Scadenziario

  • mercoledì 16 luglio 2014

    Unico e Irap 2014 Persone Fisiche - Versamenti

    Le persone fisiche, titolari di partita Iva, e le società di persone ed enti equiparati, che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore o che partecipano a soggetti "interessati" dagli studi di settore, e che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 7 luglio, devono versare la seconda rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni Unico e Irap 2014,  con applicazione degli interessi nella misura dello 0,1%, e del saldo dell'Iva relativa al 2013 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2014 - 16/6/2014 e con successiva applicazione degli interessi nella misura dello 0,1%.

    Anche per le persone fisiche, titolari di partita Iva, e le società di persone ed enti equiparati, che esercitano attività per le quali non sono stati approvati gli studi di settore e che non partecipano a soggetti "interessati" dagli studi di settore, e che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 16 giugno, si tratta della seconda rata, con applicazione però degli interessi nella misura dello 0,33%.

    Il versamento va effettuato tramite modello F24 telematico, indicando i seguenti codici tributo:
    • 4001    Irpef – saldo
    • 4003    addizionale all’Irpef – acconto prima rata (art. 31, c. 3, Dl 185/2008 - "tassa etica")
    • 4005    addizionale all’Irpef – saldo (art. 31, c. 3, Dl 185/2008 - "tassa etica")
    • 4033    Irpef acconto - prima rata
    • 3800    Irap - saldo
    • 3812    Irap acconto - prima rata
    • 3801    addizionale regionale all'Irpef
    • 3843    addizionale comunale all'Irpef - autotassazione - acconto
    • 3844    addizionale comunale all'Irpef - autotassazione - saldo
    • 1840    imposta sostitutiva su locazioni abitative ("cedolare secca") - acconto prima rata
    • 1842    imposta sostitutiva su locazioni abitative ("cedolare secca") - saldo
    • 1683    contributo di solidarietà
    • 4025    imposta sostitutiva dell'Irpef per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo ("forfettino")
    • 1793    imposta sostitutiva per i "nuovi minimi" - acconto prima rata (art. 27, Dl n. 98/2011)
    • 1795    imposta sostitutiva per i "nuovi minimi" - saldo
    • 1847    imposta sostitutiva sui proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto
    • 4041    imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) – saldo
    • 4044    imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) – acconto prima rata
    • 4043    imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe) – saldo
    • 4047     imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe) – acconto prima rata
    • 4200    acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata
    • 1100    imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate
    • 6099    versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
    • 6494    studi di settore - adeguamento Iva
    • 4726    studi di settore - maggiorazione 3% adeguamento
    • 1668    interessi per pagamento dilazionato - imposte erariali
    • 3805    interessi per pagamento dilazionato - tributi regionali
    • 3857    interessi per pagamento dilazionato - tributi locali
  • mercoledì 16 luglio 2014

    Unico e Irap 2014 Soggetti Ires - Versamenti

    I soggetti Ires, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore o che partecipano a soggetti "interessati" dagli studi di settore, e che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 7 luglio, devono versare la seconda rata delle imposte  risultanti dalle dichiarazioni Unico e Irap 2014, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,1%, e del saldo dell'Iva relativa al 2013 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2014 - 16/6/2014 e con successiva applicazione degli interessi nella misura dello 0,1%.

    Anche per quelli che esercitano attività per le quali non sono stati approvati gli studi di settore e che non partecipano a soggetti "interessati" dagli studi di settore, e che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 16 giugno, si tratta della seconda rata, con applicazione però degli interessi nella misura dello 0,33%.

    Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico, con indicazione dei seguenti codici tributo:
    • 2003    Ires - saldo
    • 2001    Ires acconto - prima rata
    • 2004    addizionale all'Ires - acconto prima rata ("tassa etica")
    • 2006    addizionale all'Ires - saldo ("tassa etica")
    • 2010    addizionale Ires 6,5% settore petrolifero e gas - acconto prima rata (art. 81, c. 16-18, Dl n. 112/2008)
    • 2012    addizionale Ires 6,5% settore petrolifero e gas - saldo (art. 81, c. 16-18, Dl n. 112/2008)
    • 2013    addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas - acconto prima rata (art. 3, c. 2, legge n. 7/2009)
    • 2015    addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas - saldo (art. 3, c. 2, legge n. 7/2009)
    • 2018     maggiorazione Ires società di comodo – acconto prima rata
    • 2020     maggiorazione Ires società di comodo – saldo
    • 2025    addizionale Ires dell'8,5% per gli enti creditizi, finanziari e assicurativi
    • 1126    imposta sostitutiva a seguito di operazioni straordinarie (art. 1, c. 46-47, legge 244/2007) - maggiori valori immobilizzazioni materiali e immateriali
    • 1811    imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni (art. 1, c. 140, legge 147/2013)
    • 1813    imposta sostitutiva relativa al saldo attivo di rivalutazione (art. 1, c. 142, legge 147/2013)
    • 1821    imposta sostitutiva a seguito di operazioni straordinarie (art. 15, c. 10-12, Dl 185/2008) - maggiori valori attività immateriali
    • 1822    imposta sostitutiva a seguito di operazioni straordinarie (art. 15, c. 10-12, Dl 185/2008) - maggiori valori altre attività immateriali
    • 1823    imposta sostitutiva a seguito di operazioni straordinarie (art. 15, c. 10-12, Dl 185/2008) - maggiori valori crediti
    • 1847    imposta sostitutiva sui proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto
    • 3800    Irap - saldo
    • 3812    Irap acconto - prima rata
    • 6099    versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
    • 6494    studi di settore - adeguamento Iva
    • 2118    studi di settore - maggiorazione 3% adeguamento
    • 1668    interessi per pagamento dilazionato - imposte erariali
    • 3805    interessi per pagamento dilazionato - tributi regionali
    • 3857    interessi per pagamento dilazionato - tributi locali
  • mercoledì 16 luglio 2014

    Contribuenti Iva – Adempimenti

    logo ivaI contribuenti Iva devono provvedere al versamento della quinta rata dell’Iva relativa al 2013 risultante dalla dichiarazione annuale, con la maggiorazione dello 0,33% mensile a titolo di interessi, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione dei codici tributo:

    6099     versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
    1668      interessi pagamento dilazionato imposte erariali

    I contribuenti Iva mensili devono versare l’imposta dovuta per il mese di giugno  (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell’imposta divenuta esigibile nel mese di maggio) utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo:
    6006     versamento Iva mensile giugno.

    I contibuenti Iva che hanno ricevuto le dichiarazioni d’intento rilasciate da esportatori abituali e gli intermediari abilitati devono provvedere all’invio telematico della comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni per le quali le operazioni effettuate senza applicazione di imposta sono confluite nella liquidazione con scadenza 16 luglio.


     
  • mercoledì 16 luglio 2014

    Ravvedimento - Versamenti

    ravvedimento Ultimo giorno utile per regolarizzare i versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 giugno 2014 dai contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi. Il versamento delle imposte e delle ritenute, maggiorate degli interessi legali e della sanzione ridotta al 3% va effettuato utilizzando il modello F24 telematico (titolari di partita Iva) ovvero anche con modello F24 presso banche, agenzie postali e agenti della riscossione (non titolari di partita Iva).
    N.B. I sostituti d’imposta cumulano gli interessi dovuti al tributo.

    Questi i codici tributo da indicare:
    • 8901     sanzione pecuniaria Irpef
    • 1989     interessi sul ravvedimento - Irpef
    • 8902     sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef
    • 1994     interessi sul ravvedimento - Addizionale regionale
    • 8926     sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef
    • 1998     interessi sul ravvedimento - Addizionale comunale - Autotassazione
    • 8904     sanzione pecuniaria Iva
    • 1991     interessi sul ravvedimento – Iva
    • 8918     sanzione pecuniaria Ires
    • 1990     interessi sul ravvedimento – Ires
    • 8907     sanzione pecuniaria Irap
    • 1993     interessi sul ravvedimento – Irap
    • 8906     sanzione pecuniaria sostituti d’imposta
    • 4061     imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi - sanzione
    • 4062     imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi - interessi
    • 4063     imposta sulle transazioni relative a derivati su equity - sanzione
    • 4064     imposta sulle transazioni relative a derivati su equity - interessi
    • 4065     imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi - sanzione
    • 4066     imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi - interessi
  • mercoledì 16 luglio 2014

    Riallineamento - Imposta sostitutiva

    conteggiATTENZIONE: Le scadenze riguardano i contribuenti che non esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore e non partecipano a soggetti "interessati" dagli studi di settore, e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (16 giugno), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.


    I contribuenti che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali dei beni indicati nel quadro EC devono provvedere al versamento della rata dell'imposta sostitutiva.  Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo:
    1123    imposta sostitutiva per il recupero a tassazione dell'eccedenza dedotta ai sensi art. 109, c. 4, lett. b) del Tuir - art. 1, c. 48, legge 244/07
    N. B.: L'imposta sostitutiva deve essere versata obbligatoriamente in tre rate annuali: sulla seconda e sulla terza sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5% annuale

    Le società aderenti al consolidato fiscale o al regime di trasparenza fiscale che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali devono provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo:
    1125    imposta sostitutiva per il riallineamento delle differenze tra valori civili e fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato nazionale, al consolidato mondiale e al regime di trasparenza fiscale previsto, rispettivamente, dagli artt. 128, 141 e 115, c. 11, del Tuir - art. 1, c. 49, legge 244/07

    I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che applicano gli Ias (art. 15, commi 1 - 9, Dl n. 185/2008) devono provvedere al versamento delle imposte individuate dai seguenti codici tributo:

    • 1817    imposta a seguito del riallineamento totale delle divergenze Ias/Ifrs (art. 15, c. 4, Dl n. 185/2008)
    • 1818    imposta sostitutiva a seguito del riallineamento parziale delle divergenze Ias/Ifrs - (art. 15, c. 5, Dl n. 185/2008)
    • 1819    imposta sostitutiva sulle divergenze dall'applicazione dei principi contabili internazionali (art. 15, c. 3, lett. b), Dl n. 185/2008) - Divergenze Ias/Ifrs (art. 13, commi 5 e 6, Dlgs n. 38/2005)
    • 1820    imposta sostitutiva sulle divergenze dall'applicazione dei principi contabili internazionali (art. 15, c. 3, lett. b), Dl n. 185/2008) - Divergenze Ias/Ifrs (art. 13, c. 2, Dlgs n. 38/2005)

    I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno attuato operazioni straordinarie realizzate nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2011 o nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2010 e in quelli precedenti devono provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap, nella misura pari al 16% sui maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito dell’operazione a titolo di avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali, senza alcuna maggiorazione. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche, con indicazione del codice tribut
    1843     imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all’art. 15, commi 10-bis e 10-ter, Dl 185/2008 – Maggiori valori attività immateriali.

    I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno dato corso a operazioni di cessione di azienda o di partecipazione nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2011 o nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2010 e in quelli precedenti devono provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap, nella misura pari al 16% sui maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito dell’operazione a titolo di avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali, senza alcuna maggiorazione. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche, con l’indicazione del codice tribut
    1843     imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all’art. 15, commi 10-bis e 10-ter, Dl 185/2008 – Maggiori valori attività immateriali.
  • mercoledì 16 luglio 2014

    SIIQ - Imposta sostitutiva

    casetta di euro Le società di investimento immobiliare quotate (Siiq), con esercizio coincidente con l'anno solare, non soggette agli studi di settore e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (16 giugno) con la maggiorazione dello 0,40%, devono versare la rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate su immobili destinati a locazione. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del tasso di sconto   aumentato di un punto percentuale. Il versamento va effettuato tramite modello F24 telematico, indicando il codice tributo:
    1120    imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap, relativa alle Siiq e alle Siinq - art. 1, comma 126, legge n. 296/06.

    I contribuenti che effettuano conferimenti di immobili e diritti reali su immobili in Siiq, Siinq e fondi immobiliari e che non soggetti agli studi di settore né partecipano a soggetti "interessati" dagli studi di settore, se si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (16 giugno), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, devono versare la rata dell’imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap sulle plusvalenze realizzate all’atto del conferimento. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale.
    Il versamento va effettuato tramite modello F24 telematico, indicavdo il codice tributo:
    1121     imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap sui conferimenti nelle Siiq, Siinq e fondi immobiliari – art. 1, commi 137 e 140, legge n. 296/06
  • mercoledì 16 luglio 2014

    Assicurazioni - Versamenti

    Le compagnie di assicurazione, comprese quelle estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione dei servizi, che non sono soggette agli studi di settore né partecipano a soggetti "interessati" dagli studi di settore e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (16 giugno) con la maggiorazione  dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, devono versare l’imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio d’esercizio relative ai contratti di assicurazione stipulati da soggetti residenti in Italia.  Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche, indicando il codice tributo:
    • 1682    imposta sulle riserve matematiche di rami vita iscritte nel bilancio d’esercizio – saldo
  • mercoledì 16 luglio 2014

    Sostituti d'imposta - Versamento ritenute

    Logo Modello pagamento I sostituti d’imposta devono versare le ritenute effettuate nel mese di giugno sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico. I non titolari di partita Iva possono anche presentare l’F24 presso banche, agenzie  postali e agenti della riscossione. Questi i codici tributo da indicare:

    • 1001    retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

    • 1002    emolumenti arretrati

    • 1004    redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

    • 1012    indennità per cessazione di rapporto di lavoro

    • 1013    ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo

    • 1024    proventi indicati sulle cambiali

    • 1025    obbligazioni e titoli similari

    • 1029    interessi e redditi di capitale diversi dai dividendi dovuti da soggetti non residenti

    • 1030    altri redditi di capitale diversi dai dividendi

    • 1031    redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti

    • 1032    proventi da cessione a termine di obbligazioni e titoli similari

    • 1033    addizionale su compensi erogati a titolo di bonus e di stock options

    • 1038    provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rapporti di commercio

    • 1040    redditi di lavoro autonomo – compensi per l’esercizio di arti e professioni

    • 1045    contributi corrisposti a imprese da regioni, province, comuni e altri enti pubblici

    • 1046    premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza

    • 1047    premi per giochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni

    • 1048    altre vincite e premi

    • 1049    somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento

    • 1050    premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita

    • 1051    premi e contributi corrisposti dall’Unire e premi corrisposti dalla Fise

    • 1052    indennità di esproprio

    • 1054    addizionale su compensi erogati a titolo di bonus e di stock options maturati in Sicilia e versata fuori regione

    • 1055    addizionale su compensi erogati a titolo di bonus e di stock options maturati in Sardegna e versata fuori regione

    • 1056    addizionale su compensi erogati a titolo di bonus e di stock options maturati in Valle d’Aosta e versata fuori regione

    • 1058    plusvalenze cessioni a termine valute estere

    • 1059    addizionale operata dal sostituto d’imposta su compensi erogati a titolo di bonus e di stock options versati in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturati fuori dalle predette regioni

    • 1243    proventi corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti

    • 1245    proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti

    • 3802    addizionale regionale Irpef

    • 3847    addizionale comunale Irpef - acconto

    • 3848    addizionale comunale Irpef - saldo.


    •  

    I condomini in qualità di sostituti d’imposta devono versare le ritenute del 4% operate, nel mese di giugno, sugli importi corrisposti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi (es. interventi di manutenzione o ristrutturazione degli edifici condominali e impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione caldaie, ascensori, giardini, ecc.) effettuate nell’esercizio di impresa. Nel modello F24 vanno indicati i codici tributo:

    • 1019    per le ritenute operate nei confronti di soggetti Irpef

    • 1020    per i soggetti Ires.


    •  

    Le imprese di assicurazione devono effettuare il versamento delle ritenute operate su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita, stipulate entro il 31 dicembre 2000, escluso l’evento morte, corrisposti o maturati nel mese di giugno. Nel modello F24 telematico deve essere indicato il codice tributo:

    • 1680    capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita.


    •  

    Gli intermediari attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti dai contratti di assicurazione esteri e che operano quali sostituti d’imposta su incarico del contribuente o della compagnia estera, nel caso in cui la compagnia non si avvalga della facoltà di provvedere agli adempimenti di sostituzione tributaria, devono effettuare il versamento dell’imposta sul valore dei contratti assicurativi utilizzando il modello F24 con modalità telematiche, con indicazione del codice tributo:

    • 1695     imposta sul valore dei contratti di assicurazioneArt. 1, comma 2-sexsies, Dl n. 209/2002


    •  

    I soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) sono tenuti al versamento delle ritenute sui proventi derivanti da Oicr effettuate nel mese di giugno. Nel modello F24 telematico devono essere indicati i seguenti codici tributo:

    • 1705    proventi derivanti dalla partecipazione a Oicr in valori mobiliari di diritto estero

    • 1706    titoli atipici emessi da soggetti residenti

    • 1707    titoli atipici emessi da soggetti non residenti

    • 1061    ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a Oicr italiani e lussemburghesi storici, ai sensi dell'articolo 26-quinquies del Dpr 600/1973.


    •  
  • mercoledì 16 luglio 2014

    Sostituti d'imposta - Imposte su premi di produttività

    vignetta operaioI sostituti d’imposta devono versare l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionale e comunale, nella misura del 10%, sulle somme erogate, nel mese di giugno, ai dipendenti del settore privato in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza legati all’andamento economico delle imprese. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico. I non titolari di partita Iva possono anche presentare l’F24 presso banche, agenzie postali e concessionari. Questi i codici tributo da indicare:

    • 1053    imposta sostitutiva sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente

    • 1604    imposta sostitutiva sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione

    • 1904    imposta sostitutiva sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione

    • 1905    imposta sostitutiva sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Val d’Aosta e versata fuori regione

    • 1305    imposta sostitutiva sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Val d’Aosta e maturata fuori delle predette regioni.



  • mercoledì 16 luglio 2014

    Amministrazioni pubbliche - Versamenti

    modello F24 enti pubblici Le Amministrazioni centrali dello Stato e gli Enti e organismi pubblici devono versare: le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese di giugno; le addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno e delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro; le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente corrisposti nel 2013 e operate nel mese di giugno 2014 a seguito di conguaglio; l'Iva mensile e quella annuale.
    Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24EP telematico. Questi i codici tributo da indicare:
    • 100E   ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati
    • 104E   ritenute su redditi da lavoro autonomo
    • 380E   Irap
    • 381E   addizionale regionale Irpef trattenuta dai sostituti d’imposta
    • 384E   addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti d’imposta - saldo
    • 385E   addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti d’imposta - acconto
    • 112E   ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi
    • 606E  Iva mensile - giugno
    • 619E  Iva sulla base della dichiarazione annuale.
  • mercoledì 16 luglio 2014

    Banche e Poste - Versamento ritenute su bonifici

    Le banche e Poste italiane Spa devono versare la ritenuta del 4% eseguita sui bonifici effettuati, nel mese di giugno, all’esecutore dei lavori di ristrutturazione o di riqualificazione energetica degli immobili che danno diritto a detrazioni d’imposta. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo 1039.
  • mercoledì 16 luglio 2014

    Soggetti che corrispondono pensioni - Versamenti

    I soggetti che corrispondono redditi di pensione di importo non superiore a 18.000 euro annui, compresi gli enti e gli organismi pubblici e le Amministrazioni centrali dello Stato, devono versare la rata delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno per importi complessivamente superiori a 100 euro e la rata relativa al canone Rai, per conto dei pensionati che sono stati ammessi alla rateizzazione dell'importo.
     
    Gli enti pubblici, per effettuare il versamento, utilizzano il modello F24EP con modalità telematiche, con indicazione dei seguenti codici tributo:
    • 111E   Ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo
    • 393E   Canone Rai – Versamento somme trattenute dai soggetti che corrispondono redditi da pensione con vincolo di tesoreria unica.
    Gli altri soggetti che erogano pensioni eseguono il versamento utilizzando il modello F24 con modalità telematiche, con indicazione dei seguenti codici tributo:
    • 1013     Ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo
    • 3935    Canone Rai – Versamento somme trattenute dai soggetti che corrispondono redditi da pensione senza vincolo di tesoreria unica.
  • mercoledì 16 luglio 2014

    Tobin tax - Versamenti

    Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell’esecuzione di transazioni finanziarie, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, nonché i notai che intervengono nella formazione o nell’autentica di atti relativi alle medesime operazioni devono versare la “Tobin Tax” per le operazioni effettuate nel mese precedente, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche. L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l’intervento di intermediari né di notai.

    Per effettuare il versamento vanno utilizzati i seguenti codici tributo:
    • 4058    Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi
    • 4059    Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity
    • 4060    Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi
    Nel caso di rappresentante fiscale che versa per conto degli intermediari e degli altri soggetti non residenti nel territorio dello Stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia, occorre indicare il codice identificativo “72”.
  • mercoledì 16 luglio 2014

    Imposta sugli intrattenimenti - Versamento

    palcoscenicoI soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono versare l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di giugno, utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del codice tributo 6728.

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