Novità sull’ abuso del diritto.
L’elusione fiscale (come stabilisce il D.Lgs. 128/2015 in vigore dal 1° ottobre) non sarà più perseguibile penalmente ma solo con una sanzione amministrativa.
Ciò vale sia per le imprese che per i professionisti e per tutti i tributi (imposte dirette e Iva).
Il contribuente dovrà essere perseguito, laddove ci siano i presupposti, per frode o evasione fiscale.
L’elusione, ormai termine totalmente equivalente all’abuso del diritto, avrà quindi un’applicazione residuale rispetto agli altri illeciti penali. La riforma sulla depenalizzazione è retroattiva.
La prima sentenza post-riforma della Corte di Cassazione (40272 del 7 ottobre 2015) accoglie il ricorso dell’imprenditore