Scadenziario

  • mercoledì 17 luglio 2013

    Unico e Irap 2013 Persone Fisiche - Versamenti

     Ultimo giorno utile per i contribuenti tenuti a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali delle persone fisiche e delle società di persone ed enti equiparati, che non esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore e non partecipano a soggetti "interessati" dagli studi di settore, e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (17 giugno), per versare, in unica soluzione o come prima rata, le imposte risultanti dalle dichiarazioni Unico e Irap 2013, con la maggiorazione dello 0,40%, e del saldo dell'Iva relativa al 2012 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata prima dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2013 - 16/6/2013 e poi di un ulteriore 0,40% per il differimento al 17 luglio. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico. I non titolari di partita Iva possono anche presentare l'F24 presso banche, agenzie postali e concessionari. Questi i codici tributo da indicare:
    • 4001    Irpef – saldo
    • 4003    addizionale all’Irpef – acconto prima rata (art. 31, c. 3, Dl 185/2008 - "tassa etica")
    • 4005    addizionale all’Irpef – saldo (art. 31, c. 3, Dl 185/2008 - "tassa etica")
    • 4033    Irpef acconto - prima rata
    • 3800    Irap - saldo
    • 3812    Irap acconto - prima rata
    • 3801    addizionale regionale all'Irpef
    • 3843    addizionale comunale all'Irpef - autotassazione - acconto
    • 3844    addizionale comunale all'Irpef - autotassazione - saldo
    • 1840    imposta sostitutiva su locazioni abitative ("cedolare secca") - acconto prima rata
    • 1842    imposta sostitutiva su locazioni abitative ("cedolare secca") - saldo
    • 1683    contributo di solidarietà
    • 4025    imposta sostitutiva dell'Irpef per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo ("forfettino")
    • 1793    imposta sostitutiva per i "nuovi minimi" - acconto prima rata (art. 27, Dl n. 98/2011)
    • 1795    imposta sostitutiva per i "nuovi minimi" - saldo
    • 4041    imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) – saldo
    • 4044    imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) – acconto prima rata
    • 4043    imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe) – saldo
    • 4047     imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe) – acconto prima rata
    • 4200    acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata
    • 1100    imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate
    • 6099    versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
    • 6494    studi di settore - adeguamento Iva
    • 4726    studi di settore - maggiorazione 3% adeguamento

    •  
  • mercoledì 17 luglio 2013

    Unico e Irap 2013 Soggetti Ires - Versamenti

    Ultimo giorno utile per i soggetti Ires, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, che non esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore e non partecipano a soggetti "interessati" dagli studi di settore, e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (17 giugno), per versare, in unica soluzione o come prima rata, le imposte risultanti dai modelli Unico e Irap 2013, con la maggiorazione dello 0,40%, e del saldo dell'Iva relativa al 2012 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata prima dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2013 - 16/6/2013 e poi di un ulteriore 0,40% per il differimento al 17 luglio. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico con indicazione dei seguenti codici tributo:
    • 2003    Ires - saldo
    • 2001    Ires acconto - prima rata
    • 2004    addizionale all'Ires - acconto prima rata ("tassa etica")
    • 2006    addizionale all'Ires - saldo ("tassa etica")
    • 2010    addizionale Ires 6,5% settore petrolifero e gas - acconto prima rata (art. 81, c. 16-18, Dl n. 112/2008)
    • 2012    addizionale Ires 6,5% settore petrolifero e gas - saldo (art. 81, c. 16-18, Dl n. 112/2008)
    • 2013    addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas - acconto prima rata (art. 3, c. 2, legge n. 7/2009)
    • 2015    addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas - saldo (art. 3, c. 2, legge n. 7/2009)
    • 2018     maggiorazione Ires società di comodo – acconto prima rata
    • 2020     maggiorazione Ires società di comodo – saldo
    • 1126    imposta sostitutiva a seguito di oeprazioni straordinarie (art. 1, c. 46-47, legge 244/2007) - maggiori valori immobilizzazioni materiali e immateriali
    • 1821    imposta sostitutiva a seguito di operazioni straordinarie (art. 15, c. 10-12, Dl 185/2008) - maggiori valori attività immateriali
    • 1822    imposta sostitutiva a seguito di operazioni straordinarie (art. 15, c. 10-12, Dl 185/2008) - maggiori valori altre attività immateriali
    • 1823    imposta sostitutiva a seguito di operazioni straordinarie (art. 15, c. 10-12, Dl 185/2008) - maggiori valori crediti
    • 3800    Irap - saldo
    • 3812    Irap acconto - prima rata
    • 6099    versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
    • 6494    studi di settore - adeguamento Iva
    • 2118    studi di settore - maggiorazione 3% adeguamento

     
  • mercoledì 17 luglio 2013

    Imu - Ravvedimento

    Ultimo giorno utile per i proprietari o altri titolari di diritti reali su beni immobili per regolarizzare il versamento della prima rata dell’Imu non effettuato o effettuato in misura insufficiente entro il 17 giugno 2013 (ravvedimento), con la maggiorazione degli interessi e della sanzione ridotta al 3%. Interessi e sanzione vanno versati cumulativamente con l'imposta. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico. I non titolari di partita Iva possono anche presentare l’F24 presso banche, uffici postali o agenti della riscossione. L'imposta può essere versata anche tramite bollettino postale.  Questi i codici tributo da indicare nel modello F24:
    • 3912    Imu su abitazione principale e relative pertinenze
    • 3913    Imu per fabbricati rurali ad uso strumentale
    • 3914    Imu per terreni - Comune
    • 3916    Imu per le aree fabbricabili - Comune
    • 3918    Imu per gli altri fabbricati - Comune
    • 3925    Imu per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - Stato
    • 3930    Imu per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - Comune

    La regolarizzazione può essere operata anche dagli enti pubblici, utilizzando esclusivamente il modello F24 con modalità telematiche. Questi i codici tributo da indicare:
    • 350E    Imu per fabbricati rurali ad uso strumentale – Comune
    • 351E    Imu per i terreni – Comune
    • 353E    Imu per le aree fabbricabili – Comune
    • 355E    Imu per gli altri fabbricati – Comune
    • 359E    Imu per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - Stato
    • 360E    Imu per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - Comune
  • mercoledì 17 luglio 2013

    Versamenti - Ravvedimento

    ravvedimento Ultimo giorno utile per regolarizzare i versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 17 giugno dai contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi. Il versamento delle imposte e delle ritenute, maggiorate degli interessi legali e della sanzione ridotta al 3%, va effettuato utilizzando il modello F24 telematico (titolari di partita Iva) ovvero anche con modello F24 presso banche, agenzie postali e agenti della riscossione (non titolari di partita Iva). I sostituti d’imposta cumulano gli interessi dovuti al tributo. Questi i codici tributo da indicare:
    • 8901     sanzione pecuniaria Irpef
    • 1989     interessi sul ravvedimento - Irpef
    • 8902     sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef
    • 1994     interessi sul ravvedimento - Addizionale regionale
    • 8926     sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef
    • 1998     interessi sul ravvedimento - Addizionale comunale - Autotassazione
    • 8904     sanzione pecuniaria Iva
    • 1991     interessi sul ravvedimento – Iva
    • 8918     sanzione pecuniaria Ires
    • 1990     interessi sul ravvedimento – Ires
    • 8907     sanzione pecuniaria Irap
    • 1993     interessi sul ravvedimento – Irap
    • 8906     sanzione pecuniaria sostituti d’imposta

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  • mercoledì 17 luglio 2013

    Riallineamento - Imposta sostitutiva

    conteggiATTENZIONE: Le scadenze riguardano i contribuenti che non esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore e non partecipano a soggetti "interessati" dagli studi di settore, e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (17 giugno), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.


    I contribuenti che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali dei beni indicati nel quadro EC devono versare la rata dell'imposta sostitutiva.  Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico, con indicazione del codice tributo
    1123    imposta sostitutiva per il recupero a tassazione dell'eccedenza dedotta ai sensi art. 109, c. 4, lett. b) del Tuir - art. 1, c. 48, legge 244/07
    N. B.: L'imposta sostitutiva deve essere versata obbligatoriamente in tre rate annuali: sulla seconda e sulla terza sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5% annuale

    Le società aderenti al consolidato fiscale o al regime di trasparenza fiscale che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali devono versare l'imposta sostitutiva. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico, con indicazione del codice tributo:
    1125    imposta sostitutiva per il riallineamento delle differenze tra valori civili e fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato nazionale, al consolidato mondiale e al regime di trasparenza fiscale previsto, rispettivamente, dagli artt. 128, 141 e 115, c. 11, del Tuir - art. 1, c. 49, legge 244/07

    I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che applicano gli Ias (art. 15, commi 1 - 9, Dl n. 185/2008) devono versare le imposte individuate dai seguenti codici tributo:
    • 1817    imposta a seguito del riallineamento totale delle divergenze Ias/Ifrs (art. 15, c. 4, Dl n. 185/2008)
    • 1818    imposta sostitutiva a seguito del riallineamento parziale delle divergenze Ias/Ifrs - (art. 15, c. 5, Dl n. 185/2008)
    • 1819    imposta sostitutiva sulle divergenze dall'applicazione dei principi contabili internazionali (art. 15, c. 3, lett. b), Dl n. 185/2008) - Divergenze Ias/Ifrs (art. 13, commi 5 e 6, Dlgs n. 38/2005)
    • 1820    imposta sostitutiva sulle divergenze dall'applicazione dei principi contabili internazionali (art. 15, c. 3, lett. b), Dl n. 185/2008) - Divergenze Ias/Ifrs (art. 13, c. 2, Dlgs n. 38/2005)
    I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno attuato operazioni straordinarie realizzate nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2011 o nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2010 e in quelli precedenti devono versare l'imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap, nella misura pari al 16% sui maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito dell’operazione a titolo di avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali, senza alcuna maggiorazione. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche, con indicazione del codice tributo
    1843     imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all’art. 15, commi 10-bis e 10-ter, Dl 185/2008 – Maggiori valori attività immateriali.

    I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno dato corso a operazioni di cessione di azienda o di partecipazione nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2011 o nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2010 e in quelli precedenti devono versare l'imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap, nella misura pari al 16% sui maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito dell’operazione a titolo di avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali, senza alcuna maggiorazione. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche, con indicazione del codice tributo
    1843     imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all’art. 15, commi 10-bis e 10-ter, Dl 185/2008 – Maggiori valori attività immateriali.
  • mercoledì 17 luglio 2013

    SIIQ - Imposta sostitutiva

    casetta di euro Le società di investimento immobiliare quotate (Siiq), con esercizio coincidente con l'anno solare, non soggette agli studi di settore e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (17 giugno) con la maggiorazione dello 0,40%, devono versare la rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate su immobili destinati a locazione. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico, con indicazione del codice tributo:
    1120    imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap, relativa alle Siiq e alle Siinq - art. 1, comma 126, legge n. 296/06

    I contribuenti che effettuano conferimenti di immobili e diritti reali su immobili in Siiq, Siinq e fondi immobiliari, che non esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore e non partecipano a soggetti "interessati" dagli studi di settore, e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (17 giugno), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, devono versare la rata dell’imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap sulle plusvalenze realizzate all’atto del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili nelle Siiq o nelle Siinq. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico, con indicazione del codice tributo:
    1121     imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap sui conferimenti nelle Siiq, Siinq e fondi immobiliari – art. 1, commi 137 e 140, legge n. 296/06
  • mercoledì 17 luglio 2013

    Assicurazioni - Versamenti

    Le compagnie di assicurazione operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione dei servizi, che non sono soggette agli studi di settore e non partecipano a soggetti "interessati" dagli studi di settore, e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (17 giugno) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo,  devono versare l’imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio d’esercizio relative ai contratti di assicurazione stipulati da soggetti residenti in Italia.  Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche con indicazione del codice tributo:
    • 1682    imposta sulle riserve matematiche di rami vita iscritte nel bilancio d’esercizio – saldo

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