Le
società di gestione del risparmio (SGR) che, entro il 31 dicembre 2011, hanno deliberato lo scioglimento dei fondi che alla data del 31 dicembre 2010 non erano partecipati integralmente da investitori istituzionali e nei quali almeno un partecipante diverso da quelli indicati nel comma 3 dell’articolo 32 del Dl 78/2010 deteneva una quota superiore al 5% del patrimonio del fondo devono provvedere al versamento della
terza e ultima rata dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 7% del valore netto del fondo risultante dal prospetto relativo al 31 dicembre 2010. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo
1834 (imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sul valore netto del fondo).