Scadenziario

Rimessione in bonis - Comunicazioni varie

Scade la possibilità di avvalersi dell’istituto della rimessione in bonis (articolo 2, comma 1, Dl 16/2012), che consente di regolarizzare la mancata presentazione da parte di:

  • società di capitali, con esercizio coincidente con l’anno solare, che hanno deciso di optare per la trasparenza fiscale per il triennio 2012-2014, del modello per l’opzione, entro il 31 dicembre 2012

  • soggetti Ires, con esercizio coincidente con l’anno solare, che hanno deciso di optare per il regime di tassazione del consolidato fiscale per il triennio 2013-2015, del modello per l’opzione, entro il 17 giugno 2013

  • enti e società controllanti, con esercizio coincidente con l’anno solare, che intendono avvalersi della facoltà di adesione al regime di liquidazione e versamento, mensile o trimestrale, dell’Iva di gruppo per l’anno 2013, del modello Iva 26 per l’opzione, entro il 18 febbraio 2013

  • società di persone e degli imprenditori individuali in contabilità ordinaria, con esercizio coincidente con l’anno solare, che, per l’anno d’imposta 2013, intendono avvalersi della facoltà di determinare la base imponibile Irap secondo le regole previste per le società di capitali, del modello per l’opzione

  • imprese marittime, con esercizio coincidente con l’anno solare, che intendono optare per il regime della “tonnage tax” a partire dal periodo d’imposta 2013, del modello per l’opzione, entro il 2 aprile 2013

  • enti associativi interessati alla presentazione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali, per il periodo d’imposta 2013, del modello Eas.


Per perfezionare la procedura di regolarizzazione, è necessario versare, contestualmente alla presentazione tardiva della comunicazione (esclusivamente in via telematica), la sanzione in misura pari a 258 euro, senza possibilità di compensare con eventuali crediti. La sanzione va versata tramite modello F24, con modalità telematiche, indicando il codice tributo 8114.

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