Scadenziario

  • mercoledì 30 novembre 2016

    Unico 2016 Persone fisiche - Versamenti

    Le persone fisiche non titolari di partita Iva e non partecipanti a soggetti interessati dagli studi di settore e che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 16 giugno devono versare la settima rata delle imposte risultanti dalla dichiarazione Unico 2016, con applicazione degli interessi nella misura dell'1,81%. Coloro che hanno effettuato il primo versamento entro il 18 luglio maggiorando l'intero importo da rateizzare dello 0,40%, devono versare la sesta rata, con applicazione degli interessi dell'1,45%.

    Per coloro che partecipando a soggetti "interessati" dagli studi di settore hanno potuto effettuare il primo versamento entro il 6 luglio, si tratta di versare la sesta rata, con applicazione degli interessi dell'1,59%; qualora il primo versamento sia stato effettuato entro il 22 agosto maggiorando l'intero importo da rateizzare dello 0,40%, si tratta del versamento della quinta rata, con applicazione degli interessi nella misura dell'1,08%.

    Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste italiane e agenti della riscossione convenzionati) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita Iva possono presentare l'F24 cartaceo presso banche, Poste italiane e agenti della riscossione solo quando devono versare, senza utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo totale pari o inferiore a 1.000 euro (oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore). Questi i codici tributo da indicare:
    • 4001    Irpef – saldo
    • 4033    Irpef acconto - prima rata
    • 1668    interessi per pagamento dilazionato - imposte erariali
    • 3801    addizionale regionale all'Irpef
    • 3843    addizionale comunale all'Irpef - autotassazione - acconto
    • 3844    addizionale comunale all'Irpef - autotassazione - saldo
    • 1840    imposta sostitutiva su locazioni abitative ("cedolare secca") - acconto prima rata
    • 1842    imposta sostitutiva su locazioni abitative ("cedolare secca") - saldo
    • 1683    contributo di solidarietà
    • 4041    imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) – saldo
    • 4044    imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) – acconto prima rata
    • 4043    imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe) – saldo
    • 4047    imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe) – acconto prima rata
    • 4200    acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata
    • 1100    imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate
    • 3805    interessi per pagamento dilazionato - tributi regionali
    • 3857    interessi per pagamento dilazionato - tributi locali.
  • mercoledì 30 novembre 2016

    Versamenti da Unico – Acconto

    Le persone fisiche,  le società semplici, le società di persone e soggetti equiparati, tenute al versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (Unico 2016) e dell'Irap, devono pagare la seconda o unica rata di acconto Irpef e Irap relativo all'anno 2016. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste italiane e agenti della riscossione convenzionati) oppure tramite intermediario abilitato, indicando i seguenti codici tributo:
    • 4034    Irpef acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione
    • 3813    Irap acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione
    • 4004    addizionale all’Irpef - art. 31, c. 3, d.l.185/2008 ("tassa etica") – acconto seconda rata o in unica soluzione.
    Le persone fisiche, tenute al versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2016 e che si avvalgono del regime agevolato per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ("nuovi minimi"), devono pagare la seconda o unica rata di acconto dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionale e comunale relativo al 2016. Nell'F24 va indicato il seguente codice tributo:
    • 1794    imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - acconto seconda rata o in unica soluzione.
    Le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano il regime forfetario agevolato devono pagare la seconda o unica rata di acconto dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionale e comunale e dell’Irap dovuta in base alla dichiarazione dei redditi Unico 2016 a titolo di acconto per l’anno 2016. Nell’F24 va indicato il codice tributo:
    • 1791   imposta sostitutiva sul regime forfetario - acconto seconda rata o in unica soluzione – art. 1, c. 64, legge 190/2014
    Le persone fisiche residenti in Italia, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili situati all’estero a qualsiasi uso destinati, e le società fiduciarie, con le quali è stato stipulato un contratto di amministrazione degli immobili detenuti all’estero da persone fisiche residenti in Italia e che hanno ricevuto apposita provvista, devono pagare la seconda o unica rata dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie), risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di acconto per il 2016. Nell’F24 vanno indicati i seguenti codici tributo:
    • 4045     imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinato dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
    • 4046     imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinato dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Società fiduciarie – acconto.
    In caso di concessione di aree demaniali, l’Ivie è dovuta dal concessionario; per gli immobili concessi in locazione finanziaria, l'imposta è pagata dal locatario, anche se si tratta di immobili da costruire o in corso di costruzione.

    Le persone fisiche residenti in Italia, che detengono all’estero attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale, devono pagare la seconda o unica rata dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe), a titolo di acconto per l’anno 2016. Nell’F24 va indicato il codice tributo:
    • 4048     imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - acconto seconda rata o acconto in unica soluzione.
    I soggetti Ires tenuti al versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (Unico 2016) e dell'Irap, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono pagare la seconda o unica rata di acconto Ires (e relative addizionali e maggiorazione) e Irap relativo all'anno 2016. Nell’F24 vanno indicati i seguenti codici tributo:
    • 2002    Ires - acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
    • 3813    Irap acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione
    • 2005    addizionale Ires - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 ("tassa etica") - acconto seconda rata o in unica soluzione
    • 2014    addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas - art. 3, c. 2, legge 7/2009 - acconto seconda rata o in unica soluzione
    • 2019    maggiorazione Ires - acconto seconda rata o in unica soluzione (per le società che si qualificano "di comodo").
  • mercoledì 30 novembre 2016

    Cedolare secca - Versamento acconto

    I locatori, persone fisiche, proprietari o titolari di diritti reali di godimento di unità immobiliari abitative locate, che hanno scelto il regime della cedolare secca, devono pagare il secondo o unico acconto. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste italiane e agenti della riscossione convenzionati) oppure tramite intermediario abilitato, indicando il codice tributo 1841.
  • mercoledì 30 novembre 2016

    Assegnazione di beni ai soci – Versamento imposta sostitutiva

    Le società (Snc, Sas, Srl, Spa e Sapa) che entro il 30 settembre 2016 hanno assegnato o ceduto beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa e che si avvalgono del regime fiscale introdotto dalla Stabilità 2016, devono versare il  60% dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap.

    Le stesse società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni immobili – diversi da quelli strumentali – o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa e che entro il 30 settembre 2016 si sono trasformate in società semplici, devono versare il 60% dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap.

    La sostitutiva è dovuta nella misura dell’8% ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, cessione o trasformazione. Inoltre le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società trasformate sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13%.

    Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste italiane e agenti della riscossione convenzionati) oppure tramite intermediario abilitato, indicando i seguenti codici tributo:
    • 1836    imposta sostitutiva per l’assegnazione, cessione dei beni ai soci o società trasformate – articolo 1, comma 116, legge 208/2015
    • 1837   imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci o società trasformate – articolo 1, comma 116, legge 208/2015.
    Coloro che al 31 ottobre 2015 rivestivano la qualifica di “imprenditore individuale” e l'hanno conservata fino al 1° gennaio 2016, che possedevano beni immobili strumentali e che entro il 31 maggio 2016 hanno optato per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016, devono versare il 60% dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap nella misura dell’8% della differenza tra il valore normale di tali beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto.
    Nell’F24 va inserito il codice tributo:
    • 1127    imposta sostitutiva per l’estromissione dei beni immobili strumentali dell’impresa individuale – articolo 1, comma 121, legge 208/2015.
  • mercoledì 30 novembre 2016

    Iva intracomunitaria - Versamento mensile

    Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono liquidare e versare l’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di ottobre, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste italiane e agenti della riscossione convenzionati) oppure tramite intermediario abilitato. Va indicato il codice tributo 6010 (versamento Iva mensile ottobre).
    Sono tenuti all'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.
  • mercoledì 30 novembre 2016

    Elenchi Intra-12 - Presentazione

    Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono inviare gli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese di ottobre, con indicazione dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento. Il modello, reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, può essere trasmesso direttamente o tramite intermediari abilitati.
  • mercoledì 30 novembre 2016

    Intermediari finanziari - Comunicazione

    Ultimo giorno utile per l’invio telematico, da parte degli intermediari finanziari, della comunicazione all’Anagrafe tributaria riguardante i dati dei soggetti con i quali hanno intrattenuto rapporti di natura finanziaria nel mese di ottobre 2016.
  • mercoledì 30 novembre 2016

    Bollo virtuale - Versamento

    Le banche e gli Istituti di credito autorizzati a emettere assegni circolari devono effettuare il versamento virtuale dell'imposta di bollo relativa agli assegni circolari emessi entro la fine del terzo trimestre 2016. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste italiane e agenti della riscossione convenzionati) oppure tramite intermediario abilitato, indicando il codice tributo 2505.

Novità flash

venerdì 08 aprile 2022 ISTAT Febbraio 2022martedì 19 gennaio 2021 ISTAT :Indice del mese di DICEMBRE 2020martedì 19 maggio 2020 ISTAT aprile 2020domenica 15 marzo 2020 Proroga dei versamenti del 16 marzoVai all'archivio

Quesito del giorno

venerdì 08 aprile 2022 Locazioni stipulate dai giovani: detrazioni
venerdì 08 aprile 2022 Detrazione Edilizia: la cessione a terzi
lunedì 04 aprile 2022 Fattura elettronica: le sanzioni
lunedì 04 aprile 2022 Bonus verde: proroga
domenica 03 aprile 2022 Bonus facciate: proroga
Vai all'archivio

Link