Scadenziario

  • lunedì 07 luglio 2014

    Unico e Irap 2014 Persone Fisiche - Versamenti

    Le persone fisiche e le società di persone ed enti equiparati, che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore o che partecipano a soggetti "interessati" dagli studi di settore, devono versare, in unica soluzione o come prima rata, le imposte risultanti dalle dichiarazioni Unico e Irap 2014, senza alcuna maggiorazione, e  del saldo dell'Iva relativa al 2013 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2014 - 16/6/2014.
    Il versamento va effettuato tramite modello F24 telematico ovvero, per i non titolari di partita Iva, anche tramite F24 presso banche, Poste o agenti della riscossione, indicando i seguenti codici tributo:
    • 4001    Irpef – saldo
    • 4003    addizionale all’Irpef – acconto prima rata (art. 31, c. 3, Dl 185/2008 - "tassa etica")
    • 4005    addizionale all’Irpef – saldo (art. 31, c. 3, Dl 185/2008 - "tassa etica")
    • 4033    Irpef acconto - prima rata
    • 3800    Irap - saldo
    • 3812    Irap acconto - prima rata
    • 3801    addizionale regionale all'Irpef
    • 3843    addizionale comunale all'Irpef - autotassazione - acconto
    • 3844    addizionale comunale all'Irpef - autotassazione - saldo
    • 1840    imposta sostitutiva su locazioni abitative ("cedolare secca") - acconto prima rata
    • 1842    imposta sostitutiva su locazioni abitative ("cedolare secca") - saldo
    • 1683    contributo di solidarietà
    • 4025    imposta sostitutiva dell'Irpef per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo ("forfettino")
    • 1793    imposta sostitutiva per i "nuovi minimi" - acconto prima rata (art. 27, Dl n. 98/2011)
    • 1795    imposta sostitutiva per i "nuovi minimi" - saldo
    • 1847    imposta sostitutiva sui proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto
    • 4041    imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) – saldo
    • 4044    imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) – acconto prima rata
    • 4043    imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe) – saldo
    • 4047     imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe) – acconto prima rata
    • 4200    acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata
    • 1100    imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate
    • 6099    versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
    • 6494    studi di settore - adeguamento Iva
    • 4726    studi di settore - maggiorazione 3% adeguamento
  • lunedì 07 luglio 2014

    Unico e Irap 2014 Soggetti Ires - Versamenti

    I soggetti Ires, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore o che partecipano a soggetti "interessati" dagli studi di settore, devono versare, in unica soluzione o come prima rata, le imposte risultanti dai modelli Unico e Irap 2014, senza alcuna maggiorazione, e del saldo dell'Iva relativa al 2013 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2014 - 16/6/2014.
    Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico, con indicazione dei seguenti codici tributo:
    • 2003    Ires - saldo
    • 2001    Ires acconto - prima rata
    • 2004    addizionale all'Ires - acconto prima rata ("tassa etica")
    • 2006    addizionale all'Ires - saldo ("tassa etica")
    • 2010    addizionale Ires 6,5% settore petrolifero e gas - acconto prima rata (art. 81, c. 16-18, Dl n. 112/2008)
    • 2012    addizionale Ires 6,5% settore petrolifero e gas - saldo (art. 81, c. 16-18, Dl n. 112/2008)
    • 2013    addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas - acconto prima rata (art. 3, c. 2, legge n. 7/2009)
    • 2015    addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas - saldo (art. 3, c. 2, legge n. 7/2009)
    • 2018     maggiorazione Ires società di comodo – acconto prima rata
    • 2020     maggiorazione Ires società di comodo – saldo
    • 2025    addizionale Ires dell'8,5% per gli enti creditizi, finanziari e assicurativi
    • 1126    imposta sostitutiva a seguito di operazioni straordinarie (art. 1, c. 46-47, legge 244/2007) - maggiori valori immobilizzazioni materiali e immateriali
    • 1811    imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni (art. 1, c. 140, legge 147/2013)
    • 1813    imposta sostitutiva relativa al saldo attivo di rivalutazione (art. 1, c. 142, legge 147/2013)
    • 1821    imposta sostitutiva a seguito di operazioni straordinarie (art. 15, c. 10-12, Dl 185/2008) - maggiori valori attività immateriali
    • 1822    imposta sostitutiva a seguito di operazioni straordinarie (art. 15, c. 10-12, Dl 185/2008) - maggiori valori altre attività immateriali
    • 1823    imposta sostitutiva a seguito di operazioni straordinarie (art. 15, c. 10-12, Dl 185/2008) - maggiori valori crediti
    • 1847    imposta sostitutiva sui proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto
    • 3800    Irap - saldo
    • 3812    Irap acconto - prima rata
    • 6099    versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
    • 6494    studi di settore - adeguamento Iva
    • 2118    studi di settore - maggiorazione 3% adeguamento
  • lunedì 07 luglio 2014

    Riallineamento - Imposta sostitutiva

    conteggiATTENZIONE: Le scadenze riguardano i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito con Dm per lo studio di settore di riferimento o che partecipano a soggetti "interessati" agli studi di settore.


    I contribuenti che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali dei beni indicati nel quadro EC devono provvedere al versamento della rata dell'imposta sostitutiva.  Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo:
    1123    imposta sostitutiva per il recupero a tassazione dell'eccedenza dedotta ai sensi art. 109, c. 4, lett. b) del Tuir - art. 1, c. 48, legge 244/07
    N. B.: L'imposta sostitutiva deve essere versata obbligatoriamente in tre rate annuali: sulla seconda e sulla terza sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5% annuale

    Le società aderenti al consolidato fiscale o al regime di trasparenza fiscale che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali devono provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo:
    1125    imposta sostitutiva per il riallineamento delle differenze tra valori civili e fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato nazionale, al consolidato mondiale e al regime di trasparenza fiscale previsto, rispettivamente, dagli artt. 128, 141 e 115, c. 11, del Tuir - art. 1, c. 49, legge 244/07

    I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che applicano gli Ias (art. 15, commi 1 - 9, Dl n. 185/2008) devono provvedere al versamento delle imposte individuate dai seguenti codici tributo:

    • 1817    imposta a seguito del riallineamento totale delle divergenze Ias/Ifrs (art. 15, c. 4, Dl n. 185/2008)
    • 1818    imposta sostitutiva a seguito del riallineamento parziale delle divergenze Ias/Ifrs - (art. 15, c. 5, Dl n. 185/2008)
    • 1819    imposta sostitutiva sulle divergenze dall'applicazione dei principi contabili internazionali (art. 15, c. 3, lett. b), Dl n. 185/2008) - Divergenze Ias/Ifrs (art. 13, commi 5 e 6, Dlgs n. 38/2005)
    • 1820    imposta sostitutiva sulle divergenze dall'applicazione dei principi contabili internazionali (art. 15, c. 3, lett. b), Dl n. 185/2008) - Divergenze Ias/Ifrs (art. 13, c. 2, Dlgs n. 38/2005)

    I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno attuato operazioni straordinarie realizzate nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2011 o nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2010 e in quelli precedenti devono provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap, nella misura pari al 16% sui maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito dell’operazione a titolo di avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali, senza alcuna maggiorazione. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche, con indicazione del codice tribut
    1843     imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all’art. 15, commi 10-bis e 10-ter, Dl 185/2008 – Maggiori valori attività immateriali.

    I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno dato corso a operazioni di cessione di azienda o di partecipazione nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2011 o nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2010 e in quelli precedenti devono provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap, nella misura pari al 16% sui maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito dell’operazione a titolo di avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali, senza alcuna maggiorazione. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche, con l’indicazione del codice tribut
    1843     imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all’art. 15, commi 10-bis e 10-ter, Dl 185/2008 – Maggiori valori attività immateriali.
  • lunedì 07 luglio 2014

    SIIQ - Imposta sostitutiva

    casetta di euro Le società di investimento immobiliare quotate (Siiq), con esercizio coincidente con l'anno solare, "interessate dagli studi di settore" devono versare la rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate su immobili destinati a locazione. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del tasso di sconto  aumentato di un punto percentuale. Il versamento va effettuato tramite modello F24 telematico, indicando il codice tributo:
    1120    imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap, relativa alle Siiq e alle Siinq - art. 1, comma 126, legge n. 296/06.

    I contribuenti "interessati" dagli studi di settore, che effettuano conferimenti di immobili e diritti reali su immobili in Siiq, Siinq e fondi immobiliari, devono versare la rata dell’imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap sulle plusvalenze realizzate all’atto del conferimento. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale.
    Il versamento va effettuato tramite modello F24 telematico, indicavdo il codice tributo:
    1121     imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap sui conferimenti nelle Siiq, Siinq e fondi immobiliari – art. 1, commi 137 e 140, legge n. 296/06
  • lunedì 07 luglio 2014

    Assicurazioni - Versamenti

    Le compagnie di assicurazione, comprese quelle estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione dei servizi, soggette agli studi di settore o che partecipano a soggetti "interessati" dagli studi di settore, devono versare l’imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio d’esercizio relative ai contratti di assicurazione stipulati da soggetti residenti in Italia.  Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche, indicando il codice tributo:
    • 1682    imposta sulle riserve matematiche di rami vita iscritte nel bilancio d’esercizio – saldo

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