Scadenziario

  • mercoledì 06 luglio 2016

    Unico e Irap 2016 Persone fisiche - Versamenti

    Le persone fisiche e le società di persone ed enti equiparati, che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore o che partecipano a soggetti "interessati" dagli studi di settore, devono versare, in unica soluzione o come prima rata, le imposte risultanti dalle dichiarazioni Unico e Irap 2016, senza alcuna maggiorazione, e del saldo dell'Iva relativa al 2015 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2016 - 16/6/2016.
    Il versamento va effettuato tramite modello F24 telematico ovvero, per i non titolari di partita Iva, anche tramite F24 presso banche, Poste o agenti della riscossione, indicando i seguenti codici tributo:
    • 4001    Irpef – saldo
    • 4003    addizionale all’Irpef – acconto prima rata (art. 31, c. 3, Dl 185/2008 - "tassa etica")
    • 4005    addizionale all’Irpef – saldo (art. 31, c. 3, Dl 185/2008 – “tassa etica”)
    • 4033    Irpef acconto - prima rata
    • 1840    imposta sostitutiva su locazioni abitative ("cedolare secca") - acconto prima rata
    • 1842    imposta sostitutiva su locazioni abitative ("cedolare secca") - saldo
    • 3800    Irap - saldo
    • 3812    Irap acconto - prima rata
    • 3801    addizionale regionale all'Irpef
    • 3843    addizionale comunale all'Irpef - autotassazione - acconto
    • 3844    addizionale comunale all'Irpef - autotassazione - saldo
    • 1683    contributo di solidarietà
    • 1793    imposta sostitutiva per i "nuovi minimi" - acconto prima rata (art. 27, Dl n. 98/2011)
    • 1795    imposta sostitutiva per i "nuovi minimi" - saldo
    • 1790    imposta sostitutiva sul regime forfetario - acconto prima rata
    • 1792    imposta sostitutiva sul regime forfetario - saldo
    • 4041    imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) – saldo
    • 4044    imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) – acconto prima rata
    • 4043     imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe) – saldo
    • 4047     imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe) – acconto prima rata
    • 4200    acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata
    • 1100    imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate
    • 6099    versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
    • 6494    studi di settore - adeguamento Iva
    • 4726    studi di settore - maggiorazione 3% adeguamento.
  • mercoledì 06 luglio 2016

    Unico e Irap 2016 Soggetti Ires - Versamenti

    I soggetti Ires, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore o che partecipano a soggetti "interessati" dagli studi di settore, devono versare, in unica soluzione o come prima rata, le imposte risultanti dai modelli Unico e Irap 2016, senza alcuna maggiorazione, e del saldo dell'Iva relativa al 2015 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2016 - 16/6/2016.
    Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico, con indicazione dei seguenti codici tributo:
    • 2003 Ires - saldo
    • 2001 Ires acconto - prima rata
    • 2012 addizionale Ires 6,5% settore petrolifero e gas - saldo (art. 81, c. 16-18, Dl n. 112/2008)
    • 2018 maggiorazione Ires società di comodo – acconto prima rata
    • 2020 maggiorazione Ires società di comodo – saldo
    • 1126 imposta sostitutiva a seguito di oeprazioni straordinarie (art. 1, c. 46-47, legge 244/2007) - maggiori valori immobilizzazioni materiali e immateriali
    • 1821 imposta sostitutiva a seguito di operazioni straordinarie (art. 15, c. 10-12, Dl 185/2008) - maggiori valori attività immateriali
    • 1822 imposta sostitutiva a seguito di operazioni straordinarie (art. 15, c. 10-12, Dl 185/2008) - maggiori valori altre attività immateriali
    • 1823 imposta sostitutiva a seguito di operazioni straordinarie (art. 15, c. 10-12, Dl 185/2008) - maggiori valori crediti
    • 3800 Irap - saldo
    • 3812 Irap acconto - prima rata
    • 6099 versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
    • 6494 studi di settore - adeguamento Iva
    • 2118 studi di settore - maggiorazione 3% adeguamento.
  • mercoledì 06 luglio 2016

    Rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni - Versamento

    Le società e gli altri soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a e b, del Tuir, esercenti attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore o che partecipano a soggetti "interessati" dagli studi di settore, che effettuano la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio d'esercizio in corso al 31 dicembre 2014 (articolo 1, commi 889-897, legge 208/2015), devono versare, in unica soluzione, l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap sul maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione (16% per i beni ammortizzabili, 12% per i beni non ammortizzabili).
    Il versamento va effettuato con l’F24 telematico, indicando il codice tributo 1811.
    Possono anche affrancare il saldo attivo della rivalutazione, versando in unica soluzione la relativa imposta sostitutiva nella misura del 10% (codice tributo 1813).
  • mercoledì 06 luglio 2016

    Riallineamento - Imposta sostitutiva

    conteggiATTENZIONE: Le scadenze che seguono riguardano i contribuenti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento o che partecipano a soggetti "interessati" dagli studi di settore.

    I contribuenti che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali dei beni indicati nel quadro EC devono provvedere al versamento della rata dell'imposta sostitutiva. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo 1123 (imposta sostitutiva per il recupero a tassazione dell'eccedenza dedotta ai sensi art. 109, c. 4, lett. b) del Tuir - art. 1, c. 48, legge 244/07).
    N. B.: L'imposta sostitutiva deve essere versata obbligatoriamente in tre rate annuali: sulla seconda e sulla terza sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5% annuale

    Le società aderenti al consolidato fiscale o al regime di trasparenza fiscale che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali devono provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo 1125 (imposta sostitutiva per il riallineamento delle differenze tra valori civili e fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato nazionale, al consolidato mondiale e al regime di trasparenza fiscale previsto, rispettivamente, dagli artt. 128, 141 e 115, c. 11, del Tuir - art. 1, c. 49, legge 244/07).

    I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che applicano gli Ias (art. 15, commi 1 - 9, Dl n. 185/2008) devono provvedere al versamento delle imposte individuate dai seguenti codici tributo:
    • 1817    imposta a seguito del riallineamento totale delle divergenze Ias/Ifrs (art. 15, c. 4, Dl n. 185/2008)
    • 1818    imposta sostitutiva a seguito del riallineamento parziale delle divergenze Ias/Ifrs (art. 15, c. 5, Dl n. 185/2008)
    • 1819    imposta sostitutiva sulle divergenze dall'applicazione dei principi contabili internazionali (art. 15, c. 3, lett. b), Dl n. 185/2008) - Divergenze Ias/Ifrs (art. 13, commi 5 e 6, Dlgs n. 38/2005)
    • 1820    imposta sostitutiva sulle divergenze dall'applicazione dei principi contabili internazionali (art. 15, c. 3, lett. b), Dl n. 185/2008) - Divergenze Ias/Ifrs (art. 13, c. 2, Dlgs n. 38/2005).
  • mercoledì 06 luglio 2016

    Assicurazioni - Versamenti

    Le compagnie di assicurazione, comprese quelle estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione dei servizi, che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore o che partecipano a soggetti "interessati" dagli studi di settore, devono effettuare il versamento delle imposte sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio d’esercizio, relative ai contratti di assicurazione stipulati da soggetti residenti in Italia. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche con indicazione del codice tributo:
    • 1682    imposta sulle riserve matematiche di rami vita iscritte nel bilancio d’esercizio – saldo
  • mercoledì 06 luglio 2016

    Assicurazioni estere – Imposta sostitutiva

    Gli intermediari attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti dai contratti di assicurazione esteri e che operano quali sostituti d'imposta su incarico del contribuente o della compagnia estera, nel caso in cui la compagnia non si avvalga della facoltà di provvedere agli adempimenti di sostituzione tributaria, e che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore o che partecipano a soggetti "interessati" dagli studi di settore, devono provvedere al versamento dell'imposta sul valore dei contratti assicurativi. Nel modello F24 telematico deve essere indicato il codice tributo:
    • 1695         imposta sul valore dei contratti di assicurazione
  • mercoledì 06 luglio 2016

    SIIQ - Imposta sostitutiva

    casetta di euro Le società di investimento immobiliare quotate (Siiq), esercenti attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore o che partecipano a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore, con esercizio coincidente con l'anno solare, devono versare la rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate su immobili destinati a locazione. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo:
    • 1120    imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap, relativa alle SIIQ e alle SIINQ - art. 1, comma 126, legge n. 296/06.

    I contribuenti, esercenti attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore o che partecipano a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore, devono versare la rata dell’imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap sulle plusvalenze realizzate all’atto del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili nelle Siiq o nelle Siinq. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo:
    • 1121     imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap sui conferimenti nelle Siiq, Siinq e fondi immobiliari – art. 1, commi 137 e 140, legge n. 296/06.

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