Scadenziario

Noleggio occasionale - Sostitutiva

I titolari, persone fisiche o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione, ovvero gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di imbarcazioni e navi da diporto che, previa comunicazione effettuata ai sensi del Dm 26 febbraio 2013, svolgono in forma occasionale attività di noleggio delle predette unità, esercitanti attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore o che partecipano a soggetti "interessati" dagli studi di settore e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (6 luglio), devono versare, in unica soluzione, l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e di eventuali addizionali, nella misura del 20% sui proventi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, con la maggiorazione  dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste italiane e agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato, con indicazione del codice tributo 1847.

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