Scadenziario

  • giovedì 30 novembre 2017

    Redditi 2017 Persone fisiche - Versamenti

    Le persone fisiche non titolari di partita Iva, che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 30 giugno, devono versare la sesta rata delle imposte risultanti dal modello Redditi Pf 2017, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,65%. L’adempimento riguarda anche i contribuenti titolari di  redditi da lavoro dipendente, pensioni o alcuni dei redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente che hanno presentato presentano il 730 in assenza di un sostituto d'imposta tenuto al conguaglio.
    Si tratta sempre della sesta rata, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,32%, per i contribuenti che, avvalendosi della facoltà di differire il pagamento di trenta giorni con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, hanno versato la prima rata entro il 31 luglio.

    I collaboratori familiari, i soci o associati, ai quali è attribuito il reddito dell'impresa, della società o dello studio associato, che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 20 luglio, devono versare la sesta rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,43%. Si tratta, invece della quinta rata per coloro che si sono avvalsi della facoltà di differire il pagamento di trenta giorni, applicando la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,09%:

    Il pagamento va effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche ovvero, in assenza di compensazioni, anche in modalità cartacea presso banche, Poste italiane e agenti della riscossione. Questi i codici tributo da indicare:
    • 4001    Irpef – saldo
    • 4033    Irpef acconto - prima rata
    • 1840    imposta sostitutiva su locazioni abitative ("cedolare secca") - acconto prima rata
    • 1842    imposta sostitutiva su locazioni abitative ("cedolare secca") - saldo
    • 3801    addizionale regionale all'Irpef
    • 3843    addizionale comunale all'Irpef - autotassazione - acconto
    • 3844    addizionale comunale all'Irpef - autotassazione - saldo
    • 1683    contributo di solidarietà
    • 4041    imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie), a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – saldo
    • 4044    imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie), a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – acconto prima rata
    • 4043     imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe) dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – saldo
    • 4047     imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe) dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – acconto prima rata
    • 4200    acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata
    • 1100    imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate
    • 1668    interessi per pagamento dilazionato - imposte erariali
    • 3805    interessi per pagamento dilazionato - tributi regionali
    • 3857    interessi per pagamento dilazionato - tributi locali.
  • giovedì 30 novembre 2017

    Versamenti da dichiarazioni – Acconto 2017

    I contribuenti tenuti a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad essi equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2017, Redditi Persone Fisiche 2017, Redditi SP 2017 e Irap 2017), devono pagare la seconda o unica rata di acconto Irpef e Irap relativo all'anno 2017. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste italiane e agenti della riscossione convenzionati) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di parti Iva possono versare anche con modello F24 cartaceo presso banche, Poste italiane e agenti della riscossione convenzionati, se non utilizzano crediti in compensazione.
    Questi i codici tributo da indicare:
    • 4034    Irpef acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione
    • 3813    Irap acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione
    • 4004    addizionale all’Irpef - art. 31, c. 3, d.l.185/2008 ("tassa etica") – acconto seconda rata o in unica soluzione
    • 1794    imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - acconto seconda rata o in unica soluzione
    • 1791   imposta sostitutiva sul regime forfetario - acconto seconda rata o in unica soluzione – art. 1, c. 64, legge 190/2014
    • 4045     imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinato dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
    • 4048     imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - acconto seconda rata o acconto in unica soluzione.
    I soggetti Ires tenuti al versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (Redditi SC 2017 e Irap 2017), con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono pagare la seconda o unica rata di acconto Ires (e relative addizionali e maggiorazione) e Irap relativo all'anno 2017. Nell’F24 vanno indicati i seguenti codici tributo:
    • 2002    Ires - acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
    • 3813    Irap acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione
    • 2005    addizionale Ires - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 ("tassa etica") - acconto seconda rata o in unica soluzione
    • 2014    addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas - art. 3, c. 2, legge 7/2009 - acconto seconda rata o in unica soluzione
    • 2019    maggiorazione Ires - acconto seconda rata o in unica soluzione (per le società che si qualificano "di comodo").
  • giovedì 30 novembre 2017

    Cedolare secca - Acconto 2017

    I locatori, persone fisiche, proprietari o titolari di diritti reali di godimento di unità immobiliari abitative locate, che hanno scelto il regime della cedolare secca, devono pagare il secondo o unico acconto. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste italiane e agenti della riscossione convenzionati) oppure tramite intermediario abilitato, indicando il codice tributo 1841. I non titolari di partita Iva possono versare anche con modello F24 cartaceo presso banche, Poste italiane e agenti della riscossione convenzionati, qualora non utilizzino crediti in compensazione.
  • giovedì 30 novembre 2017

    Assegnazione di beni ai soci – Versamento sostitutiva

    Le società (Snc, Sas, Srl, Spa e Sapa) che entro il 30 settembre 2016 hanno assegnato o ceduto beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa e che si avvalgono del regime fiscale introdotto dalla Stabilità 2016, devono versare il  60% dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap.

    Le stesse società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni immobili – diversi da quelli strumentali – o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa e che entro il 30 settembre 2017 si sono trasformate in società semplici, devono versare il 60% dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap.

    La sostitutiva è dovuta nella misura dell’8% ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, cessione o trasformazione. Inoltre le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società trasformate sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13%.

    Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste italiane e agenti della riscossione convenzionati) oppure tramite intermediario abilitato, indicando i seguenti codici tributo:
    • 1836    imposta sostitutiva per l’assegnazione, cessione dei beni ai soci o società trasformate – articolo 1, comma 116, legge 208/2015
    • 1837   imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci o società trasformate – articolo 1, comma 116, legge 208/2015.
    Coloro che al 31 ottobre 2016 rivestivano la qualifica di “imprenditore individuale” e l'hanno conservata fino al 1° gennaio 2017, che possedevano beni immobili strumentali e che entro il 31 maggio 2017 hanno optato per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2017, devono versare il 60% dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap nella misura dell’8% della differenza tra il valore normale di tali beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto.
    Nell’F24 va inserito il codice tributo:
    • 1127    imposta sostitutiva per l’estromissione dei beni immobili strumentali dell’impresa individuale – articolo 1, comma 121, legge 208/2015.
  • giovedì 30 novembre 2017

    Finanziamento all’impresa – Comunicazione all’AT

    Coloro che esercitano attività d’impresa, sia in forma individuale che collettiva, devono comunicare all’Anagrafe tributaria i dati dei soci o familiari dell’imprenditore che hanno concesso all’impresa, nell’anno 2016, finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a 3.600 euro. La comunicazione deve essere effettuate esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline, con il modello “Comunicazione dei dati dei beni concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore e dei finanziamenti e capitalizzazioni effettuati dai soci o familiari dell’imprenditore nei confronti dell’impresa
  • giovedì 30 novembre 2017

    Beni in godimento ai soci - Comunicazione all’AT

    Coloro che esercitano attività d’impresa, sia in forma individuale che collettiva oppure, in alternativa, impresa concedente, socio o familiare dell’imprenditore devono comunicare all’Anagrafe tributaria i dati dei soci – comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell’impresa concedente – e dei familiari dell’imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell’impresa, qualora sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato  del diritto di godimento, con riferimento all’anno 2016. La comunicazione deve essere effettuata per i beni concessi in godimento dall’impresa ai soci o familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo. La comunicazione deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline, con il modello “Comunicazione dei dati dei beni concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore e dei finanziamenti e capitalizzazioni effettuati dai soci o familiari dell’imprenditore nei confronti dell’impresa”.
  • giovedì 30 novembre 2017

    Rottamazione cartelle di pagamento - Versamento

    rottamazione-cartelle-equitalia.jpgColoro che intendono perfezionare la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 ("rottamazione delle cartelle di pagamento") devono provvedere al pagamento della terza rata del debito residuo che è stato comunicato dall'agente della riscossione. Chi ha presentato domanda ma non ha pagato le prime due rate entro le scadenze del 31 luglio e del 30 settembre scorsi, può rimediare versando tutte e tre le rate.

    In entrambi i casi, il versamento delle somme può essere effettuato:
    • mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente comunicato nella  “dichiarazione di adesione"
    • mediante bollettini precompilati che l'agente della riscossione ha allegato alla comunicazione
    • presso gli sportelli dell'agente della riscossione.
  • giovedì 30 novembre 2017

    Voluntary disclosure bis – Versamento

    I contribuenti che hanno presentato, entro il 2 ottobre 2017, la “Richiesta  di accesso alla procedura di collaborazione volontaria” per regolarizzare le violazioni commesse fino al 30 settembre 2016, devono provvedere al versamento della terza rata di quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita Iva, quando non utilizzano crediti in compensazione, possono effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso banche, Poste italiane e agenti della riscossione.
    Nel modello F24 con cui i contribuenti effettuano il pagamento spontaneo devono essere indicati il "codice atto" e il "codice ufficio" riportati nella ricevuta telematica attestante l'avvenuta trasmissione/ricezione della "Richiesta di accesso", nonché i codici tributo distinti per ogni annualità.
  • giovedì 30 novembre 2017

    Definizione agevolata liti fiscali – Versamento

    I contribuenti che si sono avvalsi della definizione agevolata delle liti fiscali in cui è parte l’Agenzia delle entrate devono provvedere al pagamento della seconda rata, pari al 40% dell’importo netto dovuto. Il versamento deve avvenire tramite modello F24 con modalità telematiche ovvero, per i non titolari di partita Iva e in assenza di compensazioni, anche tramite F24 cartaceo presso banche, Poste italiane o agenti della riscossione.
    Questi i codici tributo da indicare:
    • 8121         Iva e relativi interessi
    • 8122         Altri tributi erariali e relativi interessi
    • 8123         Sanzioni dovute relative ai tributi erariali
    • 8124         Irap e addizionale regionale all’Irpef e relativi interessi
    • 8125         Sanzioni dovute relative all’Irap e all’addizionale regionale all’Irpef
    • 8126         Addizionale comunale all’Irpef e relativi interessi
    • 8127         Sanzioni dovute relative all’addizionale comunale all’Irpef.
  • giovedì 30 novembre 2017

    Operatori finanziari – Comunicazione AT dati mensili

    Gli operatori finanziari (banche, Poste italiane, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio) devono comunicare all’Anagrafe tributaria i dati riferiti al mese di ottobre relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione deve avvenire esclusivamente in via telematica utilizzando i servizi Entratel o Fisconline.
  • giovedì 30 novembre 2017

    Iva intracomunitaria - Versamento mensile

    Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono liquidare e versare l’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di ottobre, tramite modello F24, con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, indicando il codice tributo 6010. Sono tenuti all'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.
  • giovedì 30 novembre 2017

    Elenchi Intra-12 - Presentazione

    Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono inviare gli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese di ottobre, con indicazione dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento. Il modello, reperibile sul sito dell'Agenzia delle entrate, può essere trasmesso direttamente o tramite intermediari abilitati.
  • giovedì 30 novembre 2017

    Imposta sulle assicurazioni - Versamento mensile

    Le imprese di assicurazione devono provvedere al versamento dell’imposta su premi e accessori incassati nel mese di ottobre, nonchè degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel mese di settembre. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 Accise con modalità telematiche, indicando i codici tributo:
    • 3354     imposta sulle assicurazioni – erario
    • 3356     imposta sulle assicurazioni RC auto – Province
    • 3357     contributo al SSN sui premi di assicurazione RC auto
    • 3358    contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto – Friuli Venezia Giulia
    • 3359     contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto – Trento
    • 3360     contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto – Bolzano
    • 3361     contributo al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura – aumento aliquota.
  • giovedì 30 novembre 2017

    Bollo virtuale - Versamento

    Le banche e gli Istituti di credito autorizzati a emettere assegni circolari devono effettuare il versamento virtuale dell'imposta di bollo relativa agli assegni circolari emessi entro la fine del terzo trimestre 2017. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle entrate attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste italiane e agenti della riscossione convenzionati) oppure tramite intermediario abilitato, indicando il codice tributo 2505.

Novità flash

venerdì 08 aprile 2022 ISTAT Febbraio 2022martedì 19 gennaio 2021 ISTAT :Indice del mese di DICEMBRE 2020martedì 19 maggio 2020 ISTAT aprile 2020domenica 15 marzo 2020 Proroga dei versamenti del 16 marzoVai all'archivio

Quesito del giorno

venerdì 08 aprile 2022 Locazioni stipulate dai giovani: detrazioni
venerdì 08 aprile 2022 Detrazione Edilizia: la cessione a terzi
lunedì 04 aprile 2022 Fattura elettronica: le sanzioni
lunedì 04 aprile 2022 Bonus verde: proroga
domenica 03 aprile 2022 Bonus facciate: proroga
Vai all'archivio

Link