Scadenziario

  • lunedì 06 luglio 2015

    Unico e Irap 2015 Persone fisiche - Versamenti

    unico.pngLe persone fisiche e le società di persone ed enti equiparati, che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore o che partecipano a soggetti "interessati" dagli studi di settore, devono versare, in unica soluzione o come prima rata, le imposte risultanti dalle dichiarazioni Unico e Irap 2015, senza alcuna maggiorazione, e del saldo dell'Iva relativa al 2014 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2015 - 16/6/2015.
    Il versamento va effettuato tramite modello F24 telematico ovvero, per i non titolari di partita Iva, anche tramite F24 presso banche, Poste o agenti della riscossione, indicando i seguenti codici tributo:
    • 4001    Irpef – saldo
    • 4003    addizionale all’Irpef – acconto prima rata (art. 31, c. 3, Dl 185/2008 - "tassa etica")
    • 4005    addizionale all’Irpef – saldo (art. 31, c. 3, Dl 185/2008 – “tassa etica”)
    • 4033    Irpef acconto - prima rata
    • 1840    imposta sostitutiva su locazioni abitative ("cedolare secca") - acconto prima rata
    • 1842    imposta sostitutiva su locazioni abitative ("cedolare secca") - saldo
    • 3800    Irap - saldo
    • 3812    Irap acconto - prima rata
    • 3801    addizionale regionale all'Irpef
    • 3843    addizionale comunale all'Irpef - autotassazione - acconto
    • 3844    addizionale comunale all'Irpef - autotassazione - saldo
    • 1683    contributo di solidarietà
    • 4025    imposta sostitutiva dell'Irpef per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo ("forfettino")
    • 1793    imposta sostitutiva per i "nuovi minimi" - acconto prima rata (art. 27, Dl n. 98/2011)
    • 1795    imposta sostitutiva per i "nuovi minimi" - saldo
    • 4041    imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) – saldo
    • 4044    imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) – acconto prima rata
    • 4043     imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe) – saldo
    • 4047     imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe) – acconto prima rata
    • 4200    acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata
    • 1100    imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate
    • 6099    versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
    • 6494    studi di settore - adeguamento Iva
    • 4726    studi di settore - maggiorazione 3% adeguamento.
  • lunedì 06 luglio 2015

    Unico e Irap 2015 Soggetti Ires - Versamenti

    irap.jpgI soggetti Ires, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore o che partecipano a soggetti "interessati" dagli studi di settore, devono versare, in unica soluzione o come prima rata, le imposte risultanti dai modelli Unico e Irap 2015, senza alcuna maggiorazione, e del saldo dell'Iva relativa al 2014 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2015 - 16/6/2015.
    Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico, con indicazione dei seguenti codici tributo:
    • 2003 Ires - saldo
    • 2001 Ires acconto - prima rata
    • 2012 addizionale Ires 6,5% settore petrolifero e gas - saldo (art. 81, c. 16-18, Dl n. 112/2008)
    • 2018 maggiorazione Ires società di comodo – acconto prima rata
    • 2020 maggiorazione Ires società di comodo – saldo
    • 1126 imposta sostitutiva a seguito di oeprazioni straordinarie (art. 1, c. 46-47, legge 244/2007) - maggiori valori immobilizzazioni materiali e immateriali
    • 1821 imposta sostitutiva a seguito di operazioni straordinarie (art. 15, c. 10-12, Dl 185/2008) - maggiori valori attività immateriali
    • 1822 imposta sostitutiva a seguito di operazioni straordinarie (art. 15, c. 10-12, Dl 185/2008) - maggiori valori altre attività immateriali
    • 1823 imposta sostitutiva a seguito di operazioni straordinarie (art. 15, c. 10-12, Dl 185/2008) - maggiori valori crediti
    • 3800 Irap - saldo
    • 3812 Irap acconto - prima rata
    • 6099 versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
    • 6494 studi di settore - adeguamento Iva
    • 2118 studi di settore - maggiorazione 3% adeguamento.
  • lunedì 06 luglio 2015

    Riallineamento - Imposta sostitutiva

    conteggiATTENZIONE: Le scadenze riguardano i contribuenti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento o che partecipano a soggetti "interessati" dagli studi di settore.
    I contribuenti che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali dei beni indicati nel quadro EC devono provvedere al versamento della rata dell'imposta sostitutiva. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo 1123 (imposta sostitutiva per il recupero a tassazione dell'eccedenza dedotta ai sensi art. 109, c. 4, lett. b) del Tuir - art. 1, c. 48, legge 244/07).
    N. B.: L'imposta sostitutiva deve essere versata obbligatoriamente in tre rate annuali: sulla seconda e sulla terza sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5% annuale

    Le società aderenti al consolidato fiscale o al regime di trasparenza fiscale che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali devono provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo 1125 (imposta sostitutiva per il riallineamento delle differenze tra valori civili e fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato nazionale, al consolidato mondiale e al regime di trasparenza fiscale previsto, rispettivamente, dagli artt. 128, 141 e 115, c. 11, del Tuir - art. 1, c. 49, legge 244/07).

    I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che applicano gli Ias (art. 15, commi 1 - 9, Dl n. 185/2008) devono provvedere al versamento delle imposte individuate dai seguenti codici tributo:
    • 1817    imposta a seguito del riallineamento totale delle divergenze Ias/Ifrs (art. 15, c. 4, Dl n. 185/2008)
    • 1818    imposta sostitutiva a seguito del riallineamento parziale delle divergenze Ias/Ifrs (art. 15, c. 5, Dl n. 185/2008)
    • 1819    imposta sostitutiva sulle divergenze dall'applicazione dei principi contabili internazionali (art. 15, c. 3, lett. b), Dl n. 185/2008) - Divergenze Ias/Ifrs (art. 13, commi 5 e 6, Dlgs n. 38/2005)
    • 1820    imposta sostitutiva sulle divergenze dall'applicazione dei principi contabili internazionali (art. 15, c. 3, lett. b), Dl n. 185/2008) - Divergenze Ias/Ifrs (art. 13, c. 2, Dlgs n. 38/2005).

    I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno attuato operazioni straordinarie realizzate nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 o al 31 dicembre 2014 devono provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap, nella misura pari al 16% sui maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito dell’operazione a titolo di avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche, con indicazione del codice tributo 1843 (imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all’art. 15, commi 10-bis e 10-ter, Dl 185/2008 – Maggiori valori attività immateriali).
  • lunedì 06 luglio 2015

    SIIQ - Imposta sostitutiva

    casetta di euro Le società di investimento immobiliare quotate (Siiq), esercenti attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore o che partecipano a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore, con esercizio coincidente con l'anno solare, devono versare la rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate su immobili destinati a locazione. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo:
    • 1120    imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap, relativa alle SIIQ e alle SIINQ - art. 1, comma 126, legge n. 296/06.

    I contribuenti, esercenti attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore o che partecipano a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore, devono versare la rata dell’imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap sulle plusvalenze realizzate all’atto del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili nelle Siiq o nelle Siinq. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo:
    • 1121     imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap sui conferimenti nelle Siiq, Siinq e fondi immobiliari – art. 1, commi 137 e 140, legge n. 296/06.

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