Scadenziario

Riammissione al pagamento rateale di debiti tributari

Scade il termine per i contribuenti che nei 36 mesi antecedenti al 15 ottobre 2015 sono decaduti dal beneficio della rateazione in relazione agli accertamenti definiti in adesione o non impugnati ai sensi del Dlgs 218/1997 e che intendono essere riammessi, limitatamente al versamento delle imposte dirette, al piano di rateazione inizialmente concesso, per riprendere il versamento della prima delle rate scadute.
Il versamento avviene tramite modello F24 con modalità telematiche e indicazione dei codici tributo specificati negli avvisi di accertamento.

N.B.: Il contribuente interessato, nei 10 giorni successivi al versamento, deve trasmettere copia della relativa quietanza all’ufficio competente affinché lo stesso proceda alla sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo ancorché rateizzati e a ricalcolare le rate dovute.

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