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Minisanatoria Equitalia: tempo fino al 28 febbraio

  • di Luigi Mondardini

    Legge di Stabilità . Per chi effettua il versamento a Equitalia entro il 28 Febbraio 2014 interessi di mora e ritardata iscrizione non sono dovuti.

    Con la Legge di Stabilità 2014 è stata introdotta  la definizione agevolata per le somme affidate a Equitalia in riscossione fino al 31 ottobre 2013. 
     
    E’ infatti possibile  pagare le cartelle e gli avvisi esecutivi in maniera ridotta senza gli interessi di mora e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo. Ciò consente di riduzioni sulle cartelle relative a omessi pagamenti di multe, contravvenzioni, bolli auto, imposte per accertamenti fiscali ecc.
     
    La scadenza di tale opportunità è fissata nella data del  28 Febbraio 2014 e la procedura parte solo su richiesta del contribuente; infatti  il contribuente non riceverà nessun avviso da Equitalia.  
    Bisogna quindi  verificare la propria situazione nel dettaglio, in quanto non tutti i tributi rientrano nella definizione agevolata . Inoltre  sono comprese  solo le tasse e multe già iscritte a ruolo entro lo scorso Ottobre. Per far ciò è  possibile richiedere tutte le informazioni sulla propria cartella agli sportelli di Equitalia della propria città. 
     
    È possibile usufruire delle agevolazioni per cartelle e avvisi esecutivi i cui tributi riguardano i seguenti Enti: Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, del Demanio, del Territorio, delle Dogane e dei Monopoli);  Uffici statali (Ministeri, Prefetture, Commissioni Tributarie ecc.);  Enti locali (Regioni, Province e Comuni).
     
    Non sono invece sanabili con questo tipo di  agevolazione le somme dovute :  per sentenze di condanna della Corte dei Conti; agli enti previdenziali Inps, Inail ecc; per tributi locali non riscossi da Equitalia;  a enti diversi da quelli citati sopra
     
    Non si dovranno pertanto corrispondere:   gli interessi di mora, che maturano dalla data di notifica della cartella in caso di mancato pagamento delle somme entro i 60 giorni previsti;  il tributo relativo agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, riportato nell’estratto di ruolo e indicato nelle cartelle/avvisi emessi per conto dell’Agenzia delle Entrate. 
     
    Restano quindi dovuti: l'importo netto del debito,  l’aggio;  le spese di riscossione e quelle per eventuali procedure attivate.
     
    Il contribuente deve dunque  individuare  l'importo dovuto e pagare in un unica soluzione entro il 28 febbraio 2014  presso gli sportelli Equitalia oppure presso gli uffici postali con bollettino F35. 
     
    Unica soluzione significa  in un unica rata per ogni cartella. La definizione agevolata è applicabile anche in presenza di rateazioni, sospensioni giudiziali o situazioni debitorie complesse per le quali gli sportelli  sono disponibili a fornire la massima assistenza ai contribuenti che ne faranno richiesta. 
     

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