Le
società di investimento immobiliare quotate (Siiq), esercenti attività per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore e che non partecipano a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore, con esercizio coincidente con l'anno solare, che si sono avvalsi della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo con la maggiorazione dello 0,40%, devono versare la rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate su immobili destinati a locazione. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo:
- 1120 imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap, relativa alle SIIQ e alle SIINQ - art. 1, comma 126, legge n. 296/06.
I
contribuenti, esercenti attività per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore e che non partecipano a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore, e che si sono avvalsi della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo con la maggiorazione dello 0,40%, devono versare la rata dell’imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap sulle plusvalenze realizzate all’atto del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili nelle Siiq o nelle Siinq. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo:
- 1121 imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap sui conferimenti nelle Siiq, Siinq e fondi immobiliari – art. 1, commi 137 e 140, legge n. 296/06.