L’obbligo di allegazione dell’attestazione di prestazione energetica (Ape) è previsto esclusivamente per i contratti di compravendita immobiliare, per gli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e i nuovi contratti di locazione di edifici (legge n. 9/2014).
Sono esclusi da tale obbligo i contratti di locazione di singole unità immobiliari (in cui, comunque, occorre inserire una clausola con cui il conduttore afferma di aver ricevuto le informazioni e la documentazione relative alla prestazione energetica degli edifici) nonché i contratti di trasferimento di immobili a titolo gratuito (come donazioni o successioni).
L’immobile trasferito mortis causa deve pertanto essere dotato di Ape, ma l’erede non è tenuto a dichiarare di aver ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva dell’Ape con riferimento alla prestazione energetica dell’edificio.