Scadenziario

  • lunedì 02 dicembre 2013

    Unico 2013 Persone Fisiche - Versamenti

     I contribuenti non titolari di partita Iva tenuti a effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione annuale delle persone fisiche, che non partecipano a soggetti "interessati" dagli studi di settore e che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 17 giugno, devono versare la settima rata delle imposte risultanti da Unico 2013, con applicazione degli interessi nella misura dell'1,79%.
    Coloro che hanno effettuato il primo versamento entro il 17 luglio maggiorando l'intero importo da rateizzare dello 0,40%, devono versare la sesta rata, con applicazione degli interessi dell'1,46%.
    Per coloro che partecipando a soggetti "interessati" dagli studi di settore hanno potuto effettuare il primo versamento entro l'8 luglio, si tratta di versare la sesta rata, con applicazione degli interessi dell'1,56%; qualora il primo versamento sia stato effettuato entro il 20 agosto maggiorando l'intero importo da rateizzare dello 0,40%, si tratta del versamento della quinta rata, con applicazione degli interessi nella misura dell'1,10%.
    Il versamento va effettuato presentando il modello F24 presso banche, agenzie postali o concessionari oppure con modalità telematiche. Questi i codici tributo da indicare:
    • 4001    Irpef – saldo
    • 4033    Irpef acconto - prima rata
    • 1668    interessi per pagamento dilazionato - imposte erariali
    • 3801    addizionale regionale all'Irpef
    • 3805    interessi per pagamento dilazionato - tributi regionali
    • 3843    addizionale comunale all'Irpef - autotassazione - acconto
    • 3844    addizionale comunale all'Irpef - autotassazione - saldo
    • 1840    imposta sostitutiva su locazioni abitative ("cedolare secca") - acconto prima rata
    • 1842    imposta sostitutiva su locazioni abitative ("cedolare secca") - saldo
    • 1683    contributo di solidarietà
    • 4041    imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) – saldo
    • 4044    imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) – acconto prima rata
    • 4043    imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe) – saldo
    • 4047    imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe) – acconto prima rata
    • 4200    acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata
    • 1100    imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate
  • lunedì 02 dicembre 2013

    Versamenti da Unico – Acconto

    Le persone fisiche,  le società semplici, le società di persone e soggetti equiparati, tenute al versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (Unico 2013) e Irap, devono pagare la seconda o unica rata di acconto Irpef e Irap relativo all'anno 2013. Il versamento va effettuato tramite modello F24 telematico, per i titolari di partita Iva, ovvero, per gli altri contribuenti, anche con il modello F24 presso banche, agenzie postali, agenti della riscossione, con indicazione dei seguenti codici tributo:
    • 4034    Irpef acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione
    • 3813    Irap acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione
    • 4004    addizionale all’Irpef - art. 31, c. 3, d.l.185/2008 – acconto seconda rata o in unica soluzione.

    Le persone fisiche, tenute al versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2013 e che si avvalgono del regime agevolato per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ("nuovi minimi"), devono pagare la seconda o unica rata di acconto dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionale e comunale. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico con indicazione del seguente codice tributo:
    • 1794    imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - acconto seconda rata o in unica soluzione.

    Le persone fisiche residenti in Italia, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili situati all’estero a qualsiasi uso destinati, e le società fiduciarie, con le quali è stato stipulato un contratto di amministrazione degli immobili detenuti all’estero da persone fisiche residenti in Italia e che hanno ricevuto apposita provvista, devono pagare la seconda o unica rata dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie), risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di acconto per il 2013. Il versamento va effettuato tramite modello F24 telematico, per i titolari di partita Iva, ovvero, per gli altri contribuenti, anche con il modello F24 presso banche, agenzie postali, agenti della riscossione, con indicazione dei seguenti codici tributo:
    • 4045     imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinato dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
    • 4046     imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinato dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Società fiduciarie – acconto.
    In caso di concessione di aree demaniali, l’Ivie è dovuta dal concessionario; per gli immobili concessi in locazione finanziaria, l'imposta è pagata dal locatario, anche se si tratta di immobili da costruire o in corso di costruzione.

    Le persone fisiche residenti in Italia, che detengono all’estero attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale, devono pagare la seconda o unica rata dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe), a titolo di acconto per l’anno 2013. Il versamento va effettuato tramite modello F24 telematico, per i titolari di partita Iva, ovvero, per gli altri contribuenti, anche con il modello F24 presso banche, agenzie postali, agenti della riscossione, con indicazione del codice tributo:
    • 4048     imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - acconto seconda rata o acconto in unica soluzione.

    I soggetti Ires tenuti al versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (Unico 2013) e Irap, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono pagare la seconda o unica rata di acconto Ires (e relative addizionali e maggiorazione) e Irap relativo all'anno 2013. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico con indicazione dei seguenti codici tributo:
    • 2002    Ires - acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
    • 3813    Irap acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione
    • 2011    addizionale Ires settore petrolifero e gas - acconto seconda rata o in unica soluzione
    • 2005    addizionale Ires - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - acconto seconda rata o in unica soluzione
    • 2014    addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas - art. 3, c. 2, legge 7/2009 - acconto seconda rata o in unica soluzione
    • 2019    maggiorazione Ires - acconto seconda rata o in unica soluzione (per le società che si qualificano "di comodo").
  • lunedì 02 dicembre 2013

    Cedolare secca - Versamento acconto

    I locatori, persone fisiche, proprietari o titolari di diritti reali di godimento di unità immobiliari abitative locate, che hanno scelto il regime della cedolare secca, devono pagare il secondo o unico acconto.  Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico. I non titolari di partita Iva possono anche presentare l’F24 presso banche, agenzie postali e concessionari. Deve essere indicato il codice tributo 1841.
  • lunedì 02 dicembre 2013

    Imposta di registro - Contratti di locazione

    casa legoI titolari di contratti di locazione e affitto devono versare l’imposta di registro relativa a contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 1° novembre 2013, utilizzando il modello F23 presso banche, agenzie postali o agenti della riscossione. In caso di registrazione telematica, il pagamento è contestuale alla registrazione. La scadenza non riguarda i contratti di locazione abitativa per i quali si è scelto il regime della "cedolare secca". Questi i codici tributo da indicare:
    - 115T   imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – prima annualità
    - 112T   imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – annualità successive
    - 107T   imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – intero periodo
    - 114T   imposta di registro - proroga contratti di locazione
    - 110T   imposta di registro - cessione di contratti di locazione e affitto
    - 113T   imposta di registro - risoluzione di contratti di locazione e affitto
    - 108T   imposta di registro per affitto fondi rustici.
  • lunedì 02 dicembre 2013

    Iva intracomunitaria - Versamento mensile

    Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono liquidare e versare l’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di ottobre, utilizzando il modello F24 presso banche, agenzie postali e concessionari o con modalità telematiche. Va indicato il codice tributo 6010 (versamento Iva mensile ottobre).
    N.B. Sono tenuti a questo adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.
  • lunedì 02 dicembre 2013

    Comunicazione acquisti da operatori sammarinesi

    I soggetti passivi Iva italiani che hanno effettuato operazioni di acquisti da operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino devono comunicare le operazioni annotate nei registri Iva nel mese di ottobre. L’invio va effettuato esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello polivalente disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. La comunicazione deve necessariamente essere effettuata inviando i dati in forma analitica.
    N.B.: Per gli acquisti effettuati fino al 31 dicembre 2013, è consentito utilizzare, in alternativa al nuovo modello polivalente, le precedenti modalità di comunicazione.
  • lunedì 02 dicembre 2013

    Comunicazione operazioni con "black list"

    I contribuenti soggetti passivi Iva, che effettuano operazioni nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato (Paesi "black list"), individuati dai decreti ministeriali 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001, devono comunicare telematicamente, con il modello polivalente, direttamente o tramite intermediari abilitati, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore a 500 euro, effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nel mese di ottobre.
    N.B.: Per le operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2013, è consentito utilizzare, in alternativa al nuovo modello polivalente, le precedenti modalità di comunicazione.
  • lunedì 02 dicembre 2013

    Intermediari finanziari - Comunicazione

    Ultimo giorno utile per l’invio telematico, da parte degli intermediari finanziari, della comunicazione all’Anagrafe tributaria riguardante i dati dei soggetti con i quali hanno intrattenuto rapporti di natura finanziaria nel mese di ottobre.
  • lunedì 02 dicembre 2013

    Elenchi Intra-12 - Presentazione

    Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono inviare gli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese di ottobre, con indicazione dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento. Il modello, reperibile sul sito dell'Agenzia delle entrate, può essere trasmesso direttamente o tramite intermediari abilitati.
  • lunedì 02 dicembre 2013

    Imposta sulle assicurazioni - Versamento mensile

    Le imprese di assicurazione devono provvedere al versamento dell’imposta su premi e accessori incassati nel mese di ottobre, nonchè degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel mese di settembre. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 Accise con modalità telematiche, indicando i seguenti codici tributo:
    3354     imposta sulle assicurazioni – erario
    3356     imposta sulle assicurazioni RC auto – Province
    3357     contributo al SSN sui premi di assicurazione RC auto
    3358     contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto – Friuli Venezia Giulia
    3359     contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto – Trento
    3360     contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto – Bolzano
    3361     contributo al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura – aumento aliquota.
     
  • lunedì 02 dicembre 2013

    Assicurazioni estere - Adempimenti mensili

    Le imprese di assicurazione estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi devono presentare, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, la denuncia mensile relativa ai premi e accessori incassati nel mese di ottobre.
  • lunedì 02 dicembre 2013

    Bollo virtuale - Versamento

    Le banche e gli Istituti di credito autorizzati a emettere assegni circolari devono effettuare il versamento in modo virtuale dell'imposta di bollo relativa agli assegni circolari emessi entro la fine del terzo trimestre 2013. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F23 presso banche, agenzie postali o agenti della riscossione, indicando il codice tributo 456T (imposta di bollo - tassa sui contratti di borsa).

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