Scadenziario

  • lunedì 22 agosto 2016

    Unico e Irap 2016 Persone fisiche - Versamenti

    Le persone fisiche e le società di persone ed enti equiparati, che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore o che partecipano a soggetti "interessati" dagli studi di settore, che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (6 luglio), devono pagare, in un'unica soluzione o come prima rata, le imposte risultanti dalle dichiarazioni Unico e Irap 2016, con la maggiorazione dello 0,40%, e il saldo dell'Iva relativa al 2015 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2016 - 16/6/2016, con l'ulteriore maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
    I contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto il pagamento rateale, effettuando il primo versamento entro il 6 luglio, devono invece versare la terza rata, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,44%.

    Si tratta della terza rata, con applicazione però degli interessi nella misura dello 0,66%, anche per le persone fisiche, titolari di partita Iva, e le società di persone ed enti equiparati, che esercitano attività per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore e che non partecipano a soggetti "interessati" dagli studi di settore, e che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 16 giugno.
    Per coloro che, avvalendosi della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (16 giugno), hanno effettuato il primo versamento entro il 18 luglio con la maggiorazione dello 0,40%, si tratta della seconda rata, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,31%.

    Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste italiane e agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato, indicando i seguenti codici tributo:
    • 4001 Irpef – saldo
    • 4003 addizionale all’Irpef – acconto prima rata (art. 31, c. 3, Dl 185/2008 - "tassa etica")
    • 4005 addizionale all’Irpef – saldo (art. 31, c. 3, Dl 185/2008 – “tassa etica”)
    • 4033 Irpef acconto - prima rata
    • 1840 imposta sostitutiva su locazioni abitative ("cedolare secca") - acconto prima rata
    • 1842 imposta sostitutiva su locazioni abitative ("cedolare secca") - saldo
    • 3800 Irap - saldo
    • 3812 Irap acconto - prima rata
    • 3801 addizionale regionale all'Irpef
    • 3843 addizionale comunale all'Irpef - autotassazione - acconto
    • 3844 addizionale comunale all'Irpef - autotassazione - saldo
    • 1683 contributo di solidarietà
    • 1793 imposta sostitutiva per i "nuovi minimi" - acconto prima rata (art. 27, Dl n. 98/2011)
    • 1795 imposta sostitutiva per i "nuovi minimi" - saldo
    • 1790 imposta sostitutiva sul regime forfetario - acconto prima rata
    • 1792 imposta sostitutiva sul regime forfetario - saldo
    • 4041 imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) – saldo
    • 4044 imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) – acconto prima rata
    • 4043 imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe) – saldo
    • 4047 imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe) – acconto prima rata
    • 4200 acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata
    • 1100 imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate
    • 6099 versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
    • 6494 studi di settore - adeguamento Iva
    • 4726 studi di settore - maggiorazione 3% adeguamento
    • 1668    interessi per pagamento dilazionato - imposte erariali
    • 3805    interessi per pagamento dilazionato - tributi regionali
    • 3857    interessi per pagamento dilazionato - tributi locali.
  • lunedì 22 agosto 2016

    Unico e Irap 2016 Soggetti Ires - Versamenti

    I soggetti Ires, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore o che partecipano a soggetti "interessati" dagli studi di settore, che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (6 luglio), devono pagare, in unica soluzione o come prima rata, le imposte risultanti dai modelli Unico e Irap 2016, con la maggiorazione dello 0,40%, e il saldo dell'Iva relativa al 2015 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2016 - 16/6/2016, con l'ulteriore maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
    Chi ha scelto il pagamento rateale, effettuando il primo versamento entro il 6 luglio, deve invece versare la terza rata, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,44%.

    Anche per quelli che esercitano attività per le quali non sono stati approvati gli studi di settore e che non partecipano a soggetti "interessati" dagli studi di settore, e che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 16 giugno, si tratta della terza rata, con applicazione però degli interessi nella misura dello 0,66%.
    Invece, chi si è avvalso della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (16 giugno), deve versare la seconda rata delle imposte risultanti dalla dichiarazione annuale, a titolo di saldo 2015 e di primo acconto per il 2016, con la maggiorazione dello 0,40% e l'applicazione di interessi nella misura dello 0,31%.

    Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste italiane e agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato, con indicazione dei seguenti codici tributo:
    • 2003 Ires - saldo
    • 2001 Ires acconto - prima rata
    • 2004 addizionale Ires (art. 31, c. 3, Dl n. 185/2008) - acconto prima rata
    • 2006 addizionale Ires (art. 31, c. 3, Dl n. 185/2008) - saldo
    • 2013 addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas - saldo (art. 3, c. 2, L n. 7/2009) - acconto prima rata
    • 2015 addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas - saldo (art. 3, c. 2, L n. 7/2009) - saldo
    • 2018 maggiorazione Ires società di comodo – acconto prima rata
    • 2020 maggiorazione Ires società di comodo – saldo
    • 1126 imposta sostitutiva a seguito di oeprazioni straordinarie (art. 1, c. 46-47, legge 244/2007) - maggiori valori immobilizzazioni materiali e immateriali
    • 1821 imposta sostitutiva a seguito di operazioni straordinarie (art. 15, c. 10-12, Dl 185/2008) - maggiori valori attività immateriali
    • 1822 imposta sostitutiva a seguito di operazioni straordinarie (art. 15, c. 10-12, Dl 185/2008) - maggiori valori altre attività immateriali
    • 1823 imposta sostitutiva a seguito di operazioni straordinarie (art. 15, c. 10-12, Dl 185/2008) - maggiori valori crediti
    • 3800 Irap - saldo
    • 3812 Irap acconto - prima rata
    • 6099 versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
    • 6494 studi di settore - adeguamento Iva
    • 2118 studi di settore - maggiorazione 3% adeguamento
    • 1668 interessi per pagamento dilazionato - imposte erariali
    • 3805 interessi per pagamento dilazionato - tributi regionali
    • 3857 interessi per pagamento dilazionato - tributi locali.
  • lunedì 22 agosto 2016

    Imposta di registro - Contratti di locazione

    casa legoI titolari di contratti di locazione e affitto devono versare l’imposta di registro relativa a contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 1° luglio 2016. In caso di registrazione telematica, il pagamento è contestuale alla registrazione. La scadenza non riguarda i contratti di locazione abitativa per i quali si è scelto il regime della  "cedolare secca".
    Il versamento va effettuato, tramite il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 Elide). I titolari di partita Iva devono pagare necessariamente con modalità telematiche; i non titolari di partita Iva possono pagare con modalità telematiche oppure presso banche, agenzie postali, agenti della riscossione, utilizzando i seguenti codici tributo:
    • 1500    locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per prima registrazione
    • 1501    locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per annualità successive
    • 1502    locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per cessioni di contratto
    • 1503    locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per risoluzione del contratto
    • 1504    locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per proroghe del contratto
    • 1505    locazione e affitto di beni immobili - Imposta di bollo
    • 1506    locazione e affitto di beni immobili – Tributi speciali e compensi
    • 1507    locazione e affitto di beni immobili – Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione
    • 1508    locazione e affitto di beni immobili – Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione
    • 1509    locazione e affitto di beni immobili – Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi
    • 1510    locazione e affitto di beni immobili – Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.
  • lunedì 22 agosto 2016

    Ravvedimento - Versamenti

    ravvedimento Ultimo giorno utile per regolarizzare i versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 18 luglio dai contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi. Il versamento delle imposte e delle ritenute, maggiorate degli interessi legali e della sanzione ridotta ad un decimo del minimo, va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste italiane e agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato.
    I non titolari di partita Iva potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione solo quando devono versare, senza utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo totale pari o inferiore a 1000,00 euro oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore. N.B. I sostituti d’imposta cumulano gli interessi dovuti al tributo.

    Questi i codici tributo da indicare:
    • 8901     sanzione pecuniaria Irpef
    • 1989     interessi sul ravvedimento - Irpef
    • 8902     sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef
    • 1994     interessi sul ravvedimento - addizionale regionale
    • 8926     sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef
    • 1998     interessi sul ravvedimento - addizionale comunale - autotassazione
    • 8904     sanzione pecuniaria Iva
    • 1991     interessi sul ravvedimento – Iva
    • 8918     sanzione pecuniaria Ires
    • 1990     interessi sul ravvedimento – Ires
    • 8907     sanzione pecuniaria Irap
    • 1993     interessi sul ravvedimento – Irap
    • 8906    sanzione pecuniaria sostituti d’imposta
    • 4061    imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi - sanzione
    • 4062    imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi - interessi
    • 4063    imposta sulle transazioni relative a derivati su equity - sanzione
    • 4064    imposta sulle transazioni relative a derivati su equity - interessi
    • 4065    imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi - sanzione
    • 4066    imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi - interessi
  • lunedì 22 agosto 2016

    Modello 770/2016 – Presentazione

    SCADENZA PROROGATA AL 15 SETTEMBRE DAL DPCM 26/7/2016

    I sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, che nel 2015 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, devono presentare la dichiarazione modello 770/2016 semplificato e ordinario, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati.
  • lunedì 22 agosto 2016

    Contribuenti Iva - Adempimenti

    I contribuenti Iva devono provvedere al versamento della sesta rata dell’Iva relativa al 2015 risultante dalla dichiarazione annuale, con la maggiorazione dello 0,33% mensile a titolo di interessi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste italiane e agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato, con indicazione dei codici tributo: 
    • 6099 versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
    • 1668 interessi pagamento dilazionato imposte erariali

    I contribuenti Iva mensili devono versare l’imposta dovuta per il mese di luglio (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell’imposta divenuta esigibile nel mese di giugno). Nell'F24 va indicato il codice tributo:
    • 6007 versamento Iva mensile luglio

    I contribuenti Iva trimestrali ordinari (articolo 74, comma 4, Dpr 633/72) e non ordinari, devono versare l’imposta relativa al secondo trimestre (i secondi con la maggiorazione dell’1%). Nell'F24 va indicato il codice tributo:
    • 6032 versamento Iva trimestrale - 2° trimestre

    I contribuenti Iva trimestrali che, in un contratto di subfornitura, hanno concordato per il pagamento un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione (articolo 74, comma 5, Dpr 633/72), provvedono al versamento dell’imposta dovuta relativa al secondo trimestre. Nell'F24 vanno indicati i codici tributo:
    • 6725 subfornitura - Iva trimestrale - 2° trimestre
    • 6721 subfornitura - Iva mensile - versamento cadenza trimestrale - 2° trimestre

    Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro, e le associazioni pro loco che hanno optato per l'applicazione delle disposizioni previste dalla legge 398/1991 devono effettuare la liquidazione e il versamento dell'Iva relativa al secondo trimestre. Nell'F24 va indicato il codice tributo:
    • 6032 versamento Iva trimestrale - 2° trimestre
  • lunedì 22 agosto 2016

    Split payment - Versamento dell'Iva

    Gli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle Entrate o presso Poste italiane, devono versare, con modalità telematiche, l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti, rispettivamente con l'F24EP (codice tributo 620E) e con l'F24 "ordinario" (codice tributo 6040).
  • lunedì 22 agosto 2016

    Iva – Registrazione corrispettivi

    calcolatriceI commercianti al minuto e assimilati, nonchè gli operatori della grande distribuzione che già possono adottare, in via opzionale, la trasmissione telematica dei corrispettivi, devono procedere alla registrazione, anche cumulativa, delle operazioni effettuate nel mese di luglio per le quali è stato rilasciato lo scontrino o la ricevuta fiscale.
  • lunedì 22 agosto 2016

    Iva - Riepilogo fatture vendita

    Ultimo giorno utile per effettuare l’annotazione in un unico documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro emesse nel mese di luglio. Sul documento vanno indicati i numeri delle fatture, l’imponibile complessivo e l’ammontare dell’Iva complessiva distinto per aliquota.
  • lunedì 22 agosto 2016

    Iva – Fatturazione differita

    bollettario fattureI contribuenti Iva devono provvedere all’emissione e alla registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di luglio, risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti. Le fatture devono contenere la data e il numero dei documenti cui si riferiscono. Per tutte le cessioni effettuate nel mese precedente nei confronti degli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.
  • lunedì 22 agosto 2016

    Associazioni in regime forfetario

    Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni pro loco che hanno optato per il regime forfetario previsto dall’articolo 1 della legge 398/1991 devono effettuare le previste annotazioni nel prospetto individuato dal decreto ministeriale 11 febbraio 1997, opportunamente integrato. Si tratta di annotare, anche con un'unica registrazione, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciali, riferiti al mese di luglio.
  • lunedì 22 agosto 2016

    Sostituti d'imposta - Versamenti

    Logo Modello pagamento I sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese di luglio sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, nonché le somme a saldo e in acconto trattenute sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposte nel mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato.
    Questi i codici tributo da indicare:
    • 1001    retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio
    • 1002    emolumenti arretrati
    • 1004    redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
    • 1012    indennità per cessazione di rapporto di lavoro
    • 1024    proventi indicati sulle cambiali
    • 1025    obbligazioni e titoli similari
    • 1029    interessi e redditi di capitale diversi dai dividendi dovuti da soggetti non residenti
    • 1030    altri redditi di capitale diversi dai dividendi
    • 1031    redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti
    • 1032    proventi da cessione a termine di obbligazioni e titoli similari
    • 1033    addizionale su compensi erogati a titolo di bonus e di stock options
    • 1038    provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rapporti di commercio
    • 1040    redditi di lavoro autonomo – compensi per l’esercizio di arti e professioni
    • 1045    contributi corrisposti a imprese da regioni, province, comuni e altri enti pubblici
    • 1046    premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza
    • 1047    premi per giochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni
    • 1048    altre vincite e premi
    • 1049    somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento
    • 1050    premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita
    • 1051    premi e contributi corrisposti dall’Unire e premi corrisposti dalla Fise
    • 1052    indennità di esproprio
    • 1054    addizionale su compensi erogati a titolo di bonus e di stock options maturati in Sicilia e versata fuori regione
    • 1055    addizionale su compensi erogati a titolo di bonus e di stock options maturati in Sardegna e versata fuori regione
    • 1056    addizionale su compensi erogati a titolo di bonus e di stock options maturati in Valle d’Aosta e versata fuori regione
    • 1058    plusvalenze cessioni a termine valute estere
    • 1059    addizionale operata dal sostituto d’imposta su compensi erogati a titolo di bonus e di stock options versati in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturati fuori dalle predette regioni
    • 1243    proventi corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti
    • 1245    proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti
    • 3802    addizionale regionale Irpef
    • 3847    addizionale comunale Irpef - acconto
    • 3848    addizionale comunale Irpef - saldo
    • 4731    Irpef a saldo trattenuta dal sostituto d'imposta
    • 4730    Irpef in acconto trattenuta dal sostituto d'imposta
    • 1630    interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale
    • 3803    addizionale regionale Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta
    • 3790    interessi pagamento dilazionato addizionale regionale Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale
    • 3846    addizionale comunale Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta  - Mod 730 - saldo
    • 3845    addizionale comunale Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta  - Mod 730 - acconto
    • 3795    interessi pagamento dilazionato addizionale comunale Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale
    • 1845    imposta sostitutiva su canoni di locazione a uso abitativo (cedolare secca) - Assistenza fiscale - acconto
    • 1846    imposta sostitutiva su canoni di locazione a uso abitativo (cedolare secca) - Assistenza fiscale - saldo.
    I condomini in qualità di sostituti d’imposta devono versare le ritenute del 4% operate, nel mese di luglio, sugli importi corrisposti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi (es. interventi di manutenzione o ristrutturazione degli edifici condominali e impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione caldaie, ascensori, giardini, ecc.) effettuate nell’esercizio di impresa. Nel modello F24 vanno indicati i codici tributo:
    • 1019    per le ritenute operate nei confronti di soggetti Irpef
    • 1020    per i soggetti Ires.
    Le imprese di assicurazione devono effettuare il versamento delle ritenute operate su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita, stipulate entro il 31 dicembre 2000, escluso l’evento morte, corrisposti o maturati nel mese di luglio. Nel modello F24 telematico deve essere indicato il codice tributo:
    • 1680    capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita.
    I soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) sono tenuti al versamento delle ritenute sui proventi derivanti da Oicr effettuate nel mese di luglio. Nel modello F24 telematico devono essere indicati i seguenti codici tributo:
    • 1705    proventi derivanti dalla partecipazione a Oicr in valori mobiliari di diritto estero
    • 1706    titoli atipici emessi da soggetti residenti
    • 1707    titoli atipici emessi da soggetti non residenti
    • 1061    ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a Oicr italiani e lussemburghesi storici, ai sensi dell'articolo 26-quinquies del Dpr 600/1973.
  • lunedì 22 agosto 2016

    Amministrazioni pubbliche - Versamenti

    modello F24 enti pubblici Le Amministrazioni centrali dello Stato e gli Enti e organismi pubblici devono versare: le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese di luglio; le addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno e delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro; le somme a saldo e in acconto trattenute sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposte il mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale; l'Iva mensile e quella annuale.
    Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24EP telematico. Questi i codici tributo da indicare:
    • 100E   ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati
    • 104E   ritenute su redditi da lavoro autonomo
    • 380E   Irap
    • 381E   addizionale regionale Irpef trattenuta dai sostituti d’imposta
    • 384E   addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti d’imposta - saldo
    • 385E   addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti d’imposta - acconto
    • 112E   ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi
    • 133E  Irpef in acconto trattenuta dal sostituto d'imposta
    • 134E  Irpef a saldo trattenuta dal sostituto d'imposta
    • 118E  interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili Irpef trattenuta dal sostitutto d'imposta a seguito di assistenza fiscale
    • 126E  addizionale regionale Irpef trattenuta dai sostituti d’imposta trattenuta a seguito di assistenza fiscale
    • 124E  interessi pagamento dilazionato dell'addizionale regionale Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale
    • 127E  addizionale comunale Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta - Mod 730 - acconto
    • 128E  addizionale comunale Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta - Mod 730
    • 125E  interessi pagamento dilazionato dell'addizionale comunale Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale
    • 147E  imposta sostitutiva su canoni di locazione a uso abitativo (cedolare secca) - Assistenza fiscale - acconto
    • 148E  imposta sostitutiva su canoni di locazione a uso abitativo (cedolare secca) - Assistenza fiscale - saldo
    • 607E  Iva mensile - luglio
    • 619E  versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
    • 142E  interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili tributi erariali.
  • lunedì 22 agosto 2016

    Banche e Poste - Versamento ritenute su bonifici

    Le banche e Poste italiane Spa devono versare la ritenuta dell'8% eseguita sui bonifici effettuati, nel mese di luglio, all’esecutore dei lavori di ristrutturazione o di riqualificazione energetica degli immobili che danno diritto a detrazioni d’imposta. Il versamento va effettuato tramite il modello F24 con modalità telematiche direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di un modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato, indicando il codice tributo 1039.
  • lunedì 22 agosto 2016

    Soggetti che corrispondono pensioni - Versamenti

    I soggetti che corrispondono redditi di pensione di importo non superiore a 18.000 euro annui, compresi gli enti e gli organismi pubblici e le Amministrazioni centrali dello Stato, devono versare la rata delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno per importi complessivamente superiori a 100 euro. Gli enti pubblici, per effettuare il versamento, utilizzano il modello F24EP con modalità telematiche, indicando il seguente codice tributo:
    • 111E   Ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo
    Gli altri soggetti che erogano pensioni eseguono il versamento utilizzando il modello F24 con modalità telematiche direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di un modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato, indicando il codice tributo:
    • 1013   Ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo.
  • lunedì 22 agosto 2016

    Intermediari autorizzati - Versamento sostitutiva

    Banche, Sim e altri intermediari autorizzati sono tenuti al versamento, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di ;modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste italiane e agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato, dell’imposta sostitutiva applicata nel mese di giugno sulle plusvalenze (regime del risparmio amministrato), con indicazione del codice tributo 1102 (plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari).

    Banche, Sim e altri intermediari autorizzati sono tenuti al versamento dell’imposta sostitutiva sul risultato maturato (regime del risparmio gestito), in caso di revoca del mandato di gestione nel mese di giugno e dell'imposta sostitutiva applicata sul risultato maturato delle gestioni individìuali di portafoglio. Nell'F24 va indicato il codice tributo 1103 (imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale).

    Istituti di credito e altri intermediari sono tenuti al versamento dell’imposta sostitutiva risultante dal “conto unico” relativo al mese di luglio, sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi da banche, Spa quotate ed enti pubblici.

    Banche, Sim e altri intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa versano l'imposta sostitutiva, risultante dal "conto unico" relativo al mese di luglio, sugli utili delle azioni e dei titoli immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa. Nell'F24 va indicato il codice tributo 1239 (intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari).
  • lunedì 22 agosto 2016

    Tobin Tax - Versamenti

    Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell’esecuzione di transazioni finanziarie, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, nonché i notai che intervengono nella formazione o nell’autentica di atti relativi alle medesime operazioni devono versare la “Tobin Tax” per quelle effettuate nel mese precedente, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche. L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l’intervento di intermediari né di notai.
    Per le società di gestione accentrata (articolo 80 del Tuf) alle quali sia stata conferita delega per il versamento delle imposte sulle transazioni finanziarie, si tratta delle medesime operazioni eseguite fino all'ultimo giorno del secondo mese precedente.

    Per effettuare il versamento vanno utilizzati i seguenti codici tributo:
    • 4058    Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi
    • 4059    Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity
    • 4060    Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi
    Nel caso di rappresentante fiscale che versa per conto degli intermediari e degli altri soggetti non residenti nel territorio dello Stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia, occorre indicare il codice identificativo “72”.
  • lunedì 22 agosto 2016

    Riallineamento - Imposta sostitutiva

    conteggiATTENZIONE: Le scadenze riguardano i contribuenti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore o partecipano a soggetti "interessati" dagli studi di settore, e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (6 luglio),  con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
    I contribuenti che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali dei beni indicati nel quadro EC devono provvedere al versamento della rata dell'imposta sostitutiva. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste italiane e agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato, con indicazione del codice tributo:
    • 1123    imposta sostitutiva per il recupero a tassazione dell'eccedenza dedotta ai sensi art. 109, c. 4, lett. b) del Tuir - art. 1, c. 48, legge 244/07

    N. B.: L'imposta sostitutiva deve essere versata obbligatoriamente in tre rate annuali: sulla seconda e sulla terza sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5% annuale


    Le società aderenti al consolidato fiscale o al regime di trasparenza fiscale che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali devono provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo:

    • 1125    imposta sostitutiva per il riallineamento delle differenze tra valori civili e fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato nazionale, al consolidato mondiale e al regime di trasparenza fiscale previsto, rispettivamente, dagli artt. 128, 141 e 115, c. 11, del Tuir - art. 1, c. 49, legge 244/07


    I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che applicano gli Ias (art. 15, commi 1 - 9, Dl n. 185/2008) devono provvedere al versamento delle imposte individuate dai seguenti codici tributo:

    • 1817    imposta a seguito del riallineamento totale delle divergenze Ias/Ifrs (art. 15, c. 4, Dl n. 185/2008)
    • 1818    imposta sostitutiva a seguito del riallineamento parziale delle divergenze Ias/Ifrs - (art. 15, c. 5, Dl n. 185/2008)
    • 1819    imposta sostitutiva sulle divergenze dall'applicazione dei principi contabili internazionali (art. 15, c. 3, lett. b), Dl n. 185/2008) - Divergenze Ias/Ifrs (art. 13, commi 5 e 6, Dlgs n. 38/2005)
    • 1820    imposta sostitutiva sulle divergenze dall'applicazione dei principi contabili internazionali (art. 15, c. 3, lett. b), Dl n. 185/2008) - Divergenze Ias/Ifrs (art. 13, c. 2, Dlgs n. 38/2005)
  • lunedì 22 agosto 2016

    Siiq - Imposta sostitutiva

    casetta di euro Le società di investimento immobiliare quotate (Siiq), con esercizio coincidente con l'anno solare, soggette agli studi di settore e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (6 luglio) con la maggiorazione dello 0,40%, devono versare la rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate su immobili destinati a locazione. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale. Il versamento va effettuato tramite modello F24 telematico, indicando il codice tributo:
    • 1120    imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap, relativa alle Siiq e alle Siinq - art. 1, comma 126, legge n. 296/06
    • 1136    imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap, relativa alle Siiq - art.1, c. 141-bis, L. n. 296/2006

    I contribuenti che effettuano conferimenti di immobili e diritti reali su immobili in Siiq, Siinq e fondi immobiliari e che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore nonchè quelli che partecipano a soggetti "interessati" dagli studi di settore, se si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (6 luglio), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, devono versare la rata dell’imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap sulle plusvalenze realizzate all’atto del conferimento. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale.
    Il versamento va effettuato tramite modello F24 telematico, indicavdo il codice tributo:
    • 1121     imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap sui conferimenti nelle Siiq, Siinq e fondi immobiliari – art. 1, commi 137 e 140, legge n. 296/06
  • lunedì 22 agosto 2016

    Assicurazioni - Versamenti

    Le compagnie di assicurazione, comprese quelle estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione dei servizi, per le quali sono stati elaborati gli studi di settore o che partecipano a soggetti "interessati" dagli studi di settore e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (6 luglio), devono versare l’imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio d’esercizio relative ai contratti di assicurazione stipulati da soggetti residenti in Italia, con la maggiorazione  dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.  Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste italiane e agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato, indicando il codice tributo:
    • 1682    imposta sulle riserve matematiche di rami vita iscritte nel bilancio d’esercizio – saldo
  • lunedì 22 agosto 2016

    Assicurazioni estere – Imposta sostitutiva

    Gli intermediari attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti dai contratti di assicurazione esteri e che operano quali sostituti d'imposta su incarico del contribuente o della compagnia estera, nel caso in cui la compagnia non si avvalga della facoltà di provvedere agli adempimenti di sostituzione tributaria, e che esercitano attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore o che partecipano a soggetti "interessati" dagli studi di settore e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (6 luglio) con la maggiorazione  dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, devono provvedere al versamento dell'imposta sul valore dei contratti assicurativi. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste italiane e agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato, con indicazione del codice tributo 1695.
  • lunedì 22 agosto 2016

    Noleggio occasionale - Sostitutiva

    I titolari, persone fisiche o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione, ovvero gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di imbarcazioni e navi da diporto che, previa comunicazione effettuata ai sensi del Dm 26 febbraio 2013, svolgono in forma occasionale attività di noleggio delle predette unità, esercitanti attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore o che partecipano a soggetti "interessati" dagli studi di settore e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (6 luglio), devono versare, in unica soluzione, l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e di eventuali addizionali, nella misura del 20% sui proventi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, con la maggiorazione  dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste italiane e agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato, con indicazione del codice tributo 1847.
  • lunedì 22 agosto 2016

    Conferimenti o cessioni in favore dei Caf – Sostitutiva

    Coloro che attuano operazioni di conferimento di beni o aziende in favore dei Caf e le società di servizi, il cui capitale sociale sia posseduto a maggioranza assoluta dalle associazioni o dalle organizzazioni abilitate alla costituzione di Centri di assistenza fiscale, che effettuano cessioni di beni, di aziende o di rami di azienda nei confronti dei Caf esercitanti attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore o che partecipano a soggetti "interessati" dagli studi di settore e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (6 luglio), devono versare, in unica soluzione, l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 19% sulle plusvalenze realizzate, con la maggiorazione  dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste italiane e agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato, con indicazione del codice tributo 2728.
  • lunedì 22 agosto 2016

    Bollo virtuale - Versamento

    Le banche e gli Istituti di credito autorizzati a emettere assegni circolari devono effettuare il versamento virtuale dell'imposta di bollo relativa agli assegni circolari emessi entro la fine del secondo trimestre 2016. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato, indicando il codice tributo 2505.
  • lunedì 22 agosto 2016

    Imposta sugli intrattenimenti - Versamento

    palcoscenicoI soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono versare l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di luglio, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste italiane e agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato, con indicazione del codice tributo 6728.

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