I soggetti Ires, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore o che partecipano a soggetti "interessati" dagli studi di settore, che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (6 luglio), devono pagare, in
unica soluzione o come
prima rata, le imposte risultanti dai modelli Unico e Irap 2016,
con la maggiorazione dello 0,40%, e il saldo dell'Iva relativa al 2015 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2016 - 16/6/2016, con l'ulteriore maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Chi ha scelto il pagamento rateale, effettuando il primo versamento entro il 6 luglio, deve invece versare la
terza rata, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,44%.
Anche per quelli che esercitano attività per le quali
non sono stati approvati gli studi di settore e che non partecipano a soggetti "interessati" dagli studi di settore, e che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 16 giugno, si tratta della
terza rata, con applicazione però degli interessi nella misura dello 0,66%.
Invece, chi si è avvalso della facoltà di effettuare i versamenti
entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (16 giugno), deve versare la
seconda rata delle imposte risultanti dalla dichiarazione annuale, a titolo di saldo 2015 e di primo acconto per il 2016, con la maggiorazione dello 0,40% e l'applicazione di interessi nella misura dello 0,31%.
Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di
internet banking messi a disposizione da banche, Poste italiane e agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato, con indicazione dei seguenti codici tributo:
- 2003 Ires - saldo
- 2001 Ires acconto - prima rata
- 2004 addizionale Ires (art. 31, c. 3, Dl n. 185/2008) - acconto prima rata
- 2006 addizionale Ires (art. 31, c. 3, Dl n. 185/2008) - saldo
- 2013 addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas - saldo (art. 3, c. 2, L n. 7/2009) - acconto prima rata
- 2015 addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas - saldo (art. 3, c. 2, L n. 7/2009) - saldo
- 2018 maggiorazione Ires società di comodo – acconto prima rata
- 2020 maggiorazione Ires società di comodo – saldo
- 1126 imposta sostitutiva a seguito di oeprazioni straordinarie (art. 1, c. 46-47, legge 244/2007) - maggiori valori immobilizzazioni materiali e immateriali
- 1821 imposta sostitutiva a seguito di operazioni straordinarie (art. 15, c. 10-12, Dl 185/2008) - maggiori valori attività immateriali
- 1822 imposta sostitutiva a seguito di operazioni straordinarie (art. 15, c. 10-12, Dl 185/2008) - maggiori valori altre attività immateriali
- 1823 imposta sostitutiva a seguito di operazioni straordinarie (art. 15, c. 10-12, Dl 185/2008) - maggiori valori crediti
- 3800 Irap - saldo
- 3812 Irap acconto - prima rata
- 6099 versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
- 6494 studi di settore - adeguamento Iva
- 2118 studi di settore - maggiorazione 3% adeguamento
- 1668 interessi per pagamento dilazionato - imposte erariali
- 3805 interessi per pagamento dilazionato - tributi regionali
- 3857 interessi per pagamento dilazionato - tributi locali.