Scadenziario

Agricoltori esonerati - Operazioni rilevanti ai fini Iva

I produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7.000 euro e decidono di non avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 34, comma 6, del Dpr 633/1972, non effettuando la liquidazione mensile Iva, devono inviare la comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizio rese e ricevute nel 2015
Per le sole cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute nel 2013 per le quali non susiste l'obbligo di emissione della fattura, la comunicazione telematica deve esser3e effettuata qualora l'importo unitario dell'operazione sia pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell'Iva. 
La comunicazione va trasmessa esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

 


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