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Srl: semplificazioni con la costituzione al di sotto dei 10 mila Euro

  • di Luigi Mondardini

    La legge di conversione del decreto 76/2013 interviene consentendo la costituzione di s.r.l. “ordinarie” con capitale anche inferiore ai 10 mila Euro. Non si possono più costituire le Srlcr.

    Interventi significativi sulla disciplina delle s.r.l.: abolizione delle Srlcr ( società a responsabilità limitata con capitale ridotto), possibilità di costituire s.r.l. ordinarie con capitale anche inferiore ai 10 mila Euro, riforma delle Srls (società a responsabilità limitata semplificate) non limitando più la partecipazione di soci con meno di 35 anni.

    Non si possono più costituire Srlcr e quelle già in essere vengono automaticamente convertite in Srls.

    Chiunque può essere socio di una Srls venendo meno il divieto per chi avesse già compiuto 35 anni, permanendo peraltro il vincolo della partecipazione di sole persone fisiche sia in sede di costituzione che durante la vita della società. Inoltre potrà assumere la carica di amministratore di Srls anche un non socio. 

    La Srls si caratterizza per avere uno statuto  standard  che viene definito inderogabile cioè non modificabile. Pertanto chi volesse apportare modifiche al testo vincolato dovrà utilizzare la srl “ordinaria” sia pure nella versione a capitale ridotto.

    Una novità rilevante è la possibilità di avere un capitale sociale inferiore a 10 mila Euro e fino ad 1 euro. In questo caso:

    1. non si possono effettuare conferimenti diversi dal denaro e cioè sono preclusi i conferimenti in natura;
    2. detti conferimenti dovranno avvenire per intero nelle mani di chi verrà nominato amministratore della società;
    3. un quinto degli netti di bilancio dovrà essere accantonato a riserva legale fino a quando il patrimonio netto non abbia raggiunto la soglia di 10 mila euro; in tal caso resterà valida la norma generale in tema di accantonamento degli utili fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale;
    4. la riserva così formata potrà essere utilizzata per aumenti di capitale sociale o copertura di perdite, salvo reintegrarla in caso di sua diminuzione;

    Per tutte le s.r.l. si dispone l’abolizione del versamento in banca del capitale iniziale: i “centesimi” si affideranno ai nuovi amministratori.  

     

      

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