Scade la possibilità di avvalersi dell’istituto della
remissione in bonis (articolo 2, comma 1, Dl 16/2012), che consente di regolarizzare la mancata presentazione da parte di:
-
società di capitali, con esercizio coincidente con l’anno solare, che hanno deciso di optare per la
trasparenza fiscale per il triennio 2014-2016, del
modello per l’opzione, entro il 31 dicembre 2014
- enti e società controllanti, con esercizio coincidente con l’anno solare, che intendono avvalersi della facoltà di adesione al regime di liquidazione e versamento, mensile o trimestrale, dell’
Iva di gruppo per l’anno 2015, del
modello Iva 26 per l’opzione, entro il 16 febbraio 2015
-
enti associativi interessati alla presentazione del modello
Eas per il periodo d’imposta 2015, che non hanno trasmesso tempestivamente il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi per l’anno d’imposta 2015.
Per perfezionare la procedura di regolarizzazione, è necessario versare, contestualmente alla presentazione tardiva della comunicazione (esclusivamente in via telematica), la sanzione in misura pari a 258 euro, senza possibilità di compensare con eventuali crediti. La sanzione va versata tramite modello F24, con modalità telematiche, indicando il codice tributo
8114.