Scadenziario

SIIQ - Imposta sostitutiva

casetta di euro Le società di investimento immobiliare quotate (Siiq), con esercizio coincidente con l'anno solare, soggette agli studi di settore e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (6 luglio) con la maggiorazione dello 0,40%, devono versare la rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate su immobili destinati a locazione. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale. Il versamento va effettuato tramite modello F24 telematico, indicando il codice tributo:
  • 1120    imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap, relativa alle Siiq e alle Siinq - art. 1, comma 126, legge n. 296/06.

I contribuenti che effettuano conferimenti di immobili e diritti reali su immobili in Siiq, Siinq e fondi immobiliari e che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore nonchè quelli che partecipano a soggetti "interessati" dagli studi di settore, se si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (6 luglio), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, devono versare la rata dell’imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap sulle plusvalenze realizzate all’atto del conferimento. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale.
Il versamento va effettuato tramite modello F24 telematico, indicavdo il codice tributo:
  • 1121     imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap sui conferimenti nelle Siiq, Siinq e fondi immobiliari – art. 1, commi 137 e 140, legge n. 296/06

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