Le persone fisiche, le società semplici, le società di persone e soggetti equiparati, tenute al versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (Unico 2016) e dell'Irap, devono pagare la
seconda o unica rata di acconto Irpef e Irap relativo all'anno 2016. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di
internet banking messi a disposizione da banche, Poste italiane e agenti della riscossione convenzionati) oppure tramite intermediario abilitato, indicando i seguenti codici tributo:
- 4034 Irpef acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione
- 3813 Irap acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione
- 4004 addizionale all’Irpef - art. 31, c. 3, d.l.185/2008 ("tassa etica") – acconto seconda rata o in unica soluzione.
Le persone fisiche, tenute al versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2016 e che si avvalgono del regime agevolato per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ("nuovi minimi"), devono pagare la seconda o unica rata di acconto dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionale e comunale relativo al 2016. Nell'F24 va indicato il seguente codice tributo:
- 1794 imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - acconto seconda rata o in unica soluzione.
Le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano il regime forfetario agevolato devono pagare la seconda o unica rata di acconto dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionale e comunale e dell’Irap dovuta in base alla dichiarazione dei redditi Unico 2016 a titolo di acconto per l’anno 2016. Nell’F24 va indicato il codice tributo:
- 1791 imposta sostitutiva sul regime forfetario - acconto seconda rata o in unica soluzione – art. 1, c. 64, legge 190/2014
Le persone fisiche residenti in Italia, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili situati all’estero a qualsiasi uso destinati, e le società fiduciarie, con le quali è stato stipulato un contratto di amministrazione degli immobili detenuti all’estero da persone fisiche residenti in Italia e che hanno ricevuto apposita provvista, devono pagare la seconda o unica rata dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie), risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di acconto per il 2016. Nell’F24 vanno indicati i seguenti codici tributo:
- 4045 imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinato dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
- 4046 imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinato dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Società fiduciarie – acconto.
In caso di concessione di aree demaniali, l’Ivie è dovuta dal concessionario; per gli immobili concessi in locazione finanziaria, l'imposta è pagata dal locatario, anche se si tratta di immobili da costruire o in corso di costruzione.
Le persone fisiche residenti in Italia, che detengono all’estero attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale, devono pagare la
seconda o unica rata dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe), a titolo di acconto per l’anno 2016. Nell’F24 va indicato il codice tributo:
- 4048 imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - acconto seconda rata o acconto in unica soluzione.
I
soggetti Ires tenuti al versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (Unico 2016) e dell'Irap, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono pagare la
seconda o unica rata di acconto Ires (e relative addizionali e maggiorazione) e Irap relativo all'anno 2016. Nell’F24 vanno indicati i seguenti codici tributo:
- 2002 Ires - acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
- 3813 Irap acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione
- 2005 addizionale Ires - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 ("tassa etica") - acconto seconda rata o in unica soluzione
- 2014 addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas - art. 3, c. 2, legge 7/2009 - acconto seconda rata o in unica soluzione
- 2019 maggiorazione Ires - acconto seconda rata o in unica soluzione (per le società che si qualificano "di comodo").