Scadenziario

  • martedì 16 giugno 2015

    Unico e Irap 2015 Persone Fisiche - Versamenti

    unico.pngSCADENZA PROROGATA AL 6 LUGLIO per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore
    (Dpcm 9 giugno 2015 - vedi articolo “Studi di settore: più tempo per pagare le imposte da Unico”).
     Ultimo giorno utile per i contribuenti tenuti a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali delle persone fisiche e delle società di persone per versare, in un'unica soluzione o come prima rata, le imposte risultanti dalle dichiarazioni Unico e Irap 2015, senza alcuna maggiorazione, e il saldo dell'Iva relativa al 2014 risultante  dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2015 - 16/6/2015. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico. I non titolari di partita Iva possono anche presentare l'F24 presso banche, agenzie postali e concessionari. Questi i codici tributo da indicare:
    • 4001    Irpef – saldo
    • 4003    addizionale all’Irpef – acconto prima rata (art. 31, c. 3, Dl 185/2008 - "tassa etica")
    • 4005    addizionale all’Irpef – saldo (art. 31, c. 3, Dl 185/2008 – “tassa etica”)
    • 4033    Irpef acconto - prima rata
    • 1840    imposta sostitutiva su locazioni abitative ("cedolare secca") - acconto prima rata
    • 1842    imposta sostitutiva su locazioni abitative ("cedolare secca") - saldo
    • 3800    Irap - saldo
    • 3812    Irap acconto - prima rata
    • 3801    addizionale regionale all'Irpef
    • 3843    addizionale comunale all'Irpef - autotassazione - acconto
    • 3844    addizionale comunale all'Irpef - autotassazione - saldo
    • 1683    contributo di solidarietà
    • 4025    imposta sostitutiva dell'Irpef per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo ("forfettino")
    • 1793    imposta sostitutiva per i "nuovi minimi" - acconto prima rata (art. 27, Dl n. 98/2011)
    • 1795    imposta sostitutiva per i "nuovi minimi" - saldo
    • 4041    imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie), a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – saldo
    • 4044    imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie), a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – acconto prima rata
    • 4042    imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie), a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Società fiduciarie – saldo
    • 4046    imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie), a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Società fiduciarie – acconto
    • 4043     imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe) dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – saldo
    • 4047     imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe) dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – acconto prima rata
    • 4200    acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata
    • 1100    imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate
    • 6099    versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
    • 6494    studi di settore - adeguamento Iva
    • 4726    studi di settore - maggiorazione 3% adeguamento.
  • martedì 16 giugno 2015

    Unico e Irap 2015 Soggetti Ires - Versamenti

    irap.jpgSCADENZA PROROGATA AL 6 LUGLIO per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore
    (Dpcm 9 giugno 2015 - vedi articolo “Studi di settore: più tempo per pagare le imposte da Unico”).
    Ultimo giorno utile per i soggetti Ires, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per effettuare il versamento, in un'unica soluzione o come prima rata, delle imposte risultanti dai modelli Unico e Irap 2015 senza alcuna maggiorazione, e del saldo dell'Iva relativa    al 2014 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2015 - 16/6/2015.  Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico con indicazione dei seguenti codici tributo:
    • 2003    Ires - saldo
    • 2001    Ires acconto - prima rata
    • 2012    addizionale Ires 6,5% settore petrolifero e gas - saldo (art. 81, c. 16-18, Dl n. 112/2008)
    • 2018     maggiorazione Ires società di comodo – acconto prima rata
    • 2020     maggiorazione Ires società di comodo – saldo
    • 1126    imposta sostitutiva a seguito di oeprazioni straordinarie (art. 1, c. 46-47, legge 244/2007) - maggiori valori immobilizzazioni materiali e immateriali
    • 1821    imposta sostitutiva a seguito di operazioni straordinarie (art. 15, c. 10-12, Dl 185/2008) - maggiori valori attività immateriali
    • 1822    imposta sostitutiva a seguito di operazioni straordinarie (art. 15, c. 10-12, Dl 185/2008) - maggiori valori altre attività immateriali
    • 1823    imposta sostitutiva a seguito di operazioni straordinarie (art. 15, c. 10-12, Dl 185/2008) - maggiori valori crediti
    • 3800    Irap - saldo
    • 3812    Irap acconto - prima rata
    • 6099    versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
    • 6494    studi di settore - adeguamento Iva
    • 2118    studi di settore - maggiorazione 3% adeguamento.
  • martedì 16 giugno 2015

    Contribuenti Iva - Adempimenti

    I contribuenti Iva devono provvedere al versamento della quarta rata dell’Iva relativa al 2014 risultante dalla dichiarazione annuale, con la maggiorazione dello 0,33% mensile a titolo di interessi, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione dei codici tributo:
    • 6099 versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
    • 1668 interessi pagamento dilazionato imposte erariali
     
    I contribuenti Iva mensili devono versare l’imposta dovuta per il mese di maggio (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell’imposta divenuta esigibile nel mese di aprile), utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo:
    • 6005 versamento Iva mensile maggio
  • martedì 16 giugno 2015

    Split payment - Versamento dell'Iva

    Gli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle Entrate o presso Poste italiane, devono versare, con modalità telematiche, l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti, rispettivamente con l'F24EP (codice tributo 620E) e con l'F24 "ordinario" (codice tributo 6040).
  • martedì 16 giugno 2015

    Sostituti d'imposta - Versamento ritenute

    Logo Modello pagamento I sostituti d’imposta devono versare le ritenute effettuate nel mese di maggio sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico. I non titolari di partita Iva possono anche presentare l’F24 presso banche, agenzie postali  e agenti della riscossione.
    Questi i codici tributo da indicare:
    • 1001    retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio
    • 1002    emolumenti arretrati
    • 1004    redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
    • 1012    indennità per cessazione di rapporto di lavoro
    • 1024    proventi indicati sulle cambiali
    • 1025    obbligazioni e titoli similari
    • 1029    interessi e redditi di capitale diversi dai dividendi dovuti da soggetti non residenti
    • 1030    altri redditi di capitale diversi dai dividendi
    • 1031    redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti
    • 1032    proventi da cessione a termine di obbligazioni e titoli similari
    • 1033    addizionale su compensi erogati a titolo di bonus e di stock options
    • 1038    provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rapporti di commercio
    • 1040    redditi di lavoro autonomo – compensi per l’esercizio di arti e professioni
    • 1045    contributi corrisposti a imprese da regioni, province, comuni e altri enti pubblici
    • 1046    premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza
    • 1047    premi per giochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni
    • 1048    altre vincite e premi
    • 1049    somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento
    • 1050    premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita
    • 1051    premi e contributi corrisposti dall’Unire e premi corrisposti dalla Fise
    • 1052    indennità di esproprio
    • 1054    addizionale su compensi erogati a titolo di bonus e di stock options maturati in Sicilia e versata fuori regione
    • 1055    addizionale su compensi erogati a titolo di bonus e di stock options maturati in Sardegna e versata fuori regione
    • 1056    addizionale su compensi erogati a titolo di bonus e di stock options maturati in Valle d’Aosta e versata fuori regione
    • 1058    plusvalenze cessioni a termine valute estere
    • 1059    addizionale operata dal sostituto d’imposta su compensi erogati a titolo di bonus e di stock options versati in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturati fuori dalle predette regioni
    • 1243    proventi corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti
    • 1245    proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti
    • 3802    addizionale regionale Irpef
    • 3847   addizionale comunale Irpef - acconto
    • 3848    addizionale comunale Irpef - saldo.
    I condomini in qualità di sostituti d’imposta devono versare le ritenute del 4% operate, nel mese di aprile, sugli importi corrisposti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi (es. interventi di manutenzione o ristrutturazione degli edifici condominali e impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione caldaie, ascensori, giardini, ecc.) effettuate nell’esercizio di impresa. Nel modello F24 vanno indicati i codici tributo:
    • 1019    per le ritenute operate nei confronti di soggetti Irpef
    • 1020    per i soggetti Ires.
    Le imprese di assicurazione devono effettuare il versamento delle ritenute operate su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita, stipulate entro il 31 dicembre 2000, escluso l’evento morte, corrisposti o maturati nel mese di aprile. Nel modello F24 telematico deve essere indicato il codice tributo:
    • 1680    capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita.
    Le imprese di assicurazione devono provvedere al versamento, a titolo di acconto, di una somma pari al 40% dell’imposta sulle assicurazioni dovuta per l’anno precedente provvisoriamente determinata, al netto di quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Nel modello F24-Accise telematico va indicato il codice tributo.
    • 3355    imposta sulle assicurazioni – Erario - Acconto
    I soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) sono tenuti al versamento delle ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese di aprile. Nel modello F24 telematico devono essere indicati i seguenti codici tributo:
    • 1705    proventi derivanti dalla partecipazione a O.I.C.R. in valori mobiliari di diritto estero
    • 1706    titoli atipici emessi da soggetti residenti
    • 1707    titoli atipici emessi da soggetti non residenti
    • 1061    ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici, ai sensi dell'articolo 26-quinquies del Dpr 600/1973.
  • martedì 16 giugno 2015

    Amministrazioni pubbliche - Versamenti

    modello F24 enti pubblici Le Amministrazioni centrali dello Stato e gli Enti e organismi pubblici devono versare: le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese di maggio; le addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno e delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro; le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente corrisposti nel 2014 e operate nel mese di aprile 2015; il saldo dell'imposta sostitutiva, al netto dell'acconto versato, sulle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto maturate nell'anno 2014; l'Iva mensile e quella annuale.
    Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24EP telematico. Questi i codici tributo da indicare:
    • 100E   ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati
    • 104E   ritenute su redditi da lavoro autonomo
    • 380E   Irap
    • 381E   addizionale regionale Irpef trattenuta dai sostituti d’imposta
    • 384E   addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti d’imposta - saldo
    • 385E   addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti d’imposta - acconto
    • 112E   ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi
    • 111E   ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo
    • 120E   saldo dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivaluitazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d'imposta
    • 604E  Iva mensile - aprile
    • 619E   versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale.
  • martedì 16 giugno 2015

    Banche e Poste - Versamento ritenute su bonifici

    Le banche e Poste italiane Spa devono versare la ritenuta dell'8% eseguita sui bonifici effettuati, nel mese di maggio, all’esecutore dei lavori di ristrutturazione o di riqualificazione energetica degli immobili che danno diritto a detrazioni d’imposta. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo 1039.
  • martedì 16 giugno 2015

    Banche e Poste - Versamenti ritenute su depositi

    Le aziende e gli istituti di credito con esercizio coincidente con l’anno solare, Poste italiane Spa e Cassa depositi e prestiti Spa devono effettuare il versamento della prima rata di acconto delle ritenute alla fonte sugli interessi e altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi. Il versamento va effettuato tramite il modello F24 con modalità telematiche con indicazione dei seguenti codici tributo:
    • 1028    ritenute su interessi, premi e altri frutti corrisposti da aziende e istituti di credito
    • 1029    ritenute su interessi e redditi di capitale diversi dai dividendi dovuti da soggetti non residenti
  • martedì 16 giugno 2015

    Soggetti che corrispondono pensioni - Versamenti

    I soggetti che corrispondono redditi di pensione di importo non superiore a 18.000 euro annui, compresi gli enti e gli organismi pubblici e le Amministrazioni centrali dello Stato, devono versare la rata delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno per importi complessivamente superiori a 100 euro e la rata relativa al canone Rai, per conto dei pensionati che sono stati ammessi alla rateizzazione dell'importo.
     
    Gli enti pubblici, per effettuare il versamento, utilizzano il modello F24EP con modalità telematiche, con indicazione dei seguenti codici tributo:
    • 111E   Ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo
    • 393E   Canone Rai – Versamento somme trattenute dai soggetti che corrispondono redditi da pensione con vincolo di tesoreria unica.
    Gli altri soggetti che erogano pensioni eseguono il versamento utilizzando il modello F24 con modalità telematiche, con indicazione dei seguenti codici tributo:
    • 1013     Ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo
    • 3935    Canone Rai – Versamento somme trattenute dai soggetti che corrispondono redditi da pensione senza vincolo di tesoreria unica.
  • martedì 16 giugno 2015

    Intermediari autorizzati - Versamento imposta sostitutiva

    Banche, SIM e altri intermediari autorizzati sono tenuti al versamento dell’imposta sostitutiva applicata nel mese di aprile sulle plusvalenze (regime del risparmio amministrato) utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo 1102 (plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari).

    Banche, SIM e altri intermediari autorizzati sono tenuti al versamento dell’imposta sostitutiva sul risultato maturato (regime del risparmio gestito), in caso di revoca del mandato di gestione nel mese di aprile e dell'imposta sostitutiva applicata sul risultato maturato delle gestioni individìuali di portafoglio. Va utilizzato il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo 1103 (imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale).
     
    Istituti di credito e altri intermediari sono tenuti al versamento dell’imposta sostitutiva risultante dal “conto unico” relativo al mese di maggio, sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi da banche, S.p.A. quotate ed Enti pubblici.
    Banche, SIM e altri intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa versano l'imposta sostitutiva, risultante dal "conto unico" relativo al mese di maggio, sugli utili delle azioni e dei titoli immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa. Va utilizzato il modello F24 telematico, con indicazione del codice tributo 1239 (intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari).
  • martedì 16 giugno 2015

    Tobin Tax - Versamenti

    Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell’esecuzione di transazioni finanziarie, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, nonché i notai che intervengono nella formazione o nell’autentica di atti relativi alle medesime operazioni devono versare la “Tobin Tax” per le operazioni effettuate nel mese precedente, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche. L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l’intervento di intermediari né di notai.

    Per effettuare il versamento vanno utilizzati i seguenti codici tributo:
    • 4058    Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi
    • 4059    Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity
    • 4060    Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi
    Nel caso di rappresentante fiscale che versa per conto degli intermediari e degli altri soggetti non residenti nel territorio dello Stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia, occorre indicare il codice identificativo “72”.
  • martedì 16 giugno 2015

    Imposta sugli intrattenimenti - Versamento

    palcoscenicoI soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono versare l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di maggio, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo 6728.
  • martedì 16 giugno 2015

    Riallineamento - Imposta sostitutiva

    conteggiI contribuenti che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali dei beni indicati nel quadro EC devono provvedere al versamento della rata dell'imposta sostitutiva.  Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del seguente codice tributo:
    • 1123    imposta sostitutiva per il recupero a tassazione dell'eccedenza dedotta ai sensi art. 109, c. 4, lett. b) del Tuir - art. 1, c. 48, legge 244/07
    N. B.: L'imposta sostitutiva deve essere versata obbligatoriamente in tre rate annuali: sulla seconda e sulla terza sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5% annuale

    Le società aderenti al consolidato fiscale o al regime di trasparenza fiscale che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali devono provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del seguente codice tributo:
    • 1125    imposta sostitutiva per il riallineamento delle differenze tra valori civili e fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato nazionale, al consolidato mondiale e al regime di trasparenza fiscale previsto, rispettivamente, dagli artt. 128, 141 e 115, c. 11, del Tuir - art. 1, c. 49, legge 244/07
    I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che applicano gli Ias (art. 15, commi 1 - 9, Dl n. 185/2008) devono provvedere al versamento delle imposte individuate dai seguenti codici tributo:
    • 1817    imposta a seguito del riallineamento totale delle divergenze Ias/Ifrs (art. 15, c. 4, Dl n. 185/2008)
    • 1818    imposta sostitutiva a seguito del riallineamento parziale delle divergenze Ias/Ifrs - (art. 15, c. 5, Dl n. 185/2008)
    • 1819    imposta sostitutiva sulle divergenze dall'applicazione dei principi contabili internazionali (art. 15, c. 3, lett. b), Dl n. 185/2008) - Divergenze Ias/Ifrs (art. 13, commi 5 e 6, Dlgs n. 38/2005)
    • 1820    imposta sostitutiva sulle divergenze dall'applicazione dei principi contabili internazionali (art. 15, c. 3, lett. b), Dl n. 185/2008) - Divergenze Ias/Ifrs (art. 13, c. 2, Dlgs n. 38/2005)
    I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno attuato operazioni straordinarie nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2013 o nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2014 devono provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap, nella misura pari al 16% sui maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito dell’operazione a titolo di avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali, senza alcuna maggiorazione. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche, con l’indicazione del codice tributo
    • 1843     imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all’art. 15, commi 10-bis e 10-ter, Dl 185/2008 – Maggiori valori attività immateriali.
  • martedì 16 giugno 2015

    SIIQ - Imposta sostitutiva

    casetta di euro Le società di investimento immobiliare quotate (Siiq), con esercizio coincidente con l'anno solare devono operare il versamento della rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate su immobili destinati a locazione. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo:
    • 1120    imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap, relativa alle SIIQ e alle SIINQ - art. 1, comma 126, legge n. 296/06.

    I contribuenti che effettuano conferimenti di immobili e diritti reali su immobili in Siiq, Siinq e fondi immobiliari devono provvedere al versamento della rata dell’imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap sulle plusvalenze realizzate all’atto del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili nelle Siiq o nelle Siinq. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo:
    • 1121     imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap sui conferimenti nelle Siiq, Siinq e fondi immobiliari – art. 1, commi 137 e 140, legge n. 296/06.
  • martedì 16 giugno 2015

    Assicurazioni - Versamenti

    Le compagnie di assicurazione, comprese quelle estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione dei servizi, devono effettuare il versamento delle imposte sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio d’esercizio, relative ai contratti di assicurazione stipulati da soggetti residenti in Italia. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche con indicazione del codice tributo:

    • 1682    imposta sulle riserve matematiche di rami vita iscritte nel bilancio d’esercizio – saldo

    •  
  • martedì 16 giugno 2015

    Noleggio occasionale - Sostitutiva

    I titolari, persone fisiche o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione, ovvero gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di imbarcazioni e navi da diporto che, previa comunicazione effettuata ai sensi del Dm 26 febbraio 2013, svolgono in forma occasionale attività di noleggio delle predette unità devono versare, unica soluzione, l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e di eventuali addizionali, nella misura del 20% sui proventi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, senza alcuna maggiorazione. Il versamento va effettuato tramite il modello F24 con modalità telematiche con indicazione del codice tributo: 

    • 1847   imposta sostitutiva sui proventi derivanti dall’attività di noleggio – Art. 49-bis Dlgs 171/2005

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