Per effetto delle modifiche apportate dalla Finanziaria 2019 alla disciplina applicabile al riporto delle perdite da parte dei soggetti IRPEF, alle perdite derivanti da imprese in contabilità semplificata / ordinaria e da partecipazione in società di persone in contabilità semplificata / ordinaria, sono applicabili le regole analoghe a quelle previste per le società di capitali.
Di conseguenza, per le perdite derivanti da tali soggetti è prevista la compensazione esclusivamente con redditi d’impresa (e non anche con altri redditi di categoria diversa) e per l’eccedenza il riporto ai periodi successivi senza limiti temporali in misura non superiore all’80% del reddito conseguito nel periodo in cui la perdita è compensata.
Si evidenzia che in deroga alla nuova regola di compensazione, è previsto un regime transitorio in base al quale le perdite maturate nel 2018 sono compensabili nel 2019 in misura non superiore al 40% del reddito di tale anno e nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito di tale anno.
Pertanto – ad esempio - la perdita derivante da una società di persone conseguita nel 2018 non può essere compensata (dal socio) con il reddito di lavoro autonomo prodotto nello stesso anno e potrà essere riportata ai periodi successivi senza limiti di tempo in misura non superiore al 40% del reddito 2019 – 60% del reddito 2020 e 80% del reddito 2021 e successivi.