Scadenziario

Assicurazioni estere – Imposta sostitutiva

Gli intermediari attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti dai contratti di assicurazione esteri e che operano quali sostituti d'imposta su incarico del contribuente o della compagnia estera, nel caso in cui la compagnia non si avvalga della facoltà di provvedere agli adempimenti di sostituzione tributaria, e che esercitano attività per le quali non sono stati approvati gli studi di settore, non partecipano a soggetti "interessati" dagli studi di settore e si sono avvalsio della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (16 giugno), devono provvedere al versamento dell'imposta sul valore dei contratti assicurativi. Nel modello F24 telematico deve essere indicato il codice tributo:
  • 1695         imposta sul valore dei contratti di assicurazione

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