviare, per via telematica, una comunicazione all’Agenzia delle entrate contenente i dati dei pensionati per i quali è cessata la trattenuta rateale del canone di abbonamento alla televisione, dell'importo trattenuto, di quello residuo e delle motivazioni della cessazione, nonchè i dati di coloro per i quali sono state effettuate le trattenute per l'intero importo del canone Rai.
  • martedì 02 gennaio 2018

    Operatori finanziari – Comunicazione AT dati mensili

    Gli operatori finanziari (banche, Poste italiane, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio) devono comunicare all’Anagrafe tributaria i dati riferiti al mese di novembre relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione deve avvenire esclusivamente in via telematica utilizzando i servizi Entratel o Fisconline.
  • martedì 02 gennaio 2018

    Iva intracomunitaria - Versamento mensile

    Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono liquidare e versare l’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di novembre 2017, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 con crediti utilizzati in compensazione, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste italiane e agenti della riscossione convenzionati) oppure tramite intermediario abilitato. Va indicato il codice tributo 6011 (versamento Iva mensile novembre).
    Sono tenuti all'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.
  • martedì 02 gennaio 2018

    Elenchi Intra-12 - Presentazione

    Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono inviare gli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese di novembre 2017, con indicazione dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento. Il modello, reperibile sul sito dell'Agenzia delle entrate, può essere trasmesso direttamente o tramite intermediari abilitati.
  • martedì 02 gennaio 2018

    Registrazione corrispettivi - Opzione per la trasmissione telematica

    calcolatriceI commercianti al minuto e assimilati che intendono optare, a partire dal 1° gennaio 2018, per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e prestazioni di servizi, devono esercitare l'opzione tramite apposito servizio on line sul sito dell'Agenzia, previa autenticazione con le credenziali dei servizi telematici del soggetto passivo Iva o del suo delegato.
    L'opzione è esercitata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di inizio della memorizzazione e trasmissione dei dati e ha effetto per l'anno solare in cui ha inizio la memorizzazione e trasmissione dei dati e per i quattro anni successivi; se non revocata, l'opzione si estende di quinquennio in quinquennio.
  • martedì 02 gennaio 2018

    Trasmissione telematica dati fatture – Esercizio opzione

    I soggetti passivi Iva che intendono esercitare l’opzione, a decorrere dal 1° gennaio 2018, per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute e delle relative variazioni, effettuate anche tramite il Sistema di interscambio, devono esercitare l'opzione tramite apposito servizio on line sul sito dell'Agenzia, previa autenticazione con le credenziali dei servizi telematici del soggetto passivo Iva o del suo delegato.
    L'opzione è esercitata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di inizio della memorizzazione e trasmissione dei dati e ha effetto per l'anno solare in cui ha inizio la memorizzazione e trasmissione dei dati e per i quattro anni successivi; se non revocata, l'opzione si estende di quinquennio in quinquennio.
  • martedì 02 gennaio 2018

    Imposta sugli intrattenimenti - Esercizio opzione per Iva ordinaria

    palcoscenicoI soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono comunicare all'ufficio Siae e all'ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate, competenti per domicilio fiscale, l'opzione per l'applicazione dell'Iva nei modi ordinari.
  • martedì 02 gennaio 2018

    Iper ammortamento – Adempimenti documentali

    I titolari di reddito d’impresa e gli esercenti di arti e professioni che, al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello “Industria 4.0”, abbiano effettuato gli investimenti in beni materiali nuovi o che abbiano effettuato investimenti in beni immateriali strumentali, devono produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500mila euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi dei beni agevolabili ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
  • martedì 02 gennaio 2018

    Bollo virtuale - Versamento rata bimestrale

    Coloro che sono autorizzati a corrispondere l’imposta di bollo in maniera virtuale devono provvedere al versamento della sesta rata bimestrale dell'imposta relativa alla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio 2017, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 con utilizzo di crediti in compensazione, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste italiane e agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle entrate) oppure tramite intermediario abilitato, indicando il codice tributo 2505.
  • martedì 02 gennaio 2018

    Società di locazione immobiliare - Opzione Siiq e Siinq

    Ultimo giorno utile a disposizione delle società per azioni residenti, con esercizio coincidente con l'anno solare, che svolgono prevalentemente attività di locazione immobiliare e che intendono avvalersi del regime speciale previsto per le società di investimento immobiliare quotate (Siiq) e non quotate (Siinq) svolgenti anch'esse attività di locazione immobiliare in via prevalente e in cui una Siiq possieda almeno il 95% dei diritti di voto nelle assemblee ordinarie e il 95% dei diritti di partecipazione agli utili, per inviare la  comunicazione di esercizio dell’opzione. La comunicazione va inviata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel, utilizzando il sofware "Siiq" disponibile sul sito delle Entrate.

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