Scadenziario

Noleggio occasionale - Sostitutiva

I titolari, persone fisiche o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione, ovvero gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di imbarcazioni e navi da diporto che, previa comunicazione effettuata ai sensi del Dm 26 febbraio 2013, svolgono in forma occasionale attività di noleggio delle predette unità devono versare, in unica soluzione, l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e di eventuali addizionali, nella misura del 20% sui proventi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, senza alcuna maggiorazione. Il versamento va effettuato tramite il modello F24 con modalità telematiche con indicazione del codice tributo:
  • 1847   imposta sostitutiva sui proventi derivanti dall’attività di noleggio – Art. 49-bis Dlgs 171/2005

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