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Estinzione dei ruoli senza interessi al 31 maggio

  • di Luigi Mondardini

    Nuova proroga del termine precedentemente fissato al 31.3.2014 .

    Con la   Finanziaria 2014 è stata introdotta la possibilità di estinguere, senza corresponsione degli interessi, il debito risultante dai ruoli emessi dall’Agente della riscossione entro il 31.10.2013, tramite il pagamento entro il 28.2.2014 di quanto iscritto a ruolo , ovvero dell’ammontare residuo,  nonché dell’aggio a favore dell’Agente della riscossione.
     
    Con il DL  “Salva Roma-ter”,  il termine entro il quale effettuare il pagamento integrale di quanto dovuto ai fini del perfezionamento della definizione è stato prorogato al 31.3.2014. A seguito delle modifiche apportate in sede di conversione si è avuta un’ulteriore proroga del termine al 31.5.2014.
     
    Inoltre sono stati anche  differiti i termini connessi con la definizione in esame  prevedendosi fino al 15.6.2014 la sospensione della riscossione delle somme iscritte a ruolo e fino al 31.10.2014 il termine entro il quale l’Agente della riscossione deve trasmettere agli Enti interessati l’elenco dei soggetti che hanno definito la propria posizione debitoria e informare i soggetti interessati dell’avvenuta estinzione del debito.
     
    Recentemente è intervenuta Equitalia con il Comunicato stampa 7.5.2014 nel quale si è ribadito che  rientrano nell’agevolazione  le entrate erariali quali l’IRPEF e l’IVA  limitatamente agli interessi di mora  e  anche le entrate non erariali quali il bollo auto e le multe per violazioni del Codice della strada emesse da Comuni e Prefetture. 
     
    Viceversa non rientrano nell’agevolazione le somme dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti, i contributi dovuti agli Enti previdenziali (INPS, INAIL);  i tributi locali non riscossi da Equitalia; le richieste di pagamento di Enti diversi da quelli ammessi.
     
    Si rammenta che gli Enti ammessi sono, in generale, le Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, del Demanio, del Territorio, delle Dogane e dei Monopoli), gli Uffici statali (quali, ad esempio, Ministeri, Prefetture, Commissioni tributarie) e gli Enti locali (Regioni, Province e Comuni).
     
    Lo stesso Comunicato ricorda infine che  la definizione agevolata è applicabile anche in presenza di rateizzazioni, sospensioni giudiziali o altre situazioni particolari;
     
    Le  informazioni necessarie per capire se è applicabile la definizione agevolata in esame (data in cui le somme richieste sono state affidate all’Agente e tipo di atto ricevuto) sono desumibili dall’estratto di ruolo che può essere richiesto agli sportelli di Equitalia.
     
    E’ possibile effettuare il versamento di quanto dovuto presso gli sportelli di Equitalia oppure tramite il bollettino c/c/p F35 nel quale, nel campo “Eseguito da”, è necessario indicare, oltre ai dati personali, anche la dicitura “Definizione Ruoli – L.S. 2014”.
     
    Equitalia consiglia infine di utilizzare un bollettino F35 per ciascuna cartella / avviso che si intende definire
     

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